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FINANZIARIA 2007
 

1
TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO
Capo I
RISULTATI DIFFERENZIALI
Art. 1
(Risultati differenziali del bilancio dello Stato)
1. Per l'anno 2007, il livello massimo del saldo netto
da finanziare è determinato in termini di competenza
in 29.000 milioni di euro, al netto di 3.820 milioni di
euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle
operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo
del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero
per un importo complessivo non superiore a 4.000
milioni di euro relativo ad interventi non considerati
nel bilancio di previsione per il 2007, è fissato, in
termini di competenza, in 240.500 milioni di euro per
l'anno finanziario 2007.
2. Per gli anni 2008 e 2009 il livello massimo del
saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a
legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della
presente legge, è determinato, rispettivamente, in
26.000 milioni di euro ed in 18.000 milioni di euro,
al netto di 3.150 milioni di euro per gli anni 2008 e
2009, per le regolazioni debitorie; il livello massimo
del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente,
in 214.000 milioni di euro ed in 208.000 milioni di
euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2008 e
2009, il livello massimo del saldo netto da finanziare
è determinato, rispettivamente, in 19.500 milioni di
euro ed in 10.500 milioni di euro ed il livello
massimo del ricorso al mercato è determinato,
rispettivamente, in 208.000 milioni di euro ed in
200.000 milioni di euro.
3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2
si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine
di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare
passività preesistenti con ammortamento a carico
dello Stato.

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4. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, le
maggiori entrate rispetto alle previsioni derivanti
dalla normativa vigente sono interamente utilizzate
per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo
che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di
interventi urgenti ed imprevisti necessari per
fronteggiare calamità naturali, improrogabili esigenze
connesse con la tutela della sicurezza del Paese,
situazioni di emergenza economico-finanziaria
ovvero riduzioni della pressione fiscale finalizzate al
conseguimento degli obiettivi di sviluppo ed equità
sociale indicati nel Documento di programmazione
economico-finanziaria.
TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE
Capo I
EFFETTI FINANZIARI
Art. 2
(Effetti sui saldi di finanza pubblica)
1. Dall’attuazione delle disposizioni contenute nel
presente Titolo derivano i seguenti effetti sui saldi di
finanza pubblica, rispettivamente in termini di:
a) saldo netto da finanziare 2.283 milioni per il
2007, 3.356 milioni per il 2008 e 4.983
milioni per il 2009;
b) fabbisogno del settore pubblico 268 milioni
per il 2007, -849 milioni per il 2008 e 249
milioni per il 2009;
c) indebitamento netto della P.A. 268 milioni per
il 2007, -849 milioni per il 2008 e 249
milioni per il 2009.
Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IRPEF E DI
ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE
Art. 3
(IRPEF)

3
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 3, relativo alla base imponibile,
nel comma 1, le parole “nonché delle deduzioni
effettivamente spettanti ai sensi degli articoli 11 e 12”
sono soppresse;
b) l’articolo 11 è sostituito dal seguente:
“Articolo 11 (Determinazione dell’imposta). 1.
L’imposta lorda è determinata applicando al reddito
complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati
nell’articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di
reddito:
a) fino a 15.000 euro,
23 per cento;
b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro,
27 per cento;
c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro,
38 per cento;
d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro,
41 per cento;
e) oltre 75.000 euro,
43 per cento.
2. L’imposta netta è determinata operando
sull’imposta lorda, fino alla concorrenza del suo
ammontare, le detrazioni previste negli articoli 12, 13,
15 e 16 nonché in altre disposizioni di legge.
3. Dall’imposta netta si detrae l’ammontare dei crediti
d’imposta spettanti al contribuente a norma
dell’articolo 165. Se l’ammontare dei crediti
d’imposta è superiore a quello dell’imposta netta il
contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare
l’eccedenza in diminuzione dell’imposta relativa al
periodo d’imposta successivo o di chiederne il
rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.”;
c) l’articolo 12 è sostituito dal seguente:
“Articolo 12 (Detrazioni per carichi di famiglia). 1.
Dall’imposta lorda si detraggono per carichi di
famiglia i seguenti importi:
a) 800 euro per il coniuge non legalmente ed
effettivamente separato. La detrazione spetta per la
parte corrispondente al rapporto tra l’importo di
80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e
80.000 euro;
b) 800 euro per ciascun figlio, compresi i figli
naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o
affiliati. La detrazione è aumentata a 900 euro per
ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette
detrazioni sono aumentate di un importo pari a 70

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euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi
dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per
i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione
è aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire
dal primo. La detrazione spetta per la parte
corrispondente al rapporto tra l’importo di 95.000
euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000
euro; per ogni figlio successivo al primo l’importo di
95.000 euro è aumentato di 15.000 euro. La
detrazione è ripartita nella misura del cinquanta per
cento tra i genitori. In caso di coniuge fiscalmente a
carico dell’altro, la detrazione compete a quest’ultimo
per l’intero importo;
c) 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro
che hanno diritto alla detrazione, per ogni altra
persona indicata nell’articolo 433 del codice civile
che conviva con il contribuente o percepisca assegni
alimentari non risultanti da provvedimenti
dell’autorità giudiziaria. La detrazione spetta per la
parte corrispondente al rapporto tra l’importo di
80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e
80.000 euro.
2. La detrazione di cui al comma 1 spetta a
condizione che le persone alle quali si riferisce
possiedano un reddito complessivo, computando
anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi
internazionali, rappresentanze diplomatiche e
consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla
Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e
dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non
superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri
deducibili.
3. Le detrazioni per carichi di famiglia sono
rapportate a mese e competono dal mese in cui si
sono verificate a quello in cui sono cessate le
condizioni richieste.
4. Se i rapporti di cui al comma 1 sono pari a zero,
minori di zero o uguali a 1, le detrazioni non
competono; negli altri casi, il risultato dei predetti
rapporti, si assume nelle prime quattro cifre
decimali.”.
d) l’articolo 13 è sostituito dal seguente:
“Articolo 13 (Altre detrazioni). 1. Se alla formazione
del reddito complessivo concorrono uno o più redditi
di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati
nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b),
c), c-bis), d), h-bis) e l), spetta una detrazione
dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro
nell’anno, pari a:

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a) 1.840 euro se il reddito complessivo non supera
8.000 euro. L’ammontare della detrazione
effettivamente spettante non può essere inferiore a
690 euro;
b) 1.338 euro, aumentata del prodotto tra 502 euro e
l’importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro,
diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se
l’ammontare del reddito complessivo è superiore a
8.000 euro ma non a 15.000 euro;
c) 1.338 euro se il reddito complessivo è superiore a
15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione
spetta per la parte corrispondente al rapporto tra
l’importo di 55.000 euro, diminuito del reddito
complessivo, e l’importo di 40.000 euro.
2. Se alla formazione del reddito complessivo
concorrono uno o più redditi di pensione di cui
all’articolo 49, comma 2, lett. a), spetta una
detrazione dall’imposta lorda, non cumulabile con
quella di cui al comma 1, rapportata al periodo di
pensione nell’anno, pari a:
a) 1.725 euro se il reddito complessivo non supera
7.500 euro. L’ammontare della detrazione
effettivamente spettante non può essere inferiore a
690 euro;
b) 1.255 euro, aumentata del prodotto tra 470 euro e
l’importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro,
diminuito del reddito complessivo, e 7.500 euro, se
l’ammontare del reddito complessivo è superiore a
7.500 euro ma non a 15.000 euro;
c) 1.255 euro se il reddito complessivo è superiore a
15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione
spetta per la parte corrispondente al rapporto tra
l’importo di 55.000 euro, diminuito del reddito
complessivo, e l’importo di 40.000 euro.
3. Se alla formazione del reddito complessivo
concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 50,
comma 1, lettere e), f), g), h) e i), 53, 55, 66 e 67,
comma 1, lettere i) e l), spetta una detrazione
dall’imposta lorda, non cumulabile con quelle
previste nei commi 1 e 2, pari a:
a) 1.104 euro se il reddito complessivo non supera
4.800 euro;
b) 1.104 euro se il reddito complessivo è superiore a
4.800 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione
spetta per la parte corrispondente al rapporto tra
l’importo di 55.000 euro, diminuito del reddito
complessivo, e l’importo di 50.200 euro.
4. Se il risultato dei rapporti indicati nei commi 1,
2 e 3 è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle
prime quattro cifre decimali.”;

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e) nell’articolo 24 il comma 3 è sostituito dal
seguente: “3. Dall’imposta lorda si scomputano le
detrazioni di cui all’articolo 13 nonché quelle di cui
all’articolo 15, lettere a), b), g), h), h-bis) e i). Le
detrazioni per carichi di famiglia non competono.”.
2. All’articolo 23 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nel secondo comma, lettera a), nel primo periodo,
le parole da “al netto delle deduzioni di cui agli
articoli 11 e 12, commi 1 e 2, del medesimo testo
unico, rapportate al periodo stesso” sono sostituite
dalle seguenti: “ed effettuando le detrazioni previste
negli articoli 12 e 13, del citato testo unico, rapportate
al periodo stesso” e, nel secondo periodo, le parole
“Le deduzioni di cui all’articolo 12, commi 1 e 2”
sono sostituite dalle seguenti: “Le detrazioni di cui
agli articoli 12 e 13”;
b) nel terzo comma, primo periodo, le parole “delle
deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, commi 1 e 2”,
sono sostituite dalle seguenti: “delle detrazioni
eventualmente spettanti a norma degli articoli 12 e
13”;
3. Nell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, il comma 350 è abrogato.
4. I trasferimenti erariali in favore delle Regioni
e degli enti locali sono ridotti in misura pari al
maggior gettito loro derivante dalle disposizioni del
presente articolo, secondo le modalità indicate
nell’articolo 20, comma 23, da definire con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze, di intesa
con la Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Art. 4
(Assegni per il nucleo familiare)
1. Nei limiti della maggiore spesa di 1.400 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2007 gli importi
complessivi dell'assegno al nucleo familiare indicati
nelle relative tabelle sono rideterminati, con decreto
del Ministro della famiglia, di concerto con il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con il
Ministro della solidarietà sociale, nonché,
relativamente alla verifica del rispetto del limite di
spesa di cui al presente comma ed alla verifica della
coerenza con la riforma dell’IRPEF di cui all’articolo
3, con il Ministro dell’economia e finanze, da
emanarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore

7
della presente legge, con riferimento ai nuclei
familiari con figli, a cominciare dai nuclei familiari
fino a tre figli. Restano fermi i criteri di rivalutazione
di cui all’articolo 2, comma 12, del decreto-legge n.
69 del 13 marzo 1988, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 153 del 13 maggio 1988 dei livelli di
reddito familiare ai fini della corresponsione
dell’assegno per il nucleo familiare.
Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
ACCERTAMENTO E CONTRASTO
ALL’EVASIONE ED ALL’ELUSIONE FISCALE
Art. 5
(Disposizioni in materia di accertamento, e di
contrasto all’evasione ed all’elusione fiscale )
1. Dopo l’articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n.
146, è aggiunto il seguente:
“Articolo 10-bis – (Modalità di revisione ed
aggiornamento degli studi di settore). 1. Gli studi di
settore previsti all'articolo 62-bis del decreto-legge 30
agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono soggetti a
revisione, di norma, ogni tre anni dalla data di entrata
in vigore dello studio di settore ovvero da quella
dell'ultima revisione, sentito il parere della
commissione di esperti di cui all'articolo 10, comma
7, della legge 8 maggio 1998, n. 146. Nella fase di
revisione degli studi di settore si tiene anche conto dei
dati e delle statistiche ufficiali, quali quelli di
contabilità nazionale, al fine di mantenere, nel medio
periodo, la rappresentatività degli stessi rispetto alla
realtà economica cui si riferiscono. La revisione degli
studi di settore è programmata con provvedimento del
direttore dell'Agenzia della entrate da emanare entro
il mese di febbraio di ciascun anno.
2. Ai fini dell’elaborazione e della revisione degli
studi di settore si tiene anche conto di valori di
coerenza, risultanti da specifici indicatori, rispetto a
comportamenti considerati normali per il relativo
settore economico.”.
2. Fino alla elaborazione e revisione degli studi di
settore previsti dall'articolo 62-bis del decreto-legge
30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che tengono

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conto degli indicatori di coerenza di cui al comma 1,
con effetto dal periodo d’imposta in corso al 31
dicembre 2006, ai sensi dell'articolo 1 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, si tiene altresì
conto di specifici indicatori di normalità economica,
idonei alla individuazione di ricavi, compensi e
corrispettivi fondatamente attribuibili al contribuente
in relazione alle caratteristiche e alle condizioni di
esercizio della specifica attività svolta. Ai fini della
relativa approvazione non si applica la disposizione di
cui all’articolo 10, comma 7, secondo periodo, della
legge 8 maggio 1998, n. 146.
3. E’ abrogato il comma 399 dell’articolo 1 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311.
4. Il comma 4 dell’articolo 10 della legge 8 maggio
1998, n. 146, è sostituito dal seguente:
“4. La disposizione del comma 1 del presente articolo
non si applica nei confronti dei contribuenti:
a) che hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 85,
comma 1, esclusi quelli di cui alla lettera c), d) ed e) o
compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni, di ammontare
superiore al limite stabilito per ciascuno studio di
settore dal relativo decreto di approvazione del
Ministro dell’economia e delle finanze, da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale. Tale limite non può,
comunque, essere superiore a 7,5 milioni di euro;
b) che hanno iniziato o cessato l’attività nel periodo
d’imposta. La disposizione di cui al comma 1 si
applica comunque in caso di cessazione e inizio
dell’attività, da parte dello stesso soggetto, entro sei
mesi dalla data di cessazione, nonché quando
l’attività costituisce mera prosecuzione di attività
svolte da altri soggetti;
c) che si trovano in un periodo di non normale
svolgimento dell'attività.”.
5. Le disposizioni di cui al comma 4 dell’articolo 10
della legge 8 maggio 1998, n. 146, come modificate
dal comma 4, hanno effetto a decorrere dal periodo
d’imposta in corso alla data del 1° gennaio 2007, ad
esclusione di quella prevista alla lettera b) dello stesso
comma che hanno effetto dal periodo d’imposta in
corso al 31 dicembre 2006.

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6. Nei confronti dei contribuenti titolari di reddito
d’impresa o di lavoro autonomo, per i quali non si
rendono applicabili gli studi di settore, sono
individuati specifici indicatori di normalità
economica, idonei a rilevare la presenza di ricavi o
compensi non dichiarati ovvero di rapporti di lavoro
irregolare. Ai medesimi fini, nelle ipotesi di
cessazione dell’attività, di liquidazione ordinaria
ovvero di non normale svolgimento dell’attività, potrà
altresì essere richiesta la compilazione del modello,
allegato alla dichiarazione, previsto per i soggetti cui
si applicano gli studi di settore.
7. Per i soggetti di cui all’articolo 73, comma 1,
lettera a) del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, con riferimento al primo
periodo d’imposta di esercizio dell’attività, sono
definiti appositi indicatori di coerenza per la
individuazione dei requisiti minimi di continuità della
stessa, tenuto conto delle caratteristiche e delle
modalità di svolgimento della attività medesima.
8. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle
entrate, da emanare entro il 28 febbraio 2007, sono
approvati gli indicatori di cui al comma 7, anche per
settori economicamente omogenei, da applicare a
decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31
dicembre 2006.
9. Sulla base di appositi criteri selettivi è
programmata una specifica attività di controllo nei
confronti dei soggetti che risultano incoerenti per
effetto dell’applicazione degli indicatori di cui al
comma 7.
10. All’articolo 10, comma 1, della legge 8 maggio
1998, n. 146, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole “sono effettuati nei confronti dei
contribuenti” sono eliminate le seguenti: “con periodo
d'imposta pari a dodici mesi e”;
b) dopo le parole “con le modalità di cui al presente
articolo” sono inserite le seguenti: “qualora
l’ammontare dei ricavi o compensi dichiarati risulta
inferiore all’ammontare dei ricavi o compensi
determinabili sulla base degli studi stessi.”
11. Le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 10
della legge 8 maggio 1998, n. 146, come modificate
dal comma 10, limitatamente alla lettera a), hanno

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effetto a decorrere dal periodo d’imposta in corso al
1° gennaio 2007.
12. All’articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
“2-bis. La misura della sanzione minima e massima di
cui al comma 2 è elevata del dieci per cento nelle
ipotesi di omessa, infedele o inesatta indicazione dei
dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati
rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore,
nonché nei casi di indicazione di cause di esclusione o
di inapplicabilità dagli studi di settore non sussistenti.
La presente disposizione non si applica se il maggior
reddito d’impresa ovvero di arte o professione,
accertato a seguito della corretta applicazione degli
studi di settore, non è superiore al dieci per cento del
reddito d’impresa dichiarato”.
13. All’articolo 5 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
“ 4-bis. La misura della sanzione minima e massima
di cui al comma 4 è elevata del dieci per cento nelle
ipotesi di omessa, infedele o inesatta indicazione dei
dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati
rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore,
nonché nei casi di indicazione di cause di esclusione o
di inapplicabilità dagli studi di settore non sussistenti.
La presente disposizione non si applica se la
maggiore imposta accertata o la minore imposta
detraibile o rimborsabile, a seguito della corretta
applicazione degli studi di settore, non è superiore al
dieci per cento di quella dichiarata”.
14. All’articolo 32 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
“ 2-bis. La misura della sanzione minima e massima
di cui al comma 2 è elevata del dieci per cento nelle
ipotesi di omessa, infedele o inesatta indicazione dei
dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati
rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore,
nonché nei casi di indicazione di cause di esclusione o
di inapplicabilità dagli studi di settore non sussistenti.
La presente disposizione non si applica se il maggior
imponibile accertato a seguito della corretta
applicazione degli studi di settore, non è superiore al
dieci per cento di quello dichiarato.”.
15. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471,
dopo l’articolo 8, è inserito il seguente: “8-bis
(Violazioni relative al contenuto degli allegati alla

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dichiarazione rilevanti per l’applicazione degli studi
di settore) 1. In aggiunta alla sanzione prevista
all’articolo 1, comma 2, e all’articolo 5, comma 4,
nelle ipotesi di omessa, infedele o inesatta indicazione
dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei
dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di
settore, nonché nei casi di indicazione di cause di
esclusione o di inapplicabilità dagli studi di settore
non sussistenti, si applica la sanzione amministrativa
da euro cinquecento a euro millecinquecento.”.
16. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 10, comma 1, lettera b), dopo il primo
periodo, inserire il seguente: “Ai fini della deduzione
la spesa sanitaria relativa all’acquisto di medicinali
deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale
contenente la specificazione della natura, qualità e
quantità dei beni e l’indicazione del codice fiscale del
destinatario.”;
b) all’articolo 15, comma 1, lettera c), dopo il
secondo periodo, inserire il seguente: “Ai fini della
detrazione la spesa sanitaria relativa all’acquisto di
medicinali deve essere certificata da fattura o da
scontrino fiscale contenente la specificazione della
natura, qualità e quantità dei beni e l’indicazione del
codice fiscale del destinatario. ”.
17. I commi 7 e 8 dell’articolo 11-quinquiesdecies
del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248, sono abrogati.
18. Le agevolazioni tributarie e di altra natura
relative agli autoveicoli utilizzati per la locomozione
dei soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, con ridotte o impedite capacità motorie,
sono riconosciute a condizione che gli autoveicoli
vengano utilizzati in via esclusiva o prevalente a
beneficio dei predetti soggetti .
19. In caso di trasferimento a titolo oneroso o
gratuito delle autovetture per le quali l’acquirente ha
usufruito dei benefici fiscali prima del decorso del
termine di due anni dall’acquisto, è dovuta la
differenza fra l'imposta dovuta in assenza di
agevolazioni e quella risultante dall'applicazione delle
agevolazioni stesse. La disposizione non si applica
per i disabili che, in seguito a mutate necessità dovute
al proprio handicap, cedano il proprio veicolo per
acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi
adattamenti.

