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CONDOMINI RITARDATARI NEL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI
 

Una delle tante piaghe del condominio è costituita dai condomini ritardatari nel pagamento dei contributi.  
La questione presenta molti aspetti, che l’amministratore farà bene a valutare nel suo stesso interesse, prima ancora che nell'interesse del condominio. 
Dispone l'art 63, primo comma, delle disposizioni di attuazione del codice civile che "per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione 
approvato dall'assemblea, l'amministratore può ottenere decreto d'ingiunzione esecutivo, nonostante opposizione". Tale norma, che è stata dichiarata legittima dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 40 del 13.1.1988, offre un mezzo rapido ed efficace all'amministratore per agire contro i condomini e pone la sola condizione che il preventivo sia regolarmente approvato dall’assemblea. 
In altri termini l'amministratore curerà che il prospetto preventivo da lui predisposto ed approvato venga, dal presidente dell'assemblea, allegato al verbale e controfirmato dal presidente stesso: in tal modo esisterà la idonea prova scritta per la richiesta del decreto ingiuntivo. 
La sentenza di Cassazione n. 1789 del 12.2.1993 ha precisato che il decreto ingiuntivo può essere chiesto non solo sulla base del preventivo, durante la gestione annuale, ma anche sulla base del consuntivo approvato, quando la gestione annuale è terminata; inoltre, il decreto ingiuntivo può essere chiesto anche in base ai prospetti delle spese condominiali non contestati, ma in questo  caso non può ottenere la clausola di immediata esecuzione nonostante opposizione(Cass., sent. n. 3296 del 10/4/19969. 
Secondo la sentenza di Cassazione n. 1588 del 23.5.1972, l'art. 63 DD.AA. delcodice civile non opera un'identificazione tra stato di ripartizione e preventivo delle Spese ordinarie di gestione, nel senso che solo per la riscossione delle spese attinenti a quest’ultimo l'amministratore sia abilitato, nel corso della gestione, all'azione giudiziaria nelle forme del procedimento monitorio; la norma, invece, non operando distinzione, consente all'amministratore di ottenere il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo anche per la riscossione dei contributi relativi a spese straordinarie (in tal senso anche la sentenza di Cassazione n. 184 del 18.1.1973) una volta approvato dall'assemblea lo stato di ripartizione dei contributi di spesa, nonché per spese aventi riferimento ad esercizio pregresso, le quali possono legittimamente essere portate all'esame ed al voto dell'assemblea condominiale, le deliberazioni della quale investono singolarmente i condomini interessati. 
Rientra tra le attribuzioni dell'amministratore del condominio di edifici la riscossione dei contributi dovuti dai condomini in base allo stato di ripartizione, valendosi - quando il preventivo sia stato approvato dall'assemblea - anche del procedimento giudiziario, compreso quello ingiuntivo, altresì nei confronti di chi, subentrato ad altro condomino, è tenuto al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e all'anno precedente.  
Inoltre, sulla questione delle azioni immediatamente esecutive per ottenere il pagamento dei contributi condominiali dai condomini morosi, la Cassazione con la citata sentenza n. 1588 del 23.5.1972 ha ritenuto: "L'art. 63 delle DD.AA. del codice civile conferisce al verbale di assemblea attinente allo stato di ripartizione dei contributi non già la forza di titolo esecutivo, bensì valore probatorio privilegiato (corrispondente a quello dei documenti esemplificativamente elencati nell'art. 642 del codice di procedura civile), ilquale vincola, su domanda, il giudice dell'ingiunzione alla concessione della 
clausola di immediata esecutività".  
Infatti l’approvazione con le prescritte maggioranze, da parte dell'assemblea del condominio dell'edificio, del bilancio consuntivo, legittima l'amministratore ad agire per ottenere il pagamento delle somme risultanti dal bilancio stesso, senza essere ulteriormente tenuto a sottoporre all’esa- me dei singoli condomini morosi i documenti giustificativi delle spese adottate, 
espletando cosi il relativo controllo in sede di approvazione del bilancio stesso (Cass.; sent. n. 4751 del 23.7.1988). 
Ogni richiesta di anticipazioni delle spese deve rispettare i criteri previsti per la definitiva ripartizione delle spese stesse (Cassazione, sentenza n. 2164 del 241.1973) 
Sorge a questo punto la questione: in :qual momento il condomino ritardatario deve ritenersi moroso; e quando è opportuno agire; anche legalmente per ottenere il pagamento ? 
Deve essere tenuto presente:  
a) in molti regolamenti di condominio è indicato entro quanti giorni dalla richiesta dell’amministratore     debbono essere effettuati i pagamenti e talvolta anche la penalità a carico dei ritardatari; 
b) qualora nulla disponga al proposito il regolamento, sarà opportuno far 
regolamentare          
    dall’assemblea tale questione facendole, appunto, stabilire entro 
quanti giorni debba essere          
    effettuato il versamento, quali siano le penalità per i ritardi e quando l'amministratore sia tenuto 
    ad agire giudizialmente per ottenere il pagamento;  
c) i crediti del condominio verso i singoli condomini (a differenza dei crediti del locatore verso l'inquilino) non sono assistiti da alcun privilegio legale: è evidente quindi che, in caso di fallimento del condomino moroso, il condominio avrà ben poche probabilità di recuperare alcunché dal fallimento; è ovvio che la perdita sarà tanto maggiore quanto maggiore sarà stata la tolleranza dell'amministratore nell’attendere il versamento delle quote. In questi casi - specie quando il termine di pagamento delle quote fosse fissato dal regolamento o dall'assemblea l’amministratore potrebbe trovarsi a .rispondere per la perdita subita dal condominio se non dimostrasse di aver agito a tempo debito giudizialmente, tanto più che, in virtù del decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, si può ottenere regolare. iscrizione ipotecaria sull'immobile del condomino moroso; infatti a norma dell'art. 655 del Codice di procedura civile i decreti ingiuntivi immediatamente esecutivi sono titoli per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale. 