12
20. La riscossione dei compensi dovuti per attività
di lavoro autonomo mediche e paramediche svolte
nell’ambito delle strutture sanitarie private è
effettuata in modo unitario dalle stesse strutture
sanitarie, le quali provvedono a:
a) incassare il compenso in nome e per conto del
prestatore di lavoro autonomo e a riversarlo
contestualmente al medesimo;
b) registrare nelle scritture contabili obbligatorie,
ovvero in apposito registro, il compenso incassato per
ciascuna prestazione di lavoro autonomo resa
nell’ambito della struttura.
21. Le strutture sanitarie di cui al comma 20
comunicano telematicamente all’Agenzia delle
entrate l’ammontare dei compensi complessivamente
riscossi per ciascun percipiente.
22. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate sono definiti i termini e le modalità per
la comunicazione prevista dal comma 21 nonché ogni
altra disposizione utile ai fini dell’attuazione di
commi 20 e 21.
23. Le disposizioni di cui ai commi da 20 a 22 si
applicano a decorrere dal 1° marzo 2007.
24. Per le violazioni delle disposizioni di cui ai
commi 20 e 21 si applicano rispettivamente gli
articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471. Restano fermi in capo ai singoli
prestatori di lavoro autonomo tutti gli obblighi
formali e sostanziali previsti per lo svolgimento
dell’attività.
25. Dopo l’articolo 25-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è inserito
il seguente:
“Art. 25-ter (Ritenute sui corrispettivi dovuti dal
condominio all’appaltatore)
1. Il condominio quale sostituto di imposta opera
all’atto del pagamento una ritenuta del 10 per cento a
titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dal
percipiente, con obbligo di rivalsa, sui corrispettivi
dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di
opere o servizi, anche se rese a terzi o nell’interesse di
terzi, effettuate nell’esercizio di impresa.
2. La ritenuta di cui al comma 1 è operata anche se i
corrispettivi sono qualificabili come redditi diversi ai
sensi dell’articolo 67, comma 1, lett. i) del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del

13
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917”.
26. All’articolo 17 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il sesto comma è sostituito dal seguente: “Le
disposizioni di cui al quinto comma si applicano
anche:
a) alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione
di manodopera, rese nel settore edile da soggetti
subappaltatori nei confronti delle imprese che
svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di
immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore
principale o di un altro subappaltatore;
b) alle cessioni di apparecchiature terminali per il
servizio pubblico radiomobile terrestre di
comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni
governative di cui all’articolo 21 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641,
come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze
28 dicembre 1995 nonché dei loro componenti ed
accessori;
c) alle cessioni di personal computer e dei loro
componenti ed accessori;
d) alle cessioni di materiali e prodotti lapidei,
direttamente provenienti da cave e miniere.”;
b) è aggiunto, in fine il seguente comma: “Le
disposizioni di cui al quinto comma si applicano alle
ulteriori operazioni individuate dal Ministro
dell’economia e delle finanze, con propri decreti, in
base alla direttiva 2006/69/CE del Consiglio del 24
luglio 2006, ovvero individuate con decreto
ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle ipotesi in
cui necessita la preventiva autorizzazione comunitaria
prevista dalla direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del
17 maggio 1977.”.
27. Le disposizioni di cui alle lettere b) c) e d),
del sesto comma dell’articolo 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
come modificato dal comma 11, si applicano alle
cessioni effettuate successivamente alla data di
autorizzazione della misura ai sensi dell’articolo 27
della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17
maggio 1977.
28. Al testo unico delle disposizioni concernenti
l’imposta di registro approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131,
sono apportate le seguenti modificazioni:

14
a) all’articolo 10, comma 1, dopo la lettera d) è
inserita la seguente: “d-bis) gli agenti di affari in
mediazione iscritti nella sezione del ruolo degli agenti
immobiliari di cui all’articolo 2 della legge 3 febbraio
1989, n. 39, per le scritture private non autenticate di
natura negoziale stipulate a seguito della loro attività
per la conclusione degli affari.”;
b) all’articolo 57, dopo il comma 1, è inserito il
seguente: “1 bis. Gli agenti immobiliari di cui
all’articolo 10, lettera d-bis,) sono solidalmente tenuti
al pagamento dell’imposta per le scritture private non
autenticate di natura negoziale stipulate a seguito
della loro attività per la conclusione degli affari.”.
29. In coerenza ai principi recati dall’articolo 38
del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,
ed al fine di contrastare la diffusione del gioco
irregolare ed illegale, l'evasione e l'elusione fiscale
nel settore del gioco, nonché di assicurare l’ordine
pubblico e la tutela del giocatore, con uno o più
provvedimenti del Ministero dell'Economia e delle
Finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato sono stabilite le modalità per procedere alla
rimozione dell’offerta, attraverso le reti telematiche o
di telecomunicazione, di giochi, scommesse o
concorsi pronostici con vincite in denaro in difetto di
concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo
autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione
delle norme di legge o di regolamento o delle
prescrizioni definite dalla stessa Amministrazione. I
provvedimenti di cui al presente comma sono adottati
nel rispetto degli obblighi comunitari.
30. Dall’entrata in vigore del primo
provvedimento emesso ai sensi del comma 14, i
commi da 535 a 538 dell’art. 1 della legge 23
dicembre 2005, n. 266, sono abrogati.
31. Entro il 31 gennaio di ciascun anno sono
trasmessi alle regioni i dati relativi all’import/export
del sistema doganale; entro il medesimo termine sono
trasmessi alle regioni, alle province autonome e ai
comuni, i dati delle dichiarazioni dei redditi
presentate nell’anno precedente dai contribuenti
residenti.
32. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia
delle entrate, emanato d’intesa con la Conferenza
Stato-città e autonomie locali, sono stabilite le
modalità tecniche di trasmissione in via telematica dei
dati delle dichiarazioni nel rispetto delle disposizioni
e nel quadro delle regole tecniche di cui al decreto

15
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni.
33. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia
delle dogane sono stabilite le modalità tecniche di
trasmissione in via telematica dei dati
dell’import/export alle regioni.
34. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della
presente legge con provvedimento del Ministero
dell’economia e delle finanze sono stabilite, a fini di
monitoraggio, le modalità per introdurre in tutte le
amministrazioni pubbliche criteri di contabilità
economica, nonché i tempi, le modalità e le specifiche
tecniche per la trasmissione telematica da parte degli
enti pubblici, delle regioni e degli enti locali dei
bilanci standard e dei dati di contabilità.
35. Al decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248, l’articolo 2-bis è sostituito dal seguente:
“Articolo 2-bis. 1. A partire dalle dichiarazioni
presentate dal 1° gennaio 2006, l'invito previsto
dall'articolo 6, comma 5, della legge 27 luglio
2000, n. 212, è effettuato:
a) con mezzi telematici ai soggetti di cui all'articolo 3,
comma 3, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,
che portano a conoscenza dei contribuenti
interessati, tempestivamente e comunque nei
termini di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive
modificazioni, gli esiti della liquidazione delle
dichiarazioni contenuti nell'invito;
b) mediante raccomandata in ogni altro caso.
2. Il termine di cui all'articolo 2, comma 2, del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e
successive modificazioni, decorre dal sessantesimo
giorno successivo a quello di trasmissione telematica
dell'invito di cui alla lettera a) del comma 1 del
presente articolo.
3. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle
Entrate sono definiti il contenuto e la modalità della
risposta telematica”.
36. I soggetti di cui all’articolo 2 del testo unico
delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, che deducono dal reddito complessivo somme
per assegni periodici corrisposti al coniuge di cui alla
lettera c), del primo comma, dell’articolo 10 del
predetto decreto del Presidente della Repubblica n.
917 del 1986, devono indicare nella dichiarazione

16
annuale il codice fiscale del soggetto beneficiario
delle somme.
37. All’articolo 78, della legge 30 dicembre 1991, n.
413, dopo il comma 25, sono aggiunti i seguenti:
“25-bis. Ai fini dei controlli sugli oneri detraibili di
cui alla lettera c), del primo comma, dell’articolo 15
del testo unico sulle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, gli enti e casse aventi
esclusivamente fine assistenziale devono comunicare
in via telematica all’Anagrafe Tributaria gli elenchi
dei soggetti ai quali sono state rimborsate spese
sanitarie per effetto dei contributi versati di cui alla
lettera a), del secondo comma, dell’articolo 51 del
predetto testo unico sulle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
25-ter. Il contenuto, i termini e le modalità delle
trasmissioni, sono definite con successivo
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
Entrate.”
Capo IV
DISPOSIZIONI PER IL RECUPERO DI BASE
IMPONIBILE
Art. 6
(Disposizioni per il recupero della base imponibile)
1. All’articolo 93 del testo unico delle imposte sui
redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 5 è
abrogato. La disposizione del periodo precedente si
applica alle opere, forniture e servizi di durata
ultrannuale la cui esecuzione ha inizio a decorrere dal
periodo di imposta successivo a quello in corso alla
data del 31 dicembre 2006.
2. All’articolo 107, comma 2, del testo unico delle
imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al
penultimo periodo, le parole: “nell’esercizio stesso e
nei successivi ma non oltre il quinto”, sono sostituite
dalle seguenti: “in quote costanti nell’esercizio stesso
e nei cinque successivi”.
3. All’articolo 84, comma 1, del testo unico delle
imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il
primo periodo sono inseriti i seguenti: “Per i soggetti

17
che fruiscono di un regime di esenzione totale o
parziale del reddito la perdita riportabile è diminuita
in misura proporzionalmente corrispondente alla
quota di esenzione applicabile in presenza di un
reddito imponibile. Per i soggetti che fruiscono di un
regime di esenzione dell’utile la perdita è riportabile
per l’ammontare che eccede l’utile che non ha
concorso alla formazione del reddito negli esercizi
precedenti.”.
4. La disposizione del comma 3 si applica ai redditi
prodotti e agli utili realizzati a decorrere dal periodo
di imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2006.
5. L’articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è sostituito dal
seguente:
“1. L’imposta di bollo si corrisponde secondo
le indicazioni della tariffa allegata:
a) mediante pagamento dell'imposta ad intermediario
convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, il quale
rilascia, con modalità telematiche, apposito
contrassegno;
b) in modo virtuale, mediante pagamento dell'imposta
all'ufficio dell’Agenzia delle Entrate o ad altri uffici
autorizzati o mediante versamento in conto corrente
postale.
2. Le frazioni degli importi dell'imposta di bollo
dovuta in misura proporzionale sono arrotondate ad
euro 0,10 per difetto o per eccesso a seconda che si
tratti rispettivamente di frazioni fino ad euro 0,05 o
superiori ad euro 0,05.
3. In ogni caso l'imposta e' dovuta nella misura
minima di euro 1,00 ad eccezione delle cambiali di
cui alle lettere a) e b) dell'articolo 9 della tariffa
allegato A annessa al presente decreto e dei vaglia
cambiari di cui all'articolo 11 della medesima tariffa
per i quali l'imposta minima e' stabilita in euro 0,50.”.
6. All’articolo 39, comma 13, primo periodo, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, dopo le parole: “somme giocate”, sono inserite le
seguenti: “, dovuto dal soggetto al quale
l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
ha rilasciato il nulla osta di cui all’articolo 38, comma
5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni. A decorrere dal 26 luglio 2004 il
soggetto passivo d’imposta è identificato nell’ambito
dei concessionari individuati ai sensi dell’articolo 14-
bis, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e successive

18
modificazioni, ove in possesso di tale nulla osta
rilasciato dall’Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato. I titolari di nulla osta rilasciati
antecedentemente al 26 luglio 2004 sono soggetti
passivi d’imposta fino alla data di rilascio dei nulla
osta sostitutivi a favore dei concessionari di rete o
fino alla data della revoca del nulla osta stesso”.
7. All’articolo 39 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326, il comma 13-bis è
sostituito dal seguente: “13-bis. Il prelievo erariale
unico è assolto dai soggetti passivi d’imposta, con
riferimento a ciascun anno solare, mediante
versamenti periodici relativi ai singoli periodi
contabili e mediante un versamento annuale a saldo.
Con provvedimenti del Ministero dell’economia e
delle finanze – Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato, sono individuati:
a) i periodi contabili in cui è suddiviso l’anno solare;
b) le modalità di calcolo del prelievo erariale unico
dovuto per ciascun periodo contabile e per ciascun
anno solare;
c) i termini e le modalità con cui i soggetti passivi
d’imposta effettuano i versamenti periodici e il
versamento annuale a saldo;
d) le modalità per l’utilizzo in compensazione del
credito derivante dall’eventuale eccedenza dei
versamenti periodici rispetto al prelievo erariale unico
dovuto per l’intero anno solare;
e) i termini e le modalità con cui i concessionari di
rete, individuati ai sensi dell’articolo 14-bis, comma
4, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 640 e successive modificazioni,
comunicano, tramite la rete telematica prevista dallo
stesso comma 4 dell’articolo 14-bis, i dati relativi alle
somme giocate nonché gli altri dati relativi agli
apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110,
comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n.
773, e successive modificazioni, da utilizzare per la
determinazione del prelievo erariale unico dovuto;
f) le modalità con cui l’Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato può concedere su istanza dei
soggetti passivi d’imposta la rateizzazione delle
somme dovute nelle ipotesi in cui questi ultimi si
trovino in temporanea situazione di difficoltà.”.
8. Fino alla emanazione dei provvedimenti indicati
nel comma 13-bis dell’articolo 39 del decreto legge
30 settembre 2003, n. 269, così come sostituito dal
comma 7, il prelievo erariale unico è assolto dai

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soggetti passivi d’imposta con le modalità e nei
termini stabiliti nei decreti del direttore generale
dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato 8 aprile 2004, n. 515 e 14 luglio 2004, n. 1074 e
successive modificazioni.
9. Dopo l’articolo 39 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono inseriti i
seguenti:
“Articolo 39-bis - Liquidazione del prelievo erariale
unico e controllo dei versamenti.
1. Per gli apparecchi previsti all'articolo 110, comma
6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di
cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni, l'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, avvalendosi di
procedure automatizzate, procede, entro il 31
dicembre del secondo anno successivo a quello per il
quale è dovuto il prelievo erariale unico, alla
liquidazione dell’imposta dovuta per i periodi
contabili e per l’anno solare sulla base dei dati
correttamente trasmessi dai concessionari in
applicazione dell’articolo 39, comma 13-bis, lettera
e), ed al controllo della tempestività e della
rispondenza rispetto al prelievo erariale unico dovuto
dei versamenti effettuati dai concessionari stessi.
2. Nel caso in cui risultino omessi, carenti o
intempestivi i versamenti dovuti, l'esito del controllo
automatizzato è comunicato al concessionario di rete
per evitare la reiterazione di errori. Il concessionario
di rete che rilevi eventuali dati o elementi non
considerati o valutati erroneamente nel controllo dei
versamenti, può fornire i chiarimenti necessari
all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
entro i trenta giorni successivi al ricevimento della
comunicazione.
3. Con decreti del Ministero dell'economia e delle
finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato, sono definite le modalità di effettuazione della
liquidazione del prelievo erariale unico e del controllo
dei relativi versamenti, di cui al comma 1.
Articolo 39-ter - Riscossione delle somme dovute a
titolo di prelievo erariale unico a seguito dei controlli
automatici.
1. Le somme che, a seguito dei controlli automatici
effettuati ai sensi del comma 1 dell’articolo 39-bis,
risultano dovute a titolo di prelievo erariale unico,
nonché di interessi e di sanzioni per ritardato od
omesso versamento, sono iscritte direttamente nei

20
ruoli, resi esecutivi a titolo definitivo nel termine di
decadenza fissato al 31 dicembre del terzo anno
successivo a quello per il quale è dovuto il prelievo
erariale unico. Per la determinazione del contenuto
del ruolo, delle procedure, delle modalità della sua
formazione e dei tempi di consegna, si applica il
decreto del Ministro delle finanze. 3 settembre 1999,
n. 321.
2. Le cartelle di pagamento recanti i ruoli di cui al
comma 1 sono notificate, a pena di decadenza, entro il
31 dicembre del quarto anno successivo a quello per il
quale è dovuto il prelievo erariale unico.
3. L’iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in
parte, se il concessionario di rete provvede a pagare,
con le modalità indicate nell' articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le somme dovute
entro trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione prevista dal comma 2 dell'articolo 39-
bis ovvero della comunicazione definitiva contenente
la rideterminazione, in sede di autotutela, delle
somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dallo
stesso concessionario di rete. In questi casi,
l'ammontare della sanzione amministrativa per
tardivo od omesso versamento è ridotto ad un sesto e
gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del
mese antecedente a quello dell'elaborazione della
comunicazione.
4. Qualora il concessionario di rete non provveda a
pagare, entro i termini di scadenza, i ruoli di cui al
comma 1, l’Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato procede alla riscossione delle somme dovute
anche tramite escussione delle garanzie presentate dal
concessionario di rete ai sensi della convenzione di
concessione. In tal caso l’Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato comunica al concessionario
della riscossione l’importo del credito per imposta,
sanzioni e interessi che è stato estinto tramite
l’escussione delle garanzie e il concessionario della
riscossione procede alla riscossione coattiva
dell’eventuale credito residuo secondo le disposizioni
di cui al Titolo II del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Articolo 39-quater - Accertamento e controlli in
materia di prelievo erariale unico
1. Gli uffici dell’Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato nell’adempimento dei loro compiti
si avvalgono delle attribuzioni e dei poteri indicati
nell’articolo 51 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Per l’esecuzione

21
di accessi, ispezioni e verifiche si applicano le
disposizioni dell’articolo 52 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
2. Il prelievo erariale unico è dovuto anche sulle
somme giocate tramite apparecchi e congegni che
erogano vincite in denaro o le cui caratteristiche
consentono il gioco d’azzardo, privi del nulla osta di
cui all’articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché tramite apparecchi e congegni
muniti del nulla osta di cui al predetto articolo 38,
comma 5, il cui esercizio sia qualificabile come
illecito civile, penale o amministrativo. Per gli
apparecchi e congegni privi del nulla osta il prelievo
erariale unico, gli interessi e le sanzioni
amministrative sono dovuti dal soggetto che ha
provveduto alla loro installazione. E’ responsabile in
solido per le somme dovute a titolo di prelievo
erariale unico, interessi e sanzioni amministrative il
possessore dei locali in cui sono installati gli
apparecchi e congegni privi del nulla osta. Per gli
apparecchi e congegni muniti del nulla osta di cui
all’articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, e successive modificazioni ed
integrazioni, il cui esercizio sia qualificabile come
illecito civile, penale o amministrativo, il maggiore
prelievo erariale unico accertato rispetto a quello
calcolato sulla base dei dati di funzionamento
trasmessi tramite la rete telematica prevista dal
comma 4 dell’articolo 14-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640,
gli interessi e le sanzioni amministrative sono dovuti
dai soggetti che hanno commesso l’illecito o, nel caso
in cui non sia possibile la loro identificazione, dal
concessionario di rete a cui è stato rilasciato il nulla
osta. Sono responsabili in solido per le somme dovute
a titolo di prelievo erariale unico, interessi e sanzioni
amministrative relativi agli apparecchi e congegni di
cui al periodo precedente, il soggetto che ha
provveduto alla loro installazione, il possessore dei
locali in cui sono installati e il concessionario di rete
titolare del relativo nulla osta, qualora non siano già
debitori di tali somme a titolo principale.
3. Gli Uffici dell’Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato procedono all’accertamento della
base imponibile e del prelievo erariale unico dovuto
per gli apparecchi e congegni di cui al comma 2
mediante la lettura dei dati relativi alle somme giocate
memorizzati dagli stessi apparecchi e congegni. In
presenza di apparecchi e congegni per i quali i dati

22
relativi alle somme giocate non siano memorizzati o
leggibili, risultino memorizzati in modo non corretto
o siano stati alterati, gli uffici dell’Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato determinano
induttivamente l’ammontare delle somme giocate
sulla base dell’importo forfetario giornaliero definito
con decreti del Ministero dell’economia e delle
finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato.
4. Gli avvisi relativi agli accertamenti di cui ai
commi 2 e 3 sono notificati, a pena di decadenza,
entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a
quello in cui sono state giocate, tramite gli apparecchi
e congegni indicati negli stessi commi 2 e 3, le
somme su cui è calcolato il prelievo erariale unico.
Articolo 39-quinquies - Sanzioni in materia di
prelievo erariale unico
1. La sanzione prevista nell’articolo 11, comma 1, del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 si
applica anche alle violazioni, indicate nello stesso
comma 1, relative al prelievo erariale unico.
2. Nelle ipotesi di apparecchi che erogano vincite in
denaro o le cui caratteristiche consentono il gioco
d’azzardo, privi del nulla osta di cui all’articolo 38,
comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
successive modificazioni ed integrazioni, e nelle
ipotesi di apparecchi e congegni muniti del nulla osta
di cui al predetto articolo 38, comma 5, il cui
esercizio sia qualificabile come illecito civile, penale
o amministrativo, si applica la sanzione
amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per
cento dell’ammontare del prelievo erariale unico
dovuto, con un minimo di euro mille.
3. Se sono omesse o sono effettuate con dati
incompleti o non veritieri le comunicazioni cui sono
tenuti i concessionari di rete ai sensi del comma 13-
bis, lettera e), dell’articolo 39 del decreto legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, si applica la
sanzione amministrativa da euro cinquecento ad euro
ottomila.
Articolo 39-sexies - Responsabilità solidale dei terzi
incaricati della raccolta delle somme giocate
1. I terzi incaricati della raccolta di cui all’articolo 1,
comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
sono solidalmente responsabili con i concessionari di
rete per il versamento del prelievo erariale unico
dovuto con riferimento alle somme giocate che i

23
suddetti terzi hanno raccolto, nonché per i relativi
interessi e sanzioni.
2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato, sono definite le modalità di accertamento e di
contestazione della responsabilità solidale di cui al
comma 1.
Articolo 39-septies - Disposizioni transitorie
1. Per le somme che, a seguito dei controlli automatici
effettuati ai sensi del comma 1 dell’articolo 39-bis,
risultano dovute per gli anni 2004 e 2005 a titolo di
prelievo erariale unico, nonché di interessi e di
sanzioni, i termini di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo
39-ter, previsti a pena di decadenza per rendere
esecutivi i ruoli e per la notifica delle relative cartelle
di pagamento, sono rispettivamente fissati al 31
dicembre 2009 e al 31 dicembre 2010.
2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato, sono definiti i dati relativi alle annualità di cui
al comma 1 che i concessionari di rete devono
comunicare all’Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato, nonché i relativi termini e modalità
di trasmissione.”.
10. I termini di cui all’articolo 14-quater, commi 1
e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 640, sono fissati, rispettivamente, al
31 dicembre 2008 e al 31 dicembre 2009 per l’anno
2004 e al 31 dicembre 2009 e al 31 dicembre 2010
per l’anno 2005.
11. All’articolo 1, comma 485, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, le parole “e a 1.000 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2006” sono sostituite
dalle seguenti: “, a 1.000 milioni di euro per l’anno
2006 ed a 1.100 milioni di euro annui a decorrere
dall’anno 2007”.
12. Nel quadro delle dichiarazioni dei redditi
relativo ai fabbricati sono specificati, per ogni
immobile, oltre all’indirizzo, l’identificativo
dell’immobile stesso costituito dal codice del comune,
il foglio, la sezione, la particella e il subalterno.
13. La dichiarazione dei redditi contiene tutte le
indicazioni utili ai fini del trattamento dell’imposta
comunale sugli immobili. Con decreto del capo del
Dipartimento per le politiche fiscali, di concerto con il
direttore dell’Agenzia delle entrate, sentita la
Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono

24
definiti gli elementi, i termini e le modalità per
l’attuazione delle disposizioni di cui al periodo
precedente.
14. L’imposta comunale sugli immobili dovuta
dai soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale di
cui al decreto del Ministro delle finanze del 31
maggio 1999, n. 164, è liquidata e versata dal
sostituto d’imposta, direttamente o sulla base degli
appositi modelli trasmessi dagli intermediari fiscali. I
contribuenti, che presentano la dichiarazione di cui al
comma 13 senza avvalersi dell’assistenza fiscale,
indicano i dati relativi all’imposta comunale sugli
immobili nella medesima dichiarazione.
15. L’imposta comunale sugli immobili dovuta
può essere compensata con crediti di altra natura, ai
sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241.
16. I contribuenti che, secondo le disposizioni
normative vigenti, non presentano la dichiarazione,
ma possiedono redditi derivanti da proprietà
immobiliari, compilano il modello di versamento di
cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241.
17. Le somme riscosse, una volta ripartite dalla
struttura di gestione di cui all’articolo 22 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono accreditate
dalla Banca d’Italia presso ciascuna tesoreria
comunale.
18. Con decreto del capo del Dipartimento per le
politiche fiscali, di concerto con il direttore
dell’Agenzia delle entrate, sentita la Conferenza
Stato-città e autonomie locali, sono definite le
modalità di trasmissione telematica ai comuni dei dati
relativi ai versamenti e agli immobili.
19. Le disposizioni di cui ai commi da 13 a 18 si
applicano alle dichiarazioni che saranno presentate
nell’anno 2008.
20. Nelle dichiarazioni presentate nell’anno 2007
per ogni fabbricato deve essere indicato l’importo
dell’ICI dovuta per l’anno in corso.
Capo V
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FISCALE
CONCERNENTI GLI ENTI TERRITORIALI
Art. 7
(Variazione dell'aliquota di compartecipazione
dell'addizionale comunale all’IRPEF)

25
1. All’articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre
1998, n. 360, concernente “Istituzione di una
addizionale comunale all’IRPEF, a norma
dell’articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, come modificato dall’articolo 1, comma
10, della legge 16 giugno 1998, n. 191”, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. I
comuni, con regolamento adottato ai sensi
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, possono disporre la variazione
dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale di
cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel
sito individuato con decreto 31 maggio 2002
emanato dal Ministero dell’economia e delle finanze
di concerto con il Ministero della giustizia e il
Ministero dell’interno. L’efficacia della deliberazione
decorre dalla pubblicazione nel predetto sito
informatico. La variazione dell’aliquota di
compartecipazione dell’addizionale non può eccedere
complessivamente 0,8 punti percentuali. La
deliberazione può essere adottata dai comuni anche in
mancanza dei decreti di cui al comma 2.”;
b) nel comma 4:
1) le parole “dei crediti di cui agli articoli 14 e 15”
sono sostituite dalle seguenti: “del credito di cui
all’articolo 165”;
2) dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti:
“L’addizionale è dovuta alla provincia e al comune
nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla
data del 1° gennaio dell’anno cui si riferisce
l’addizionale stessa, per le parti spettanti. Il
versamento dell’addizionale medesima è effettuato in
acconto e a saldo unitamente al saldo dell’imposta sul
reddito delle persone fisiche. L’acconto è stabilito
nella misura del 30 per cento dell’addizionale ottenuta
applicando le aliquote di cui ai commi 2 e 3 al reddito
imponibile dell’anno precedente determinato ai sensi
del primo periodo del presente comma. Ai fini della
determinazione dell’acconto, l’aliquota di cui al
comma 3 è assunta nella misura deliberata per l’anno
di riferimento qualora la pubblicazione della delibera
sia effettuata non oltre il 20 gennaio del medesimo
anno ovvero nella misura vigente nell’anno
precedente in caso di pubblicazione successiva al
predetto termine.”;
c) il comma 5 è sostituito dal seguente: “5.
Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai
redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui

26
agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l’acconto
dell’addizionale dovuta è determinato dai sostituti
d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, e il relativo importo è trattenuto in un numero
massimo di nove rate mensili, effettuate a partire dal
mese di marzo. Il saldo dell’addizionale dovuta è
determinato all’atto delle operazioni di conguaglio e il
relativo importo è trattenuto in un numero massimo di
undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a
quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre
quello relativamente al quale le ritenute sono versate
nel mese di dicembre. In caso di cessazione del
rapporto di lavoro l’addizionale residua dovuta è
prelevata in unica soluzione. L’importo da trattenere e
quello trattenuto sono indicati nella certificazione
unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati di
cui all’articolo 4, comma 6-ter, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e
successive modificazioni e integrazioni.”;
d) il comma 6 è abrogato.
2. All’articolo 1, comma 51, primo periodo, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono eliminate le
seguenti parole: “e 2007”.
Art. 8
(Imposta di scopo per la realizzazione di opere
pubbliche)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 i comuni
possono deliberare con regolamento, adottato ai sensi
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, l’istituzione di un’imposta di scopo
destinata esclusivamente alla parziale copertura delle
spese per la realizzazione di opere pubbliche
individuate dai comuni nello stesso regolamento tra
quelle indicate nel successivo comma 5.
2. Il regolamento che istituisce l’imposta
determina:
a) l’opera pubblica da realizzare;
b) l’ammontare della spesa da finanziare;
c) l’aliquota di imposta;
d) le modalità di versamento degli importi dovuti.
3. L’imposta è dovuta, in relazione alla stessa
opera pubblica, per un periodo massimo di anni
cinque ed è determinata applicando alla base
imponibile dell’imposta comunale sugli immobili di

27
cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504
un’aliquota nella misura massima dello 0,5 per mille.
4. Per la disciplina dell’imposta si applicano le
disposizioni vigenti in materia di imposta comunale
sugli immobili.
5. L’imposta può essere istituita per le seguenti
opere pubbliche:
a) opere per il trasporto pubblico urbano;
b) opere viarie, con l’esclusione della manutenzione
straordinaria ed ordinaria delle opere esistenti;
c) opere particolarmente significative di arredo
urbano e di maggior decoro dei luoghi;
d) opere di risistemazione di aree dedicate a parchi e
giardini;
e) opere di realizzazione di parcheggi pubblici.
6. Il gettito complessivo dell’imposta non può
essere superiore al trenta per cento dell’ammontare
della spesa dell’opera pubblica da realizzare.
7. Nel caso di mancato inizio dell’opera pubblica
entro due anni dalla data prevista dal progetto
esecutivo i contribuenti possono chiedere il rimborso
degli importi versati entro il termine di cinque anni
dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è
stato accertato il diritto alla restituzione.
Art. 9
(Contributo comunale di ingresso e di soggiorno)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 i comuni, con
apposito regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
possono deliberare l’istituzione di un contributo di
soggiorno, operante anche per periodi limitati
dell’anno, destinato ad interventi di manutenzione
urbana ed alla valorizzazione dei centri storici.
2. Il contributo è dovuto dai soggetti non residenti
che prendono alloggio, in via temporanea, in strutture
alberghiere, campeggi, villaggi turistici, alloggi agroturistici
ed in altri similari strutture ricettive situate
nel territorio comunale.
3. Sono esenti dal contributo i soggetti che
alloggiano nelle strutture destinate al turismo
giovanile ed in quelle espressamente previste dal
regolamento comunale.
4. Il contributo è stabilito entro la misura massima
di cinque euro per notte.
5. Il regolamento che istituisce il contributo
determina:

28
a) le misure del contributo, stabilite in rapporto alla
categoria delle singole strutture ricettive;
b) le eventuali riduzioni ed esenzioni, determinate in
relazione alla categoria ed all’ubicazione della
struttura ricettiva, alla durata del soggiorno, alle
caratteristiche socio-economiche dei soggetti passivi
avendo riguardo, tra l’altro, alla numerosità del
nucleo familiare, all’età ed alle finalità del soggiorno;
c) l’eventuale periodo infrannuale di applicazione del
contributo;
d) i termini e le modalità di presentazione della
dichiarazione e del pagamento del tributo.
6. I gestori delle strutture ricettive di cui al
comma 2 provvedono al versamento del contributo,
con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, e presentano
al comune la relativa dichiarazione, nel rispetto dei
termini e delle modalità stabilite dal regolamento
comunale.
7. Gli avvisi di accertamento per l’omessa o
infedele presentazione della dichiarazione e per
l’omesso, ritardato o parziale versamento del
contributo devono essere notificati, a pena di
decadenza, entro il quinto anno successivo a quello in
cui la dichiarazione od il versamento sono stati o
avrebbero dovuto essere effettuati.
8. Per l’omessa o infedele presentazione della
dichiarazione si applica la sanzione amministrativa
dal cento al duecento per cento dell’importo dovuto;
per l’omesso, ritardato o parziale versamento del
contributo si applica la sanzione amministrativa di cui
all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471. L’irrogazione delle sanzioni avviene
secondo le disposizioni del decreto legislativo di cui
agli articoli 16 e 17 del 18 dicembre 1997, n. 472.
Art. 10
(Disposizioni in materia di imposte provinciali e
comunali)
1. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia
delle dogane, da adottare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono
stabilite, sentite l’Associazione Nazionale dei Comuni
Italiani e l’Unione delle Province Italiane, le modalità
ed i termini di trasmissione, agli enti locali interessati
che ne fanno richiesta, dei dati inerenti l’addizionale
comunale e provinciale sull’imposta sull’energia
elettrica di cui all’articolo 6 del decreto legge 28
novembre 1988, n. 511, convertito, con