Spesso l'amministratore ha la tendenza alla tolleranza, si accontenta di spedire platonici solleciti che spesso lasciano il tempo che trovano e i condomini ritardatari saranno eternamente in ritardo nei pagamenti, con conseguente scarsa puntualità del condominio nel pagamento dei fornitori. In molti casi abbiamo riscontrato dei rendiconti in cui risultano condomini debitori addirittura da oltre un anno: veramente fuori misura, specie se si tiene presente quanto illustrato sopra, al punto c).

Pertanto il potere-dovere di riscuotere i contributi tempestivamente va fermamente esercitato dall'amministratore, il quale si appellerà sempre, nei solleciti e negli eventuali atti giudiziali, a norme di regolamento (da applicarsi sempre rigidamente) o alla norma che avrà avuto la preveggenza di far approvare, alla prima occasione, dall'assemblea, e da riprodurre nella corrispondenza di sollecito, la quale si concluderà con la formula "spiacente di doverLa importunare con la presente e con le eventuali successive azioni derivate dal ritardato pagamento, a cui il sottoscritto è tassativamente obbligato, sotto personale responsabilità, dalle norme di legge e condominiali". 

In questo quadro vale l'avvertenza essenziale che il pagamento delle spese non può essere chiesto con azione giudiziaria al condomino apparente (cioè a colui che si è sempre comportato come condomino senza esserlo), ma solo al condomino effettivo (Cass., sent. n. 6187 del 27.6.1994). 

Del tutto sconsigliabile, infine, nel caso di carenze di cassa, che l'amministratore anticipi del denaro di tasca propria, se non dispone di un conto bancario intestato al condominio per il quale sia possibile andare in rosso: occorrerà convocare l’assemblea per ottenere il reintegro dei fondi,
 essendo imprudente l'alternativa di pagamenti ai fornitori che comporta il rischio di azioni legali con le spese connesse. 

Agendo in giudizio per il recupero del dovuto, occorre far bene attenzione che l'azione sia diretta contro l'effettivo condomino e non contro il cosiddetto "condomino apparente", qual è ad esempio il marito che si sia sempre comportato da condomino dell'appartamento di proprietà esclusiva della moglie (Cass.; sent. n. 6187 del 27/6/1994)

Rossi A. - 09/02/2012
 
 
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