29
modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20,
desumibili dalla dichiarazione di consumo di cui
all’art. 55 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, presentata dai soggetti tenuti a detto
adempimento, nonché le informazioni inerenti le
procedure di liquidazione e di accertamento delle
suddette addizionali.
2. Al comma 2 dell’articolo 56 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la parola “venti”
è sostituita da “trenta”.
Art. 11
(Disposizioni in materia di semplificazione e
“manutenzione” della base imponibile)
1. Per la notifica degli atti di accertamento dei tributi
locali e di quelli afferenti le procedure esecutive di
cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, nonché
degli atti di invito al pagamento delle entrate
extratributarie dei comuni e delle province, ferme
restando le disposizioni vigenti, il dirigente
dell’ufficio competente, con provvedimento formale,
può nominare uno o più messi notificatori.
2. I messi possono essere nominati tra i dipendenti
dell’amministrazione comunale o provinciale, tra i
dipendenti dei soggetti ai quali l’ente locale ha
affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione,
l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre
entrate ai sensi dell’articolo 52, comma 5, lettera b),
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
nonché tra soggetti che, per qualifica professionale,
esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea
garanzia del corretto svolgimento delle funzioni
assegnate, previa, in ogni caso, la partecipazione ad
apposito corso di formazione e qualificazione,
organizzato a cura dell’ente locale ed il superamento
di un esame di idoneità.
3. Il messo notificatore esercita le sue funzioni nel
territorio dell’ente locale che lo ha nominato, sulla
base della direzione e del coordinamento diretto
dell’ente ovvero degli affidatari del servizio di
liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e
delle altre entrate ai sensi dell’articolo 52, comma 5,
lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446. Il messo notificatore non può farsi sostituire né
rappresentare da altri soggetti.
4. Gli enti locali, relativamente ai tributi di
propria competenza, procedono alla rettifica delle
dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o
ritardati versamenti, nonché all’accertamento

30
d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi
versamenti, notificando al contribuente, anche a
mezzo posta con raccomandata con avviso di
ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi
di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere
notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre
del quinto anno successivo a quello in cui la
dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero
dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini
devono essere contestate o irrogate le sanzioni
amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e
17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e
d’ufficio devono essere motivati in relazione ai
presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li
hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad
un altro atto non conosciuto né ricevuto dal
contribuente, questo deve essere allegato all’atto che
lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca
il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere,
altresì, l’indicazione dell'ufficio presso il quale è
possibile ottenere informazioni complete in merito
all'atto notificato, del responsabile del procedimento,
dell’organo o dell'autorità amministrativa presso i
quali è possibile promuovere un riesame anche nel
merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità,
del termine e dell'organo giurisdizionale cui è
possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta
giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli
avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato
dall’ente locale per la gestione del tributo.
6. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi
locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato
al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31
dicembre del terzo anno successivo a quello in cui
l’accertamento è divenuto definitivo.
7. Il rimborso delle somme versate e non
dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il
termine di cinque anni dal giorno del versamento,
ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla
restituzione; l’ente locale provvede ad effettuare il
rimborso entro novanta giorni dalla data di
presentazione dell’istanza.
8. La misura annua degli interessi è
determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di
tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di
interesse legale. Gli interessi sono calcolati con
maturazione giorno per giorno con decorrenza dal
giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella
stessa misura spettano al contribuente per le somme

31
ad esso dovute a decorrere dalla data dell’eseguito
versamento.
9. Il pagamento dei tributi locali deve essere
effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se
la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per
eccesso se superiore a detto importo.
10. Gli enti locali disciplinano le modalità con le
quali i contribuenti possono compensare le somme a
credito con quelle dovute al comune a titolo di tributi
locali.
11. Gli enti locali, nel rispetto dei principi posti
dall’articolo 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
stabiliscono per ciascun tributo di propria competenza
gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti
non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi.
12. Gli enti locali deliberano le tariffe e le
aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la
data fissata da norme statali per la deliberazione del
bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se
approvate successivamente all'inizio dell'esercizio
purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto
dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; in caso di
mancata approvazione entro il suddetto termine le
tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in
anno.
13. Ai fini del coordinamento della finanza
pubblica e del sistema tributario ed in attuazione
dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della
Costituzione gli enti locali e regionali comunicano al
Ministero dell’economia e delle finanze i dati relativi
al gettito delle entrate tributarie e patrimoniali, di
rispettiva competenza. Per l’inosservanza di detti
adempimenti si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 161, comma 3, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267. Con decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze sono stabiliti il sistema
di comunicazione, le modalità ed i termini per
l’effettuazione della trasmissione dei dati.
14. Le norme di cui ai commi da 4 a 13 si
applicano anche ai rapporti di imposta pendenti alla
data di entrata in vigore della presente legge.
15. Sono abrogati:
a) le seguenti disposizioni del decreto legislativo
15 novembre 1993, n. 507: al comma 5 dell’articolo
9, le parole da “il relativo ruolo” fino a “periodo di
sospensione”; il comma 6 dell’articolo 9; l’articolo
10; il comma 4 dell’articolo 23; l’articolo 51, ad
eccezione del comma 5; il comma 4 dell’articolo 53;
l’articolo 71 ad eccezione del comma 4; l’articolo 75;
il comma 5 dell’articolo 76;

32
b) le seguenti disposizioni del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: i commi
1, 2, e 2-bis dell’articolo 11; le parole da “; il ruolo
deve essere formato” fino a “di sospensione”
dell’articolo 12; l’articolo 13; il comma 6 dell’articolo
14; la lettera l), del comma 1; i commi 2 e 3
dell’articolo 59 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446.
16. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 dell’articolo 5 è abrogato;
b) al comma 2 dell’articolo 8, dopo le parole
“adibita ad abitazione principale del soggetto
passivo” sono aggiunte le seguenti: “, intendendosi
per tale, salvo prova contraria, quella di residenza
anagrafica”;
c) all’articolo 10, il comma 6 è sostituito dal
seguente: “6. Per gli immobili compresi nel
fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa
il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta
giorni dalla data della loro nomina, devono presentare
al comune di ubicazione degli immobili una
dichiarazione attestante l’avvio della procedura. Detti
soggetti sono, altresì, tenuti al versamento
dell’imposta dovuta per il periodo di durata dell’intera
procedura concorsuale entro il termine di tre mesi
dalla data del decreto di trasferimento degli
immobili.”;
d) il comma 6 dell’articolo 11 è abrogato.
e) all’articolo 12, comma 1, la cifra “90” è
sostituita da: “60”;
17. Al comma 53, dell’articolo 37, del decretolegge
4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo. “Resta fermo
l’obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi
in cui gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta
dipendano da atti per i quali non sono applicabili le
procedure telematiche previste dall’articolo 3-bis del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463,
concernente la disciplina del modello unico
informatico.”.
18. La lettera n), del comma 1 dell’articolo 59
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è
abrogata.
19. All’articolo 62, comma 2, lettera d), del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole da: “in
modo che detta tariffa” fino alla fine del periodo,
sono eliminate.

33
20. Il comma 1, dell’articolo 7-octies, del decretolegge
31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, è
abrogato.
21. Al fine di contrastare il fenomeno delle
affissioni abusive, sono abrogate le seguenti
disposizioni:
a) il comma 2-bis dell’articolo 6; il comma 1-bis
dell’articolo 20; l’articolo 20-bis; il comma 4-bis
dell’articolo 23 ed il comma 5-ter dell’articolo 24 del
decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507;
b) il comma 13-quinquies, dell’articolo 23 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
c) il comma 3 dell’articolo 6 ed il comma 4
dell’articolo 8 della legge 4 aprile 1956, n. 212.
22. All’articolo 15 della legge 10 dicembre 1993,
n. 515, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole da: ”sono a carico” fino a
“del committente” sono sostituite dalle seguenti:
“sono a carico, in solido, dell’esecutore materiale e
del committente responsabile”;
b) al comma 19, l’ultimo periodo è soppresso.
23. Sono fatti salvi gli effetti prodotti
dall’articolo 20-bis, comma 2, del decreto legislativo
15 novembre 1993, n. 507.
24. I comuni e le province, con provvedimento
adottato dal dirigente dell’ufficio competente,
possono conferire i poteri di accertamento, di
contestazione immediata, nonché di redazione e di
sottoscrizione del processo verbale di accertamento
per le violazioni relative alle proprie entrate e per
quelle che si verificano sul proprio territorio, a
dipendenti dell’ente locale o dei soggetti affidatari,
anche in maniera disgiunta, delle attività di
liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e
di riscossione delle altre entrate, iscritti all’albo di cui
all’articolo 53, del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446. Si applicano le disposizioni dell’articolo
68, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
relative all’efficacia del verbale di accertamento.
25. I poteri di cui al comma 24 non includono,
comunque, la contestazione delle violazioni delle
disposizioni del codice della strada di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La procedura
sanzionatoria amministrativa è di competenza degli
uffici degli enti locali.
26. Le funzioni di cui al comma 24 sono conferite ai
dipendenti degli enti locali e dei soggetti affidatari
che siano in possesso almeno di titolo di studio di
scuola media superiore di secondo grado, previa

34
frequenza di un apposito corso di preparazione e
qualificazione, organizzato a cura dell’ente locale
stesso, ed il superamento di un esame di idoneità.
27. I soggetti prescelti non devono avere precedenti e
pendenze penali in corso, né essere sottoposti a
misure di prevenzione disposte dall’autorità
giudiziaria, ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n.
1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni, salvi gli effetti della
riabilitazione.
28. I criteri indicati nel secondo e nel terzo periodo
dell’articolo 70, del decreto legislativo 15 novembre
1993, n. 507, in materia di tassa per lo smaltimento
dei rifiuti solidi urbani, sono applicabili anche ai fini
della determinazione delle superfici per il calcolo
della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani di cui
all’allegato 1, punto 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
29. Nelle more della completa attuazione delle
disposizioni recate dal decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152:
a) il regime di prelievo relativo al servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun
comune per l’anno 2006 resta invariato anche per
l’anno 2007;
b) in materia di assimilazione dei rifiuti
speciali ai rifiuti urbani, continuano ad applicarsi le
disposizioni degli articoli 18, comma, 2 lettera d) e
dell’articolo 57, comma 1, del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22.
Art. 12
(Compartecipazione comunale all’Irpef)
1. In attesa del riassetto organico del sistema di
finanziamento delle amministrazioni locali in
attuazione del federalismo fiscale di cui al Titolo V,
parte II della Costituzione, è istituita, in favore dei
Comuni, una compartecipazione del 2 per cento al
gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.
La compartecipazione sull’imposta è efficace a
decorrere dal 1° gennaio 2008 con corrispondente
riduzione annua costante, di pari ammontare, a
decorrere dalla stessa data, del complesso dei
trasferimenti operati a valere sul fondo ordinario di
cui all’articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. L’aliquota di
compartecipazione è applicata al gettito del penultimo
anno precedente l’esercizio di riferimento.

35
2. Dall’anno 2008, per ciascun Comune è
operata e consolidata una riduzione dei trasferimenti
ordinari in misura proporzionale alla riduzione
complessiva, di cui al comma 1, operata sul fondo
ordinario, ed è attribuita una quota di
compartecipazione in egual misura, tale da garantire
l’invarianza delle risorse.
3. A decorrere dall’esercizio finanziario 2009, l’
incremento del gettito compartecipato, rispetto
all’anno 2008, derivante dalla dinamica dell’IRPEF, è
ripartita fra i singoli Comuni secondo criteri che
saranno definiti con apposito decreto emanato dal
Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze e il Ministro per gli
affari regionali e le autonomie locali, previa intesa da
realizzarsi in sede di Conferenza Stato-Città ed
Autonomie locali. I criteri di riparto dovranno tenere
primariamente conto di finalità perequative e
dell’esigenza di promuovere lo sviluppo economico.
4. Per i Comuni delle Regioni a statuto speciale e
delle Province autonome di Trento e Bolzano,
all’attuazione del presente articolo si provvede in
conformità alle disposizioni contenute nei rispettivi
statuti, anche al fine della regolazione dei rapporti
finanziari tra Stato, regioni, province e comuni.
Art. 13
(Modifiche al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112)
1. Nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dell’articolo 65:
1. la lettera d) è sostituita dalla seguente: “d) alla
tenuta dei registri immobiliari, con esecuzione delle
formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e
annotazione, nonché di visure e certificati ipotecari;”;
2. la lettera h) è sostituita dalla seguente: “h) alla
gestione unitaria e certificata della base dei dati
catastali e dei flussi di aggiornamento delle
informazioni di cui alla lettera g), assicurando il
coordinamento operativo per la loro utilizzazione a
fini istituzionali attraverso il sistema pubblico di
connettività e garantendo l'accesso ai dati a tutti i
soggetti interessati.”.
b) al comma 1 dell’articolo 66:
2. la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) alla
utilizzazione ed all’aggiornamento degli atti catastali,
partecipando al processo di determinazione degli

36
estimi catastali fermo restando quanto previsto
dall'articolo 65, lettera h);”.
Art. 14
(Modalità di esercizio delle funzioni catastali
conferite agli enti locali)
1. A decorrere dal 1° novembre 2007 i comuni
capoluogo di provincia esercitano direttamente per il
territorio di competenza, eventualmente anche in
forma associata con comuni della provincia, le
funzioni catastali attribuite ai sensi dell’articolo 66
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, salva la
facoltà di convenzionamento di cui al comma 3 per le
funzioni ivi elencate.
2. I comuni non capoluogo di provincia , a
decorrere dallo stesso termine, esercitano
direttamente, anche in forma associata o attraverso le
comunità montane, i servizi di consultazione delle
banche dati catastali per il territorio di competenza,
nonché il controllo degli atti di aggiornamento
catastale, messi a disposizione dall’Agenzia del
territorio, con segnalazione alla stessa delle
incoerenze.
3. Le funzioni di accettazione e pretrattazione
degli atti di aggiornamento catastale sono esercitate,
anche in forma associata con altri comuni, oppure a
cura dell’ Agenzia del territorio, sulla base di apposite
convenzioni da stipulare senza oneri per i comuni e
le comunità montane.
4. L’Agenzia del Territorio, con provvedimento
del Direttore, sentita la Conferenza Stato-città e
autonomie locali, nel rispetto delle disposizioni e nel
quadro delle regole tecniche di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, predispone entro il 1° ottobre 2007
specifiche modalità d’interscambio in grado di
garantire l’accessibilità e la interoperabilità
applicativa delle banche dati, unitamente ai criteri per
la gestione della banca dati catastale. Le modalità
d’interscambio devono assicurare la piena
cooperazione applicativa tra gli enti interessati e
l’unitarietà del servizio su tutto il territorio nazionale
nell’ ambito del sistema pubblico di connettività.
5. L’Agenzia del Territorio salvaguarda il
contestuale mantenimento degli attuali livelli di
servizio all’utenza in tutte le fasi del processo,
garantendo in ogni caso su tutto il territorio nazionale
la circolazione e la fruizione dei dati catastali;

37
fornisce inoltre assistenza e supporto ai comuni nelle
attività di specifica formazione del personale
comunale.
6. Con decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri, da emanarsi entro il 30 giugno 2007, sono
rideterminate le risorse umane, strumentali e
finanziarie, inclusa quota parte dei tributi speciali
catastali ,da trasferire agli enti locali che esercitano le
funzioni catastali. L’assegnazione di personale potrà
aver luogo anche mediante distacco. Con gli stessi
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri
vengono, altresì, stabilite le procedure di attuazione,
gli ambiti territoriali di competenza , i termini di
comunicazione da parte dei comuni o loro
associazioni dell’ avvio della gestione delle funzioni
catastali. L’attuazione del presente comma non deve
comportare maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
7. Al fine di compiere un costante monitoraggio
del processo di attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo la Agenzia del territorio, con la
collaborazione dei comuni, elabora annualmente
l’esito della attività realizzata, dandone informazione
al Ministro dell’economia e delle finanze.
Capo VI
VALORIZZAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE
DEL PATRIMONIO PUBBLICO
Art. 15
(Disposizioni in materia di immobili)
1. Al comma 2, lettera a) dell’articolo 2-undecies
della legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo le parole
“protezione civile” sono aggiunte le parole “e, ove
idonei, anche per altri usi governativi o pubblici
connessi allo svolgimento delle attività istituzionali di
Amministrazioni statali, Agenzie Fiscali, Università
statali, enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante
interesse,”.
2. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 2-undecies
della legge 31 maggio 1965, n. 575 è sostituita dalla
seguente: “b) trasferiti per finalità istituzionali o
sociali, in via prioritaria, al patrimonio del Comune
ove l’immobile è sito, ovvero al patrimonio della
Provincia o della Regione. Gli enti territoriali possono
amministrare direttamente il bene o assegnarlo in
concessione a titolo gratuito a comunità, ad enti, ad

38
organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11
agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, a
cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991,
n. 381, o a comunità terapeutiche e centri di recupero
e cura di tossicodipendenti di cui al Testo Unico delle
leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione
dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, nonché alle associazioni ambientaliste
riconosciute ai sensi dell’articolo 13 della legge 8
luglio 1986, n. 349. Se entro un anno dal
trasferimento l’ente territoriale non ha provveduto
alla destinazione del bene, il Prefetto nomina un
commissario con poteri sostitutivi;”.
3. All’articolo 2, comma 1, della legge 2 aprile 2001,
n. 136, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Entro
la data del 30 giugno 2007, con regolamento da
adottarsi con decreto del Ministero dell’economia e
delle finanze, di concerto con il Ministero
dell’università e della ricerca, ai sensi dell’articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400, sono
individuati i criteri, le modalità e i termini del
trasferimento in favore delle Università statali di cui
al presente comma.”.
4. Al fine di razionalizzare gli spazi complessivi per
l’utilizzo degli immobili in uso governativo e di
ridurre la spesa relativa agli immobili condotti in
locazione dallo Stato, il Ministro dell’economia e
delle finanze, con l’atto di indirizzo di cui all’articolo
59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
relativo all’Agenzia del demanio, determina gli
obiettivi annuali di razionalizzazione degli spazi e di
riduzione della spesa da parte delle amministrazioni
centrali e periferiche, usuarie e conduttrici, anche
differenziandoli per ambiti territoriali e per
patrimonio utilizzato.
5. Nello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze è istituito un Fondo
unico nel quale confluiscono le poste corrispondenti
al costo d’uso degli immobili in uso governativo e dal
quale vengono ripartite le quote di costo da imputare
a ciascuna amministrazione.
6. Il costo d’uso dei singoli immobili in uso alle
amministrazioni è commisurato ai valori correnti di
mercato secondo i parametri di comune commercio
forniti dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare,
praticati nella zona per analoghe attività.
7. Gli obiettivi di cui al comma 4 possono essere
conseguiti da parte delle amministrazioni centrali e

39
periferiche, usuarie e conduttrici, sia attraverso la
riduzione del costo d’uso di cui al comma 5 derivante
dalla razionalizzazione degli spazi, sia attraverso la
riduzione della spesa corrente per le locazioni
passive, ovvero con la combinazione delle due
misure.
8. Con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze di natura non regolamentare sono stabiliti i
criteri, le modalità e termini per la razionalizzazione e
la riduzione degli oneri, nonché i contenuti e le
modalità di trasmissione delle informazioni da parte
delle amministrazioni usuarie e conduttrici
all’Agenzia del demanio, la quale, in base agli
obiettivi contenuti nell’atto di indirizzo di cui al
comma 4, definisce annualmente le relative modalità
attuative, comunicandole alle predette
amministrazioni.
9. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al
comma 8, sono abrogati il comma 9 dell’articolo 55
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, gli articoli 24 e
26 della legge 23 dicembre 1999, n. 448, nonché il
comma 4 dell’articolo 62, della legge 23 dicembre
2000, n. 388.
10. Al fine di favorire la razionalizzazione e la
valorizzazione dell’impiego dei beni immobili dello
Stato, nonché al fine di completare lo sviluppo del
sistema informativo sui beni immobili del demanio e
del patrimonio di cui all’articolo 65 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, l’Agenzia del demanio, ferme restando
le competenze del Ministero per i beni e le attività
culturali, individua i beni di proprietà dello Stato per i
quali si rende necessario l’accertamento di conformità
delle destinazioni d’uso esistenti per funzioni di
interesse statale, oppure una dichiarazione di
legittimità per le costruzioni eseguite, ovvero
realizzate in tutto o in parte in difformità dal
provvedimento di localizzazione. Tale elenco è
inviato al Ministero delle infrastrutture.
11. Il Ministero delle infrastrutture trasmette
l’elenco di cui al comma 10 alla regione o alle regioni
competenti, che provvedono, entro il termine di cui
all’articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, alle verifiche di
conformità e di compatibilità urbanistica con i comuni
interessati. In caso di presenza di vincoli l’elenco è
trasmesso contestualmente alle amministrazioni
competenti alle tutele differenziate, le quali
esprimono il proprio parere entro il termine predetto.
Nel caso di espressione positiva da parte dei soggetti

40
predetti, il Ministero delle infrastrutture emette una
attestazione di conformità alle prescrizioni
urbanistico–edilizie la quale, qualora riguardi
situazioni di locazione passiva, ha valore solo
transitorio e obbliga, una volta terminato il periodo di
locazione, al ripristino della destinazione d’uso
preesistente, previa comunicazione
all’amministrazione comunale ed alle eventuali altre
amministrazioni competenti in materia di tutela
differenziata.
12. In caso di espressione negativa, ovvero in
caso di mancata risposta da parte della regione,
oppure delle autorità preposta alla tutela entro i
termini di cui al comma 11, è convocata una
conferenza dei servizi anche per ambiti comunali
complessivi o per uno o più immobili, in base a
quanto previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica 18 aprile 1994, n. 383.
13. Per le esigenze connesse alla gestione delle
attività di liquidazione delle aziende confiscate ai
sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, in deroga
alle vigenti disposizioni di legge, fermi restando i
principi generali dell’ordinamento giuridico contabile,
l’Agenzia del demanio può conferire apposito
incarico a società a totale o prevalente capitale
pubblico. I rapporti con l’Agenzia del demanio sono
disciplinati con apposita convenzione che definisce le
modalità di svolgimento dell’attività affidata ed ogni
aspetto relativo alla rendicontazione e al controllo.
14. Laddove disposizioni normative stabiliscano
l’assegnazione gratuita ovvero l’attribuzione ad
Amministrazioni pubbliche, Enti e Società a totale
partecipazione pubblica diretta o indiretta, di beni
immobili di proprietà dello Stato per consentire il
perseguimento delle finalità istituzionali ovvero
strumentali alle attività svolte, la funzionalità dei beni
allo scopo dell’assegnazione o attribuzione è da
intendersi concreta, attuale, strettamente connessa e
necessaria al funzionamento del servizio e
all’esercizio delle funzioni attribuite, nonché al loro
proseguimento.
15. E’ attribuita all’Agenzia del demanio la
verifica, con il supporto dei soggetti interessati, della
sussistenza dei suddetti requisiti all’atto
dell’assegnazione o attribuzione e successivamente
l’accertamento periodico della permanenza di tali
condizioni o della suscettibilità del bene a rientrare in
tutto o in parte nella disponibilità dello Stato, e per
esso dell’Agenzia del demanio, così come stabilito
dalle norme vigenti. A tal fine l’Agenzia del demanio

41
esercita la vigilanza e il controllo secondo le modalità
previste dal decreto del Presidente della Repubblica
13 luglio 1998, n. 367.
16. Per i beni immobili statali assegnati in uso
gratuito alle Amministrazioni pubbliche è vietata la
dismissione temporanea. I beni immobili per i quali,
prima della data di entrata in vigore della presente
legge sia stata operata la dismissione temporanea si
intendono dismessi definitivamente per rientrare nella
disponibilità del Ministero dell’Economia e delle
Finanze e per esso dell’Agenzia del demanio.
17. Il comma 109 dell’articolo 3 della legge 23
dicembre 1996, n. 662, si interpreta nel senso che i
requisiti necessari per essere ammessi alle garanzie di
cui alle lettere a) e b) del citato comma debbono
sussistere in capo agli aventi diritto al momento del
ricevimento della proposta di vendita da parte
dell’Amministrazione alienante, ovvero alla data
stabilita, con propri atti, dalla medesima
Amministrazione in funzione dei piani di dismissione
programmati.
18. Dopo il comma 3 dell’articolo 214-bis del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, è inserito il seguente: “3-bis. Tutte le
trascrizioni ed annotazioni nei pubblici registri
relative agli atti posti in essere in attuazione delle
operazioni previste dal presente articolo e dagli
articoli 213 e 214 sono esenti, per le amministrazioni
dello Stato, da qualsiasi tributo ed emolumento.”.
Art. 16
(Disposizioni in materia di demanio marittimo e di
altri beni pubblici)
1. All’articolo 03 del decreto legge 5 ottobre 1993, n.
400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 1993, n. 494, il comma 1 è così sostituito: “I
canoni annui per concessioni rilasciate o rinnovate
con finalità turistico ricreative di aree, pertinenze
demaniali marittime e specchi acquei per i quali si
applicano le disposizioni relative alle utilizzazioni del
demanio marittimo sono determinati nel rispetto dei
seguenti criteri:
a) classificazione, a decorrere dal 1° gennaio 2007,
delle aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei,
nelle seguenti categorie:
1) categoria A: aree, manufatti, pertinenze e specchi
acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazioni ad
uso pubblico ad alta valenza turistica;

42
2) categoria B: aree, manufatti, pertinenze e specchi
acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazione ad
uso pubblico a normale valenza turistica.
L’accertamento dei requisiti di alta e normale valenza
turistica è riservato alle regioni competenti per
territorio con proprio provvedimento. Nelle more
dell’emanazione di detto provvedimento la categoria
di riferimento è da intendersi la B. Una quota
percentuale pari al 10% delle maggiori entrate annue
rispetto alle previsioni di Bilancio derivanti
dall’utilizzo delle aree, pertinenze e specchi acquei
inseriti nella categoria A è devoluta alle regioni
competenti per territorio.
b) misura del canone annuo determinata come
segue:
1) per le concessioni demaniali marittime aventi ad
oggetto aree e specchi acquei si applicano per gli anni
2004, 2005 e 2006, le misure unitarie vigenti alla data
di emanazione della presente legge e non operano le
disposizioni maggiorative di cui ai commi 21, 22 e 23
dell’articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, mentre a decorrere dal 1°
gennaio 2007 i seguenti importi aggiornati degli
indici ISTAT maturati alla stessa data:
1.1) area scoperta: euro 1,86 al metro quadrato per la
categoria A; euro 0,93 al metro quadrato per la
categoria B;
1.2) area occupata con impianti di facile rimozione:
euro 3,10 al metro quadro per la categoria A; euro
1,55 al metro quadro per la categoria B;
1.3) area occupata con impianti di difficile
rimozione: euro 4,13 al metro quadro per la categoria
A; euro 2,65 al metro quadro per la categoria B;
1.4) euro 0,72 per ogni metro quadrato di mare
territoriale per specchi acquei o delimitati da opere
che riguardano i porti così come definite dall’articolo
5 del testo unico approvato con regio decreto 2 aprile
1885, n. 3095, e comunque entro 100 metri dalla
costa;
1.5) euro 0,52 per gli specchi acquei compresi tra
100 e 300 metri dalla costa;
1.6) euro 0, 41 per gli specchi acquei oltre 300 metri
dalla costa;
1.7) euro 0,21 per gli specchi acquei utilizzati per il
posizionamento di campi boa per l’ancoraggio delle
navi al di fuori degli specchi acquei di cui al numero
1.3).

43
2) per le concessioni comprensive di pertinenze
demaniali marittime si applicano, a decorrere dal 1
gennaio 2007, i seguenti criteri:
2.1) per le pertinenze destinate ad attività
commerciali, terziario-direzionali e di produzione di
beni e servizi, il canone è determinato moltiplicando
la superficie complessiva del manufatto per la media
dei valori mensili unitari minimi e massimi indicati
dall’Osservatorio del Mercato immobiliare per la
zona di riferimento. L’importo ottenuto è moltiplicato
per un coefficiente pari a 6,5. Il canone annuo così
determinato è ulteriormente ridotto delle seguenti
percentuali, da applicare per scaglioni progressivi di
superficie del manufatto: fino a 200 mq. 0 per cento;
oltre 200 mq. e fino a 500 mq. 20 per cento; oltre
500 mq. e fino a 1.000 mq. 40 per cento; oltre 1.000
mq. 60 per cento. Qualora i valori dell’Osservatorio
del Mercato immobiliare non siano disponibili,
occorrerà riferirsi a quelli del più vicino Comune
costiero rispetto al manufatto nell’ambito territoriale
della medesima Regione.
2.2) Per le aree ricomprese nella concessione si
applicano per gli anni 2004, 2005 e 2006 le misure
vigenti alla data di emanazione della presente legge e
non operano le disposizioni maggiorative di cui ai
commi 21, 22 e 23 dell’articolo 32 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
mentre a partire dal 1° gennaio 2007 quelle di cui alla
lettera b) punto 1).
c) riduzione dei canoni di cui alla lettera b) nella
misura del 50 per cento:
1) in presenza di eventi dannosi di eccezionale gravità
che comportino una minore utilizzazione dei beni
oggetto della concessione, previo accertamento da
parte delle competenti autorità marittime di zona;
2) nel caso di concessioni demaniali marittime
assentite alle società sportive dilettantistiche senza
scopo di lucro affiliate alle Federazioni sportive
nazionali con l’esclusione dei manufatti pertinenziali
adibiti ad attività commerciali;
d) riduzione dei canoni di cui alla lettera b) nella
misura del 90 per cento per le concessioni indicate al
secondo comma dell’articolo 39 del codice della
navigazione e all’articolo 37 del regolamento per
l’esecuzione del codice della navigazione, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 15
febbraio 1952, n. 328.
e) obbligo per i titolari delle concessioni di
consentire il transito gratuito all’arenile.”;

44
f) riduzione, per le imprese turistico-ricettive all’aria
aperta, dei valori inerenti le superfici del 25 per
cento.”
2. Il comma 3 dell’articolo 03 del decreto legge 5
ottobre 1993, n. 400 convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è sostituito dal
seguente: “Le misure dei canoni di cui al comma 1,
lett b) del presente articolo si applicano, a decorrere
dal 1° gennaio 2007, anche alle concessioni dei beni
del demanio marittimo e di zone del mare territoriale
aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di
strutture dedicate alla nautica da diporto.”.
3. All’articolo 03 del decreto legge 5 ottobre 1993, n.
400 convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 1993, n. 494, è aggiunto il seguente comma:
“4-bis. Ferme restando le disposizioni di cui al
precedente articolo 01, comma 2 della presente legge,
le concessioni di cui al presente articolo possono
avere durata superiore ad anni sei e comunque non
oltre cinquanta anni in ragione dell’entità e della
rilevanza economica delle opere da realizzare”.
4. All’articolo 5 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.
400 convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 1993, n. 494, è aggiunto il seguente comma:
“1-bis. Le somme per canoni relative a concessioni
demaniali marittime aventi finalità turistico ricreative
versate in eccedenza rispetto a quelle dovute a
decorrere dal 1 gennaio 2004 ai sensi dell’articolo 03
comma 1, come modificato dal presente
provvedimento, sono compensate con quelle da
versare allo stesso titolo, in base alla medesima
disposizione.”.
5. I commi 21, 22 e 23 dell’articolo 32 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326 e il comma 4 dell’articolo 10 della legge 17
dicembre 1997, n. 449, sono abrogati.
6. Le disposizioni contenute nell’articolo 8 del
decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400 convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 e
successive modificazioni, si interpretano nel senso
che le utilizzazioni ivi contemplate fanno riferimento
alla mera occupazione di beni demaniali marittimi e
relative pertinenze. Qualora, invece, l’occupazione

45
consista nella realizzazione sui beni demaniali
marittimi di opere inamovibili in difetto assoluto di
titolo abilitativo o in presenza di titolo abilitativo che
per il suo contenuto è incompatibile con la
destinazione e disciplina del bene demaniale,
l’indennizzo dovuto è commisurato ai valori di
mercato, ferma restando l’applicazione delle misure
sanzionatorie vigenti, ivi compreso il ripristino dello
stato dei luoghi.
7. Dopo l’articolo 693 del codice della navigazione,
approvato con il Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327
e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:
“693-bis. (Destinazione dei beni demaniali non
strumentali al servizio della navigazione aerea) 1. I
beni demaniali non strumentalmente destinati al
servizio della navigazione aerea sono gestiti
dall’Agenzia del demanio in base alla normativa
vigente, garantendo un uso compatibile con l’ambito
aeroportuale in cui si collocano.
2. Si considerano non strumentali i beni non connessi
in modo diretto, attuale e necessario al servizio di
gestione aeroportuale.
3. Gli introiti derivanti dalla gestione dei beni di cui al
comma 1 del presente articolo, determinati sulla base
dei valori di mercato, affluiscono all’Erario.”.
8. Dopo l’articolo 3 del decreto legge 25 settembre
2001, n. 351 convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 novembre 2001, n. 410, è aggiunto il
seguente:
“Art. 3-bis. (Valorizzazione e utilizzazione a fini
economici dei beni immobili tramite concessione o
locazione). 1. I beni immobili di proprietà dello Stato
individuati ai sensi dell’articolo 1, possono essere
concessi o locati, a titolo oneroso, per un periodo non
superiore a cinquanta anni, a privati ai fini della
riqualificazione e riconversione dei medesimi beni
tramite interventi di recupero, restauro,
ristrutturazione anche con l’introduzione di nuove
destinazioni d’uso finalizzate allo svolgimento di
attività economiche o attività di servizio per i
cittadini, ferme restando le disposizioni contenute nel
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e
successive modificazioni.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze può
convocare una o più conferenze di servizi o
promuovere accordi di programma per sottoporre
all'approvazione iniziative per la valorizzazione degli
immobili di cui al presente articolo.
3. Agli enti territoriali interessati dal procedimento di
cui al comma 2 è riconosciuta una somma non

46
inferiore al 50 per cento e non superiore al 100 per
cento del contributo di costruzione dovuto ai sensi
dell’articolo 16 del decreto Presidente della
Repubblica 30 giugno 2001, n. 380 per l’esecuzione
delle opere necessarie alla riqualificazione e
riconversione. Tale importo è corrisposto dal
concessionario all’atto del rilascio o dell’efficacia del
titolo abilitativo edilizio.
4. Le concessioni e le locazioni di cui al presente
articolo sono assegnate con procedure ad evidenza
pubblica, per un periodo di tempo commisurato al
raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario
dell’iniziativa e comunque non eccedente i cinquanta
anni.
5. I criteri di assegnazione e le condizioni delle
concessioni o delle locazioni di cui al presente
articolo sono contenuti nei bandi predisposti
dall’Agenzia del demanio, prevedendo, in particolare,
nel caso di revoca della concessione o di recesso dal
contratto di locazione il riconoscimento all’affidatario
di un indennizzo valutato sulla base del piano
economico-finanziario.
6. Per il perseguimento delle finalità di valorizzazione
e utilizzazione a fini economici dei beni di cui al
presente articolo, i beni medesimi possono essere
affidati a terzi ai sensi dell’articolo 143 del Decreto
Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in quanto
compatibile.”.
9. Allo scopo di devolvere allo Stato i beni
vacanti o derivanti da eredità giacenti, il Ministro
della giustizia, di concerto con il Ministro dell’interno
ed il Ministro dell’economia e delle finanze,
determina con decreto, da emanare entro sei mesi
dall’entrata in vigore della presente legge, i criteri per
l’acquisizione dei dati e delle informazioni rilevanti
per individuare i beni giacenti o vacanti nel territorio
dello Stato. Al possesso esercitato sugli immobili
vacanti o derivanti da eredità giacenti si applica la
disposizione dell’articolo 1163 codice civile sino a
quando il terzo esercente attività corrispondente al
diritto di proprietà o ad altro diritto reale non
notifichi alla Agenzia del demanio di essere in
possesso del bene vacante o derivante da eredità
giacenti. Nella comunicazione inoltrata alla Agenzia
del demanio gli immobili sui quali è esercitato il
possesso corrispondente al diritto di proprietà o ad
altro diritto reale deve essere identificato
descrivendone la consistenza mediante la indicazione
dei dati catastali .

47
10. Le aree di proprietà dello Stato ricadenti
all’interno di centri abitati, definiti ai sensi
dell’articolo 41-quinquies della legge 17 agosto 1942,
n. 1150, e successive modificazioni, situate nei
comuni di Praia a Mare (Cs), Vibo Valentia,
Cagnano Varano (Fg), Fiumicino ex Idroscalo di
Ostia (Rm) e Follonica (Li), sulle quali siano state già
realizzate opere di urbanizzazione e di costruzione da
parte di enti o privati, sono trasferite a richiesta, a
trattativa privata, nello stato di fatto e di diritto in cui
si trovano, al patrimonio disponibile di ciascun
Comune, entro sei mesi dalla data della richiesta.
11. La richiesta di acquisizione delle aree di cui al
comma 10, deve essere presentata entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, alla Filiale dell’Agenzia del Demanio
territorialmente competente, corredata della
documentazione idonea all’individuazione di
massima delle aree da acquisire.
12. L’individuazione specifica delle aree oggetto di
trasferimento e la loro conseguente delimitazione
sono effettuate dal Comune d’intesa con la Filiale
dell’Agenzia del demanio territorialmente competente
e con le altre Amministrazioni statali interessate.
13. Il prezzo è quantificato dall’Agenzia del demanio
con riguardo al solo terreno valutato in base alle
caratteristiche originarie secondo i seguenti criteri:
a) per i singoli lotti in cui siano state realizzate opere
stabili e durature, comunque di non facile sgombero,
sulla base dei criteri indicati nella tabella A allegata
alla presente legge;
b) per le aree non edificate, secondo le norme della
legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive
modificazioni ed integrazioni.
14. Il trasferimento è condizionato dall’obbligo del
Comune a:
a) vendere a trattativa privata i lotti di terreno di cui
alla lettera a) del comma 13 ai singoli occupanti e
concessionari, i quali abbiano già realizzato sui
terreni medesimi opere stabili e durature e comunque
di non facile sgombero, sempre che le opere stesse
siano conformi alle prescrizioni dello strumento
urbanistico;
b) non maggiorare il prezzo di vendita dei terreni ai
privati oltre quello comprensivo delle spese che si
sono dovute sostenere in adempimento della presente
legge, con esclusione di quelle di cui alla lettera c) del
presente comma;
c) destinare, con propri fondi, tutte le aree libere a
strade, piazze, zone verdi, parco pubblico attrezzato

48
per attività connesse a turismo, servizi sociali, sport,
balneazione, botteghe artigiane e d’arte, con vincolo
di inalienabilità per dieci anni dalla data di
approvazione del contratto di trasferimento del bene;
d) sollevare l’amministrazione finanziaria da ogni
onere, obbligo e responsabilità in ordine al
contenzioso giudiziario attuale ed eventuale che
dovesse intercorrere con gli attuali occupanti delle
aree di proprietà dello Stato, nonché in ordine alle
pretese dei terzi costruttori;
e) corrispondere all’Amministrazione finanziaria
tutte le somme a titolo di indennità pregresse e
canoni dovuti allo Stato dagli occupanti e
concessionari, determinate secondo l’allegata tabella,
con diritto di rivalsa del Comune nei confronti dei
predetti occupanti o concessionari per un periodo
comunque non superiore alla prescrizione
quinquennale a far data dalla stipula dell’atto;
f) escludere la possibilità per gli acquirenti dei lotti di
alienare a qualsiasi titolo il terreno acquistato ed il
relativo diritto di superficie per il periodo di cinque
anni dalla stipula del contratto.
15. Dalla data di entrata in vigore della presente legge
sono abrogate le disposizioni incompatibili.
Allegato all’articolo 16
Tabella A
Valori unitari di cessioni e indennizzi relativi ai
compendi demaniali
Valori unitari delle aree di cui all'art. (euro/mq)
Classi dimensionali
dei Comuni
Valori unitari delle
aree (euro/mq)
Indennizzo annuo delle
aree (euro/mq)
< 10.000 12,00 0,6
10.001
-
100.000
24,00 1,2
100.001
-
300.000
48,00 2,4
>
300.000
72,00 3,6

49
16. All’articolo 14 del decreto del Presidente
della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, dopo il
comma 2 è aggiunto il seguente: “2-bis. Per i soggetti
di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 11 del
presente regolamento, qualora ricorrano le condizioni
di cui al comma 2, secondo periodo del presente
articolo, la durata delle concessioni o locazioni può
essere stabilita in anni cinquanta.”
Art. 17
(Valorizzazione del patrimonio pubblico)
1. All’articolo 3 del decreto legge 25 settembre 2001,
n. 351 convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, è
aggiunto il seguente comma: “15-bis. Per la
valorizzazione di cui al comma 15, l’Agenzia del
demanio può individuare, d’intesa con gli enti
territoriali interessati, una pluralità di beni immobili
pubblici per i quali è attivato un processo di
valorizzazione unico, in coerenza con gli indirizzi di
sviluppo territoriale, che possa costituire, nell’ambito
del contesto economico e sociale di riferimento,
elemento di stimolo ed attrazione d’interventi di
sviluppo locale. Per il finanziamento degli studi di
fattibilità dei programmi facenti capo ai programmi
unitari di valorizzazione dei beni demaniali per la
promozione e lo sviluppo dei sistemi locali si
provvede a valere sul capitolo relativo alle somme da
attribuire all’Agenzia del demanio per l’acquisto dei
beni immobili, per la manutenzione, la
ristrutturazione, il risanamento e la valorizzazione dei
beni del demanio e del patrimonio immobiliare
statale, nonché per gli interventi sugli immobili
confiscati alla criminalità organizzata. E’ elemento
prioritario di individuazione, nell’ambito dei predetti
programmi unitari, la suscettività di valorizzazione
dei beni immobili pubblici mediante concessione
d’uso o locazione, nonché l’allocazione di funzioni di
interesse sociale, culturale, sportivo, ricreativo, per
l’istruzione, la promozione delle attività di solidarietà
e per il sostegno alle politiche per i giovani, nonché
per le pari opportunità.”.
2. All’articolo 27 del decreto legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 13-bis le parole: “L’Agenzia del
demanio, di concerto con la direzione generale dei
lavori e del demanio del Ministero della difesa”, sono

50
sostituite dalle seguenti: “Il Ministero della difesa,
con decreti da emanare d’intesa con l’Agenzia del
demanio”. Nel medesimo comma, le parole: “da
inserire in programmi di dismissione per le finalità di
cui all'articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e successive modificazioni”, sono
sostituite dalle seguenti: “da consegnare all’Agenzia
del demanio per essere inseriti in programmi di
dismissione e valorizzazione ai sensi delle norme
vigenti in materia”;
b) al comma 13-ter le parole da: “il Ministero” sino
alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti:
“con decreti emanati ai sensi del comma 13-bis sono
individuati:
1) entro il 28 febbraio 2007 beni immobili, per un
valore complessivo pari a 1.000 milioni di euro, da
consegnare all’Agenzia del demanio entro il 30
giugno 2007;
2) entro il 31 luglio 2007 beni immobili, per n valore
complessivo pari a 1.000 milioni di euro, da
consegnare all’Agenzia del demanio entro il 31
dicembre 2007”.
c) nel comma 13-ter è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: “Con le modalità indicate nel primo periodo
del presente comma e per le medesime finalità,
nell’anno 2008 sono individuati, entro il 28 febbraio
ed entro il 31 luglio, beni immobili per un valore pari
a complessivi 2000 milioni di euro.”;
d) i commi 13-quinquies e 13-sexies sono abrogati.
3. Il comma 482 dell’articolo 1 della legge 23
dicembre 2005, n. 266 è abrogato.
Capo VII
MISURE A FAVORE DELLO SVILUPPO
Art. 18
(Interventi di riduzione del cuneo ed incentivi
all’occupazione femminile nelle aree svantaggiate)
1. Nell’articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, la lettera a) è sostituita dalla
seguente: a) sono ammessi in deduzione:
1) i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro
gli infortuni sul lavoro;
2) per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere
da a) ad e), escluse le banche, gli altri enti finanziari,
le imprese di assicurazione e le imprese operanti in
concessione e a tariffa nei settori dell’energia,

51
dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle
poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e
depurazione delle acque di scarico e della raccolta e
smaltimento rifiuti, un importo pari a 5.000 euro, su
base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo
indeterminato impiegato nel periodo di imposta;
2-bis) per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1,
lettere da a) ad e), escluse le banche, gli altri enti
finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese
operanti in concessione e a tariffa nei settori
dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle
infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni,
della raccolta e depurazione delle acque di scarico e
della raccolta e smaltimento rifiuti, un importo fino a
10.000 euro, su base annua, per ogni lavoratore
dipendente a tempo indeterminato impiegato nel
periodo di imposta nelle regioni Abruzzo, Basilicata,
Calabria, Campania, Molise,, Puglia , Sardegna e
Sicilia; tale deduzione è alternativa a quella di cui al
numero 2 e può essere fruita nel rispetto dei limiti
derivanti dall’applicazione della regola “de minimis”
di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della
Commissione del 12 gennaio 2001;
3) per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere
da a) ad e), escluse le banche, gli altri enti finanziari,
le imprese di assicurazione e le imprese operanti in
concessione e a tariffa nei settori dell’energia,
dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle
poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e
depurazione delle acque di scarico e della raccolta e
smaltimento rifiuti, i contributi assistenziali e
previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo
indeterminato;
4) le spese relative agli apprendisti, ai disabili e le
spese per il personale assunto con contratti di
formazione lavoro, nonché, per i soggetti di cui
all’articolo 3, comma 1, lettere da a ) ad e), i costi
sostenuti per il personale addetto alla ricerca e
sviluppo, ivi compresi quelli per il predetto personale
sostenuti da consorzi tra imprese costituiti per la
realizzazione di programmi comuni di ricerca e
sviluppo, a condizione che l’attestazione di effettività
degli stessi sia rilasciata dal presidente del collegio
sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei
conti o da un professionista iscritto negli albi dei
revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei
ragionieri e periti commerciali o dei consulenti del
lavoro, nelle forme previste dall’articolo 13, comma
2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 maggio 19997, n.

52
140, e successive modificazioni, ovvero dal
responsabile del centro di assistenza fiscale;
b) nel comma 4-bis.1 dopo le parole “pari a euro
2000” sono aggiunte le seguenti: “,su base annua,” e
le parole da: “; la deduzione” fino a “di cui all’art. 10,
comma 2” sono soppresse;
c) nel comma 4-bis.2 è aggiunto in fine il seguente
periodo: “Le deduzioni di cui ai commi 1, lett. a),
numeri 2) e 2-bis), e 4-bis.1 sono ragguagliate ai
giorni di durata del rapporto di lavoro nel corso del
periodo imposta nel caso di contratti di lavoro a
tempo indeterminato e parziale, nei diversi tipi e
modalità di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 25
febbraio 2000, n. 61, ivi compreso il lavoro a tempo
parziale di tipo verticale e di tipo misto, sono ridotte
in misura proporzionale; per i soggetti di cui all’art. 3,
comma 1, lett. e), le medesime deduzioni spettano
solo in relazione ai dipendenti impiegati nell’esercizio
di attività commerciali e, in caso di dipendenti
impiegati anche nelle attività istituzionali, l’importo è
ridotto in base al rapporto di cui all’art. 10, comma
2”;
d) nel comma 4-ter le parole: “la deduzione di cui ai
commi 4-bis e 4-bis.1” sono sostituite dalle seguenti:
“ le deduzioni indicate nel presente articolo”.
e) dopo il comma 4-quinquies, sono aggiunti i
seguenti “4-sexies. In caso di lavoratrici donne
rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato
di cui al regolamento (CE) n. 2204/2002 della
Commissione europea del 12 dicembre 2002 in
materia di aiuti di Stato a favore dell’occupazione , in
alternativa a quanto previsto dal precedente comma ,
l’importo deducibile è , rispettivamente, moltiplicato
per sette e per cinque nelle suddette aree, ma in
questo caso l’intera maggiorazione spetta nei limiti di
intensità nonché alle condizioni previsti dal predetto
regolamento dai regimi di aiuto a favore della
assunzione di lavoratori svantaggiati.
4 – septies. Per ciascun dipendente, l’importo delle
deduzioni ammesse dai precedenti commi non può
comunque eccedere il limite massimo rappresentato
dalla retribuzione e dagli altri oneri e spese a carico
del datore di lavoro e l’applicazione delle disposizioni
di cui al comma 1, lettera a), numeri 2), 2-bis) e 3), è
alternativa alla fruizione delle disposizioni di cui ai
commi 4-bis, 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies”.
2. Le deduzioni di cui all’articolo 11, comma 1,
lettera a), numeri 2) e 3), del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, spettano, subordinatamente
all’autorizzazione delle competenti autorità europee, a

53
partire dal mese di febbraio 2007 nella misura del
cinquanta per cento e per il loro intero ammontare a
partire dal successivo mese di luglio, con conseguente
ragguaglio ad anno di quella prevista dal citato
numero 2).
3. La deduzione di cui all’articolo 11, comma 1,
lettera a), numero 2-bis) del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, spetta in misura ridotta alla
metà a partire dal mese di febbraio 2007 e per l’intero
ammontare a partire dal successivo mese di luglio,
con conseguente ragguaglio ad anno.
4. Nella determinazione dell’acconto dell’imposta
regionale sulle attività produttive relativa al periodo
d’imposta in corso al 1° febbraio 2007, può
assumersi, come imposta del periodo precedente, la
minore imposta che si sarebbe determinata applicando
in tale periodo le disposizioni dei precedenti commi 1,
2 e 3; agli stessi effetti, per il periodo d’imposta
successivo a quello in corso al 1° febbraio 2007, può
assumersi, come imposta del periodo precedente, la
minore imposta che si sarebbe determinata
applicando in tale periodo le disposizioni dei
precedenti commi 1, 2 e 3; agli stessi effetti per il
periodo di imposta successivo a quello in corso al 1°
marzo 2007 , può assumersi , come imposta del
periodo precedente , la minore imposta che si
determinerebbe applicando le disposizioni del comma
1 senza tener conto delle limitazioni previste dai
commi 2 e 3.
5. Al fine di garantire alle regioni che sottoscrivono
gli accordi di cui all’articolo 88, comma 1, lettera b),
della presente legge, un ammontare di risorse
equivalente a quello che deriverebbe dall’incremento
automatico dell’aliquota dell’imposta regionale sulle
attività produttive, applicata alla base imponibile che
si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni
introdotte dal presente articolo, è ad esse riconosciuto,
con riferimento alle esigenze finanziarie degli esercizi
2007, 2008 e 2009, un trasferimento pari a 89,81
milioni di euro per l’anno 2007, a 179 milioni di euro
per l’anno 2008, e a 191,94 milioni di euro per l’anno
2009. Con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, le somme di cui al periodo precedente sono
ripartite in proporzione al minor gettito dell’imposta
regionale sulle attività produttive di ciascuna regione.
Art. 19
(Credito d’imposta per nuovi investimenti nelle aree
svantaggiate)

54
1. Alle imprese che effettuano l’acquisizione dei beni
strumentali nuovi indicati nel comma 3, destinati a
strutture produttive ubicate nelle aree delle Regioni
Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna,
Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste
dall’art. 87, paragrafo 3, lettere a) e c) del trattato CE a
decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del
periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre
2013, è attribuito un credito d’imposta secondo le
modalità di cui ai commi da 2 a 9.
2. Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura
massima consentita in applicazione delle intensità di
aiuto previste dalla Carta Italiana degli aiuti a finalità
regionale per il periodo 2007-2013 e non è cumulabile
con il sostegno de minimis né con altri aiuti di stato che
abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili.
3. Ai fini del comma 1 si considerano agevolabili le
acquisizioni, anche mediante contratti di locazione
finanziaria, di:
a) macchinari, impianti, diversi da quelli infissi al suolo,
ed attrezzature varie, classificabili nell’attivo dello stato
patrimoniale di cui al primo comma, voci B.II.2 e
B.II.3, dell’articolo 2424 del codice civile, destinati a
strutture produttive già esistenti o che vengono
impiantate nelle aree territoriali di cui al comma 1;
b) programmi informatici commisurati alle esigenze
produttive e gestionali dell'impresa, limitatamente alle
piccole e medie imprese;
c) brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e
processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per
l'attività svolta nell'unità produttiva; per le grandi
imprese, come definite ai sensi della normativa
comunitaria, gli investimenti in tali beni sono agevolabili
nel limite del 50 per cento del complesso degli
investimenti agevolati per il medesimo periodo
d’imposta.
4. Il credito d’imposta è commisurato alla quota del
costo complessivo dei beni indicati nel comma 3
eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo
d'imposta, relativi alle medesime categorie dei beni
d'investimento della stessa struttura produttiva, ad
esclusione degli ammortamenti dei beni che formano
oggetto dell'investimento agevolato effettuati nel
periodo d'imposta della loro entrata in funzione. Per gli
investimenti effettuati mediante contratti di locazione
finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per

55
l'acquisto dei beni; detto costo non comprende le spese
di manutenzione.
5. L’agevolazione di cui al comma 1 non si applica ai
soggetti che operano nei settori dell’industria
siderurgica, delle fibre sintetiche, come definiti
rispettivamente all’allegato I e II ai predetti
Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità
regionale, nonché al settore della pesca, dell’industria
carbonifera, creditizio, finanziario e assicurativo. Il
credito d’imposta a favore di imprese o attività che
riguardano prodotti o appartengono ai settori soggetti a
discipline comunitarie specifiche, ivi inclusa la disciplina
multisettoriale dei grandi progetti, è riconosciuto nel
rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali
definite dalle predette discipline dell’Unione europea e
previa autorizzazione, ove prescritta, della Commissione
della Comunità europea.
6. Il credito d'imposta è determinato con riguardo ai
nuovi investimenti eseguiti in ciascun periodo d'imposta
e va indicato nella relativa dichiarazione dei redditi.
Esso non concorre alla formazione del reddito né della
base imponibile dell'imposta regionale sulle attività
produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli
articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al citato decreto n. 917 del 1986, ed è
utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui
redditi; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in
compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal sesto
mese successivo al termine per la presentazione della
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta
con riferimento al quale il credito è concesso.
7. Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in
funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo
a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito
d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti
agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se
entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello
nel quale sono entrati in funzione i beni sono dismessi,
ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio
dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive
diverse da quelle che hanno dato diritto
all'agevolazione, il credito d'imposta è rideterminato
escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni
anzidetti; se nel periodo di imposta in cui si verifica una
delle predette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa
categoria di quelli agevolati, il credito d'imposta è
rideterminato escludendo il costo non ammortizzato

56
degli investimenti agevolati per la parte che eccede i
costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in
locazione finanziaria le disposizioni precedenti si
applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il
credito d'imposta indebitamente utilizzato che deriva
dall'applicazione del presente comma è versato entro il
termine per il versamento a saldo dell'imposta sui
redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si
verificano le ipotesi ivi indicate.
8. Con uno o più decreti del Ministro dell’economia e
delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, verranno emanate disposizioni per
l'effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la
corretta applicazione delle presenti disposizioni. Tali
verifiche, da effettuarsi dopo almeno dodici mesi
dall'attribuzione del credito di imposta, sono, altresì,
finalizzate alla valutazione della qualità degli
investimenti effettuati, anche al fine di valutare
l'opportunità di effettuare un riequilibrio con altri
strumenti aventi analoga finalità.
9. L’efficacia del presente articolo è subordinata, ai sensi
dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato CE,
all’autorizzazione della Commissione europea.
Art. 20
(Disposizioni varie in materia fiscale)
1. A decorrere dal periodo d’imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla
chiusura del periodo d’imposta in corso alla data del
31 dicembre 2009, alle imprese è attribuito un credito
di imposta nella misura del dieci per cento dei costi
sostenuti per attività di ricerca industriale e di
sviluppo precompetitivo, in conformità alla vigente
disciplina comunitaria degli aiuti di Stato in materia,
secondo le modalità dei commi successivi. La misura
del dieci per cento è elevata al quindici per cento
qualora i costi di ricerca e sviluppo siano riferiti a
contratti stipulati con università ed enti pubblici di
ricerca.
2. Ai fini della determinazione del credito d’imposta
i costi non possono, in ogni caso, superare l’importo
di 15 milioni di euro per ciascun periodo d’imposta.
3. Il credito d'imposta va indicato nella relativa
dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla
formazione del reddito né della base imponibile

57
dell'imposta regionale sulle attività produttive, non
rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109,
comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 ed è utilizzabile ai fini dei
versamenti delle imposte sui redditi e dell’imposta
regionale sulle attività produttive dovute per il
periodo d’imposta in cui le spese di cui al comma 1
sono state sostenute; l'eventuale eccedenza è
utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a
decorrere dal mese successivo al termine per la
presentazione della dichiarazione dei redditi relativa
al periodo d’imposta con riferimento al quale il
credito è concesso.
4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico
di concerto con il Ministro della economia e delle
finanze sono individuati gli obblighi di
comunicazione a carico delle imprese per quanto
attiene alla definizione delle attività di ricerca e
sviluppo agevolabili e le modalità di verifica ed
accertamento della effettività delle spese sostenute e
coerenza delle stesse con la disciplina comunitaria di
cui al comma 1.
5. L’efficacia del presente articolo è subordinata, ai
sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato CE,
all’autorizzazione della Commissione Europea.
6. Le piccole e medie imprese di produzioni musicali
possono beneficiare di un credito d’imposta a titolo di
spesa di produzione, di sviluppo, di digitalizzazione e
di promozione di registrazioni fonografiche o
videografiche musicali per opere prime o seconde di
artisti emergenti.
7. Possono accedere al credito d’imposta di cui al
comma 6, fermo restando il rispetto dei limiti della
regola “ de minimis” di cui al regolamento (CE)
n.69/2001 della Commissione europea del 12 gennaio
2001, solo le imprese che abbiano un fatturato annuo
o un totale di bilancio annuo non superiore a 15
milioni di euro e che non siano possedute,
direttamente o indirettamente, da un editore di servizi
radiotelevisivi.
8. Per l’anno 2007, ai docenti delle scuole pubbliche
di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con
incarico annuale, nonchè al personale docente presso

58
le università statali spetta una detrazione dall’imposta
lorda e fino a capienza della stessa nella misura del 19
per cento delle spese documentate sostenute ed
effettivamente rimaste a carico, fino ad un importo
massimo delle stesse di 1.000 euro, per l'acquisto di
un personal computer nuovo di fabbrica.
9. Con decreto di natura non regolamentare, adottato
dal Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro
dell’università e della ricerca, sono stabilite le
modalità di attuazione delle disposizioni di cui al
comma 8.
10. All’articolo 19-bis1, comma 1, lettera e) del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, le parole “, a somministrazioni di
alimenti e bevande, con esclusione” sono sostituite
dalle seguenti: “e a somministrazioni di alimenti e
bevande, con esclusione di quelle inerenti alla
partecipazione a convegni, congressi e simili erogate
nei giorni di svolgimento degli stessi,”.
11. Per l’anno 2007 le detrazioni di cui al comma 10
spettano nella misura del 50 per cento.
12. Al comma 1-bis dell’articolo 17 del decreto
legislativo 15 novembre 1993, n. 507, dopo le parole:
“fino a 5 metri quadrati” sono inserite le seguenti: “;
l’imposta è dovuta per la sola superficie eccedente i 5
metri quadrati.”
13. All’articolo 10, comma 1, numero 27-ter) del
decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre
1972, n. 633, dopo la parola: “devianza, ” aggiungere
le seguenti: “di persone migranti, senza fissa dimora,
richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime
di tratta a scopo sessuale e lavorativo”.
14. Nell’articolo 10, comma 1, lettera e-bis), primo
periodo, del testo unico delle imposte sui redditi di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, dopo le parole “previste dal
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124” sono
aggiunte le seguenti “nonché quelli versati alle forme
pensionistiche complementari istituite negli Stati
membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti
all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono
inclusi nella lista di cui al decreto del ministro delle
finanze 4 settembre 1996, emanato in attuazione

59
dell’articolo 1l, comma 4, lettera c) del decreto
legislativo 1° aprile 1996, n. 239”.
15. Il comma 2 dell’articolo 21 del decreto legislativo
5 dicembre 2005, n. 252, è sostituito dal seguente “2.
La lettera e-bis) del comma 1 dell’articolo 10 del testo
unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, è sostituita dalla seguente: “e-bis) i contributi
versati alle forme pensionistiche complementari di cui
al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, alle
condizioni e nei limiti previsti dall’articolo 8 del
medesimo decreto. Alle medesime condizioni ed
entro gli stessi limiti sono deducibili i contributi
versati alle forme pensionistiche complementari
istituite negli Stati membri dell’Unione Europea e
negli Stati aderenti all’Accordo sulla spazio
economico europeo che sono inclusi nella lista di cui
al decreto del ministro delle finanze 4 settembre 1996,
emanato in attuazione dell’articolo 11, comma 4,
lettera e) del decreto legislativo 1° aprile 1996, n.
239.”
16. Nell’articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n.
77, sull’istituzione e disciplina dei fondi comuni
d’investimento mobiliare, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nel primo periodo del comma 1, le parole: “situati
negli Stati membri dell’Unione europea, conformi alle
direttive comunitarie e le cui quote sono collocate nel
territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 10-bis,”
sono sostituite dalle seguenti: “conformi alle direttive
comunitarie situati negli Stati membri dell’Unione
europea e neg1i Stati aderenti all’Accordo sullo
spazio economico europeo che sono inclusi nella lista
di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4
settembre 1996, emanato in attuazione dell’articolo
11, comma 4, lettera c) del decreto legislativo 1°
aprile 1996, n. 239, e le cui quote sono collocate nel
territorio dello stato ai sensi dell’articolo 42 del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,”;
b) nel comma 9, le parole “situati negli Stati membri
della Comunità economica europea e conformi alle
direttive comunitarie” sono sostituite dalle seguenti:
“conformi alle direttive comunitarie situati negli Stati
membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti
all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono
inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle
finanze del 4 settembre 1996, emanato in attuazione

60
dell’articolo 11, comma 4, lettera c) del decreto
legislativo l° aprile 1996, n. 239”.
17. Il terzo periodo del comma 1 dell’articolo 26 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, è sostituito dal seguente: “Tuttavia, se i
titoli indicati nel precedente periodo sono emessi da
società od enti, diversi dalle banche, il cui capitale è
rappresentato da azioni non negoziate in mercati
regolamenti degli Stati membri dell’Unione europea e
degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio
economico europeo che sono inclusi nella lista di cui
al decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre
1996, emanato in attuazione dell’articolo 11, comma
4, lettera c) del decreto legislativo 1° aprile 1996, n.
239, ovvero da quote, l’aliquota del 12,50 per cento si
applica a condizione che, al momento di emissione, il
tasso di rendimento effettivo non sia superiore:
a) al doppio del tasso ufficiale di riferimento, per le
obbligazioni ed i titoli similari negoziati in mercati
regolamentati degli Stati membri dell’Unione europea
e degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio
economico europeo che sono inclusi nella lista di cui
al decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre
1996, emanato in attuazione dell’articolo 11, comma
4, lettera c) del decreto legislativo 1° aprile 1996, n.
239 o collegati mediante offerta al pubblico ai sensi
della disciplina vigente al momento di emissione;
b) al tasso ufficiale di riferimento aumentato di due
terzi, per le obbligazioni e titoli similari diversi dai
precedenti.”.
18. Nell’articolo 1 del decreto legislativo 1° aprile
1996, n. 239, le parole: “in mercati regolamentati
italiani” sono sostituite dalle seguenti: “in mercati
regolamentati degli Stati membri dell’Unione europea
e degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio
economico europeo che sono inclusi nella lista di cui
al decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre
1996, emanato in attuazione dell’articolo 1l, comma
4, lettera c) del decreto legislativo 1° aprile 1996, n.
239”.
19. All’articolo 54, comma 8 del testo unico delle
imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le
parole “ridotto del venticinque per cento a titolo di
deduzione forfetaria delle spese”, sono inserite le
seguenti: “ ,ovvero del quaranta per cento se i relativi

61
compensi sono percepiti da soggetti di età inferiore
agli anni 35”.
20. All’articolo 15 del testo unico delle imposte sui
redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera i-quater) sono
aggiunte le seguenti: “i-quinquies) le spese, per un
importo non superiore a 210 euro, sostenute per
l’iscrizione annuale e l’abbonamento, per i ragazzi di
età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive,
palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi
destinati alla pratica sportiva dilettantistica
rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, o Ministro
delegato, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, e le attività sportive;
i-sexies) i canoni di locazione derivanti dai contratti
di locazione di natura transitoria stipulati o rinnovati
ai sensi dell’articolo 5, commi 2 e 3, della legge 9
dicembre 1998, n. 431, dagli studenti iscritti ad un
corso di laurea presso una università ubicata in un
comune diverso da quello di residenza, distante da
quest’ultimo almeno 100 chilometri e comunque in
una provincia diversa, per unità immobiliari situate
nello stesso comune in cui ha sede l’università o in
comuni limitrofi, per un importo non superiore a
2.633 euro.”;
b) al comma 2, le parole: “e) e f)” sono sostituite dalle
seguenti: “e), f), i-quinquies) ed i-sexies)”.
21. All’articolo 1-bis, comma 1, della legge 29
ottobre 1961, n. 1216, il secondo periodo è sostituito
dal seguente: “Tale misura si applica anche alle
assicurazioni di altri rischi inerenti al veicolo o al
natante o ai danni causati dalla loro circolazione.”.
22. A decorrere dai pagamenti successivi al 1°
gennaio 2007 la tabella di cui all’articolo 1, comma 2
del decreto interministeriale 27 dicembre 1997 è
sostituita dalla seguente:
VALORE ANNUO DEL KW
ESPRESSO IN EURO
VALORE ANNUO DEL CV
ESPRESSO IN EURO
1CV=0,736 KW
TIPO
DEL VEICOLO
1.Autovetture e autoveicoli
Per
pagamenti
effettuati
per l'intero
anno solare
Per
pagamenti
frazionati
Per
pagamenti
effettuati
per l'intero anno
solare
Per
pagamenti
frazionati

62
per il trasporto promiscuo
con le seguenti caratteristiche:
a) Euro 0
3,00;
3,09
2,21
2,28
b) Euro 1
2,90;
2,99 2,13 2,20
c) Euro 2
2,80;
2,89 2,06
2,12
d) Euro 3
2,70;
2,78 1,99 2,05
e) Euro 4 e 5 2,58
2,66 1,90 1,96
2.Autovetture e autoveicoli per
trasporto promiscuo di peso
complessivo superiore a 2600
kg, con esclusione di quelli
aventi un numero di posti uguale
o maggiore a 8.
Tale importo è dovuto in
aggiunta a quello di cui al punto
1.
2,00
2,06
1,47
1,47
3.Autovetture e autoveicoli per
trasporto promiscuo con
alimentazione a gasolio sprovvisti
delle caratteristiche tecniche di
cui l'articolo 65, comma 5,
del decreto-legge 30 agosto
1993, n. 331, convertito dalla
legge 29 ottobre 1993, n. 427.
Tale importo è dovuto in aggiunta
a quello di cui al punto 1 e, ove
ne ricorrano le condizioni, a
quello di cui al punto 2.
6,63
6,84
4,88
5,03
4. Autobus
2,94
3,03 2,16 2,23
5. Autoveicoli speciali
0,43
0,44 0,32 0,33
23. Con decreto del Ministero dell’economia e delle
finanze, da emanarsi entro 90 giorni dall’entrata in
vigore della presente legge, d’intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,
sono effettuate le regolazioni finanziarie delle
maggiori entrate nette derivanti dall’attuazione delle
norme del presente articolo e sono definiti i criteri e le
modalità per la corrispondente riduzione dei
trasferimenti dello Stato alle regioni ed alle province
autonome.
Art. 21
(Misure a sostegno delle zone franche urbane)
1. Per favorire lo sviluppo economico e sociale,
anche tramite interventi di recupero urbano, di aree e

63
quartieri degradati nelle città del Mezzogiorno,
identificati quali zone franche urbane, è istituito nello
stato di previsione del Ministero dello Sviluppo
economico un apposito Fondo con una dotazione di
50 milioni di euro per ciascuno degli esercizi 2008 e
2009. Il fondo provvede al cofinanziamento di
programmi regionali di intervento nelle predette aree.
2. Le aree di cui al comma 1 devono essere
caratterizzate da fenomeni di particolare degrado ed
esclusione sociale e le agevolazioni concedibili per
effetto dei programmi e delle riduzioni di cui al
comma 1 sono disciplinate in conformità e nei limiti
previsti dagli orientamenti della Unione Europea in
materia di aiuti a finalità regionale per il periodo
2007-2013, per quanto riguarda in particolare quelli
riferiti al sostegno delle piccole imprese di nuova
costituzione.
3. Il CIPE, su proposta del Ministro dello
Sviluppo Economico, formulata sentite le Regioni
interessate, provvede alla definizione dei criteri per
l’allocazione delle risorse e l’identificazione, la
perimetrazione e la selezione delle zone franche
urbane sulla base di parametri socio-economici. Con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, sono definite le modalità e le procedure per
la concessione del cofinanziamento in favore dei
programmi regionali e sono individuate le eventuali
riduzioni di cui al comma 1 concedibili, secondo le
modalità previste dal medesimo decreto, nei limiti
delle risorse del Fondo a tal fine vincolate.
4. Il Nucleo di valutazione e verifica del Ministero
dello sviluppo economico, anche in coordinamento
con i nuclei di valutazione delle Regioni interessate,
provvede al monitoraggio ed alla valutazione di
efficacia degli interventi, e presenta a tal fine al CIPE
una relazione annuale sugli esiti delle predette
attività.
Art. 22
(Agevolazioni tributarie per la riqualificaione
energetica degli edifici)
1. Per le spese documentate, sostenute entro il 31
dicembre 2007, relative ad interventi di
riqualificazione energetica di edifici esistenti, che
conseguono un valore limite di fabbisogno di energia
primaria annuo per la climatizzazione invernale
inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori

64
riportati nell’allegato C, comma 1, tabella 1, del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, spetta una
detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 55
per cento degli importi rimasti a carico del
contribuente, fino a un valore massimo della
detrazione di 100.000 euro, da ripartire in tre quote
annuali di pari importo.
2. Per le spese documentate, sostenute entro il 31
dicembre 2007, relative ad interventi su edifici
esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari,
riguardanti strutture opache verticali, strutture opache
orizzontali (coperture e pavimenti), finestre
comprensive di infissi, spetta una detrazione
dall’imposta lorda per una quota pari al 55 per cento
degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a
un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da
ripartire in tre quote annuali di pari importo, a
condizione che siano rispettati i requisiti di
trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, della
seguente tabella A allegata.
3. Per le spese documentate, sostenute entro il 31
dicembre 2007, relative all’installazione di pannelli
solari per la produzione di acqua calda per usi
domestici, industriali e per la copertura del
fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture
sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e
università, spetta una detrazione dall’imposta lorda
per una quota pari al 55 per cento degli importi
rimasti a carico del contribuente, fino a un valore
massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire
in tre quote annuali di pari importo.
4. Per le spese documentate sostenute entro il 31
dicembre 2007 per interventi di sostituzione di
impianti di climatizzazione invernale con impianti
dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa
a punto del sistema di distribuzione, spetta una
detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 55
per cento degli importi rimasti a carico del
contribuente, fino a un valore massimo della
detrazione di 30.000 euro, da ripartire in tre quote
annuali di pari importo.
5. La detrazione fiscale di cui ai commi 1, 2, 3 e
4 è concessa con le modalità vigenti in attuazione
dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
nonché dal decreto ministeriale n. 41 del 1998,
attuative delle disposizioni in argomento, sempreché
siano rispettate le seguenti ulteriori condizioni:

65
a) la rispondenza dell’intervento ai previsti
requisiti è asseverata da un tecnico abilitato, che
risponde civilmente e penalmente dell’asseverazione;
b) il contribuente acquisisce la certificazione
energetica dell’edificio, di cui al decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 192, qualora introdotta dalla
regione o dall’ente locale, ovvero, negli altri casi, un
“attestato di qualificazione energetica”, predisposto
ed asseverato da un professionista abilitato, nel quale
sono riportati i fabbisogni di energia primaria di
calcolo, o dell’unità immobiliare ed i corrispondenti
valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in
vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati tali
limiti, per un identico edificio di nuova costruzione.
L’attestato di qualificazione energetica comprende
anche l’indicazione di possibili interventi migliorativi
delle prestazioni energetiche dell’edificio o dell’unità
immobiliare, a seguito della loro eventuale
realizzazione. Le spese per la certificazione
energetica, ovvero per l’attestato di qualificazione
energetica, rientrano negli importi detraibili.
6. Ai fini di quanto disposto ai commi precedenti
si applicano le definizioni di cui al decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 192. Con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro
il 28 febbraio 2007 sono dettate disposizioni attuative
di quanto disposto ai commi 1, 2, 3 e 4.
strutture opache orizzontali
Zona
climatica
strutture opache
verticali
Pavimenti Coperture
finestre
comprensive di
infissi
A 0,72 0,42 0,74 5,0
B 0,54 0,42 0,55 3,6
C 0.46 0.42 0,49 3,0
D 0,40 0,35 0,41 2,8
E 0,37 0,32 0,38 2,5
F 0,35 0,31 0,36 2,2
Art. 23
(Misure di sostegno per la promozione di nuova
edilizia ad alta efficienza energetica)
1. Gli interventi di realizzazione di nuovi edifici o
nuovi complessi di edifici, di volumetria complessiva
superiore a 10.000 metri cubi, con data di inizio lavori
entro il 31 dicembre 2007 e termine entro i tre anni
successivi, che conseguono un valore limite di
fabbisogno di energia primaria annuo per metro

66
quadrato di superficie utile dell’edificio inferiore di
almeno il 50 per cento rispetto ai valori riportati
nell’allegato C, comma 1, tabella 1, del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, nonché del
fabbisogno di energia per il condizionamento estivo e
l’illuminazione, hanno diritto a un contributo pari al
55 per cento degli extra costi sostenuti per conseguire
il predetto valore limite di fabbisogno di energia,
incluse le maggiore spese di progettazione.
2. Per l’attuazione del comma 1, è costituito un
Fondo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni
del triennio 2007-2009. Con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico sono fissate le
condizioni e le modalità per l’accesso e l’erogazione
dell’incentivo, nonché i valori limite relativi al
fabbisogno di energia per il condizionamento estivo e
l’illuminazione.
Art. 24
(Contributi per apparecchi domestici e motori
industriali ad alta efficienza)
1. Per le spese documentate, sostenute entro il 31
dicembre 2007 per la sostituzione di frigoriferi,
congelatori e loro combinazioni con analoghi
apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+
spetta una detrazione dall’imposta lorda per una quota
pari al 20 per cento degli importi rimasti a carico del
contribuente, fino a un valore massimo della
detrazione di 200 euro per ciascun apparecchio, in
un’unica rata.
2. Per le spese documentate, sostenute entro il 31
dicembre 2007 per l’acquisto e l’installazione di
motori ad elevata efficienza di potenza elettrica
compresa tra 5 e 90 kW, nonché per la sostituzione di
motori esistenti con motori ad elevata efficienza di
potenza elettrica compresa tra 5 e 90 kW spetta una
detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 20
per cento degli importi rimasti a carico del
contribuente, fino a un valore massimo della
detrazione di 1500 euro per motore, in un’unica rata.
3. Per le spese documentate, sostenute entro il 31
dicembre 2007 per l’acquisto e l’installazione di
variatori di velocità (inverter) su impianti con potenza
elettrica compresa tra 7,5 e 90 kW spetta una
detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 20
per cento degli importi rimasti a carico del

67
contribuente, fino a un valore massimo della
detrazione di 1500 euro per intervento, in un’unica
rata.
4. Entro il 28 febbraio 2007 con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sono definite le
caratteristiche cui devono rispondere i motori ad
elevata efficienza e gli inverter di cui ai commi 2 e 3,
i tetti di spesa massima in funzione della potenza dei
motori e degli variatori di velocità (inverter) di cui ai
medesimi commi, nonché le modalità per
l’applicazione di quanto disposto ai commi 1 e 2 e 3 e
per la verifica del rispetto delle disposizioni in
materia di ritiro delle apparecchiature sostituite.
Art. 25
(Interventi sulla fiscalità energetica per finalità sociali
e misure per favorire l’insediamento
sul territorio di infrastrutture energetiche)
1. Il maggior gettito fiscale derivante
dall’incidenza dell’imposta sul valore aggiunto sui
prezzi di carburanti e combustibili di origine
petrolifera, in relazione ad aumenti del prezzo
internazionale del petrolio greggio, rispetto al valore
di riferimento previsto nel Documento di
programmazione economica e finanziaria per gli anni
2007-2011, è destinato, nel limite di 100 milioni di
euro annui, alla costituzione di un apposito fondo da
utilizzare a copertura di misure di compensazione a
favore di regioni ed enti locali interessati dalla
realizzazione di nuove infrastrutture energetiche di
rilevanza nazionale ai sensi di quanto previsto al
comma 2 e di interventi di riduzione dei costi della
fornitura energetica per finalità sociali.
2. In attuazione di appositi accordi da stipulare
tra il Governo e le singole regioni e gli enti locali
interessati dalla realizzazione di nuove infrastrutture
di trasporto di energia, di coltivazione di idrocarburi,
di stoccaggio di gas naturale o di importazione di
energia elettrica o gas naturale che ai fini del presente
articolo abbiano rilevanza nazionale ai fini della
sicurezza degli approvvigionamenti energetici, con
uno o più decreti del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con i Ministri dell’economia e
delle finanze e per gli affari regionali e le autonomie
locali, le risorse del fondo di cui al comma 1 possono
essere destinate al finanziamento di interventi di
carattere sociale da parte dei Comuni a favore dei
residenti nei territori interessati, anche ai fini della

68
riduzione dei costi delle forniture di energia per usi
civili, con esclusione dei tributi erariali.
3. Nello stato di previsione del Ministero dello
sviluppo economico è istituito il fondo di cui al
comma 1 che, per il triennio 2007, 2008 e 2009, ha
una dotazione iniziale di 50 milioni di euro annui.
4. Con provvedimento del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stabilite condizioni, modalità e
termini per l’utilizzo della dotazione del fondo di cui
al comma 1.
5. Il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 26
(Biocarburanti)
1. L’articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio
2005, n. 128, è sostituito dal seguente:
“Art. 3 - Obiettivi indicativi nazionali
1. Sono fissati i seguenti obiettivi indicativi nazionali,
calcolati sulla base del tenore energetico, di
immissione in consumo di biocarburanti e altri
carburanti rinnovabili, espressi come percentuale del
totale del carburante diesel e di benzina nei trasporti
immessi al consumo nel mercato nazionale:
a) entro il 31 dicembre 2005: 1,0 per cento;
b) entro il 31 dicembre 2008: 2,5 per cento;
c) entro il 31 dicembre 2010: 5,0 per cento.”
2. L’articolo 2-quater, del decreto-legge 10
gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, recante disposizioni
in materia di interventi nel settore agroenergetico, è
sostituito dal seguente:
“Art. 2-quater (Interventi nel settore agroenergetico)
1. A decorrere dal 1 gennaio 2007 i soggetti che
immettono in consumo benzina e gasolio per
autotrazione prodotti a partire da fonti primarie non
rinnovabili hanno l’obbligo di immettere in consumo,
nell’anno successivo, una quota minima di
biocarburanti e di altri carburanti rinnovabili indicati
al comma 4, con le modalità di cui al comma 3. I
medesimi soggetti possono assolvere al predetto
obbligo anche acquistando, in tutto o in parte,
l'equivalente quota o i relativi diritti da altri
soggetti.

69
2. La quota minima di cui al comma 1,
calcolata sulla base del tenore energetico, è
inizialmente fissata al 2,5 per cento di tutto il
carburante benzina e gasolio immesso in consumo
nell’anno precedente. Con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico, il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio, il Ministro
per le politiche agricole e forestali, la quota minima di
cui al comma 1 può essere incrementata per gli anni
successivi al 2007.
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, il Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio, il Ministro per le politiche agricole e
forestali, da emanarsi entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono dettati
criteri, condizioni e modalità per l’attuazione
dell’obbligo di cui al comma 1, secondo obiettivi di
sviluppo di filiere agroenergetiche, con priorità per
progetti pluriennali ad elevata intensità occupazionale
e maggiori benefici ambientali, ivi inclusi quelli
connessi alla riduzione delle emissioni di gas a effetto
serra lungo l’intera filiera agroenergetica, nonché
modalità di verifica del rispetto dell’obbligo e relative
sanzioni.
4. I biocarburanti e gli altri carburanti
rinnovabili da immettere in consumo ai sensi dei
commi precedenti sono il biodiesel, il bioetanolo,
l’ETBE e il bioidrogeno.”.
3. Ai fini del rispetto degli obiettivi indicativi di
cui al comma 1, concorre il contingente di
biocarburanti immessi in consumo ai sensi del comma
6 dell’articolo 21 del testo unico di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni, come di seguito sostituito:
“6. Le disposizioni del comma 2 si applicano
anche al biodiesel (codice NC 3824 90 99) usato
come carburante, come combustibile, come additivo,
ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti
e dei combustibili. La fabbricazione o la miscelazione
con oli minerali del biodiesel è effettuata in regime di
deposito fiscale. Nell’ambito di un programma
pluriennale, a decorrere dal 1º gennaio 2007 e fino al
31 dicembre 2010, il biodiesel, destinato alla
miscelazione con gasolio per autotrazione, è
sottoposto ad una accisa, determinata come
percentuale dell’accisa sul gasolio per autotrazione,
crescente negli anni e nei limiti di un contingente
annuo crescente in misura corrispondente all’aumento

70
dell’accisa. Per il primo anno, l’accisa è fissata al 20
per cento della corrispondente accisa sul gasolio per
autotrazione, nel limite di un contingente annuo di
250.000 tonnellate. Con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con i
Ministri dello sviluppo economico, dell’ambiente e
della tutela del territorio e delle politiche agricole e
forestali, da emanare entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono
determinati i requisiti che gli operatori, e i rispettivi
impianti di produzione, nazionali e comunitari,
devono possedere per partecipare al programma
pluriennale, nonché le caratteristiche fiscali del
prodotto con i relativi metodi di prova, le percentuali
di miscelazione consentite, i criteri e le priorità ai fini
dell’assegnazione dei quantitativi agevolati agli
operatori, tenendo in particolare conto dell’intensità
di occupazione generata e dei benefici ambientali, ivi
inclusi quelli connessi alla riduzione delle emissioni
di gas a effetto serra, lungo l’intera filiera
agroenergetica. Con lo stesso decreto sono stabilite le
garanzie che i soggetti che partecipano al programma
devono fornire ai fini dell’effettiva immissione in
consumo delle quantità assegnate. Le presenti
disposizioni trovano applicazione dal 1° gennaio 2007
e comunque solo previo espletamento della procedura
di autorizzazione da parte della Commissione
Europea. Nelle more dell’entrata in vigore del
suddetto decreto trovano applicazione, in quanto
compatibili e comunque per il solo anno 2007, le
disposizioni del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze 25 luglio
2003, n. 256.
6.1. Per ogni anno di validità del programma di cui
al comma 6, i quantitativi del contingente che
risultassero, al termine di ciascun anno, non immessi
in consumo, sono ripartiti tra gli operatori
proporzionalmente alle quote loro assegnate per
l’anno in questione, purché vengano immessi in
consumo entro il successivo 30 giugno. In caso di
rinuncia, totale o parziale, delle quote risultanti dalla
predetta ripartizione da parte di un beneficiario, le
stesse sono ridistribuite, proporzionalmente alle
relative assegnazioni, fra gli altri beneficiari.
6.2. Entro il 1º marzo di ogni anno di validità del
programma di cui al comma 6, i Ministeri dello
sviluppo economico e delle politiche agricole e
forestali comunicano al Ministero dell’economia e
delle finanze i costi industriali medi del gasolio, del
biodiesel e delle materie prime necessarie alla sua

71
produzione, rilevati nell’anno solare precedente. Sulla
base delle suddette rilevazioni, al fine di evitare la
sovracompensazione dei costi addizionali legati alla
produzione, con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo
economico, dell’ambiente e della tutela del territorio e
delle politiche agricole e forestali, da emanare entro il
30 aprile di ogni anno di validità del programma di
cui al comma 6, è rideterminata la misura
dell’agevolazione di cui al medesimo comma 6.”.
4. Per l’anno 2007 il contingente di biodiesel di
cui al comma 3 è incrementato in relazione alle
risorse finanziarie disponibili ai sensi dell’articolo 4,
comma 1, del decreto del ministro delle attività
produttive 28 ottobre 2005, e , nei limiti di tali risorse
può essere destinato anche ad uso combustione. Alle
minori entrate per l’anno 2007 si provvede mediante
corrispondente versamento all’entrata a valere sulle
disponibilità del Fondo per le iniziative a vantaggio
dei consumatori di cui all’articolo 148 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, iscritto nello stato di
previsione del Ministero per lo sviluppo economico
per un importo complessivo pari a 16.726.523,00
euro.
5. Gli importi annui previsti dall’articolo 21,
comma 6-ter, del testo unico di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato
dal comma 520 dell’articolo 1 della legge 30
dicembre 2004, n. 311, eventualmente non utilizzati
nell’anno 2006, sono destinati all’incremento del
contingente di cui al comma 3 per gli anni 2007-2010.
6. In caso di mancato impiego del contingente di
cui al comma 3, le corrispondenti maggiori entrate per
lo Stato possono essere destinate, con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto
con i Ministri dello sviluppo economico,
dell’ambiente e della tutela del territorio e delle
politiche agricole e forestali, per le finalità di
sostegno ai biocarburanti, tra cui il bioetanolo, di cui
all’articolo 21, comma 6-ter, del testo unico di cui al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come
modificato dal comma 520 dell’articolo 1 della legge
30 dicembre 2004, n. 311.

72
Art. 27
(Modifiche al regime Iva sulla fornitura di energia
termica)
1. Il punto 122 delle tabella A, parte terza,
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:
“122) Prestazioni di servizi e forniture di
apparecchiature e materiali relativi ala fornitura di
energia termica per uso domestico attraverso reti
pubbliche di teleriscaldamento o nell’ambito del
contratto servizio energia come definito nel decreto
interministeriale di cui all’articolo 11, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto
1993, n. 412, e successive modifiche ed integrazioni;
sono incluse le forniture di energia prodotta da fonti
rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto
rendimento; alle forniture di energia da altre fonti,
sotto qualsiasi forma, si applica l’aliquota ordinaria;”.
Art. 28
(Modifiche in tema di riutilizzazione commerciale di
dati ipotecari e catastali)
1. Il secondo periodo del comma 369 dell’articolo
1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è soppresso.
2. I commi 370, 371 e 372 dell’articolo 1 della
legge della legge 30 dicembre 2004, n. 311 sono
sostituiti dai seguenti:
“370. I documenti, i dati e le informazioni catastali ed
ipotecarie sono riutilizzabili commercialmente, nel
rispetto della normativa in materia di protezione dei
dati personali, soltanto da parte di soggetti autorizzati
dall’Agenzia del Territorio mediante stipula di
apposita convenzione; per l’acquisizione originaria di
documenti, dati ed informazioni ipotecarie e catastali,
i riutilizzatori commerciali autorizzati devono
corrispondere i tributi previsti maggiorati nella misura
del 20 per cento. La predetta percentuale di aumento
non si applica per la fornitura di quei servizi
telematici riservati ai riutilizzatori commerciali
autorizzati. La percentuale di aumento potrà
comunque essere rideterminata annualmente con
decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze
anche tenendo conto dei costi complessivi di raccolta,
produzione e diffusione di dati e documenti sostenuti
dall’Agenzia del Territorio, maggiorati di un adeguato
rendimento degli investimenti e dell’andamento delle
relative riscossioni. Con decreto del Ministro

73
dell’Economia e delle Finanze sono individuate le
categorie di ulteriori servizi telematici che potranno
essere forniti dall’Agenzia del Territorio
esclusivamente ai riutilizzatori commerciali
autorizzati a fronte del pagamento di un corrispettivo
da determinare con lo stesso decreto.
371. Per ciascun atto di riutilizzazione commerciale
non consentito sono dovuti i tributi speciali catastali e
le tasse ipotecarie nella misura prevista per
l'acquisizione, anche telematica, dei documenti, dei
dati o delle informazioni catastali o ipotecari
direttamente dagli uffici dell'Agenzia del territorio.
372. Chi pone in essere atti di riutilizzazione
commerciale non consentiti, oltre a dover
corrispondere i tributi di cui al comma precedente, è
soggetto altresì ad una sanzione amministrativa
tributaria di ammontare compreso fra il triplo ed il
quintuplo dei tributi speciali e delle tasse dovuti ai
sensi del comma 370. Si applicano le disposizioni del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. ”.
Art. 29
(Ristrutturazioni edilizie)
1. Sono prorogate per l'anno 2007, per una quota pari
al 36 per cento delle spese sostenute, nei limiti di
48.000 euro per unità immobiliare, ferme restando le
altre condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie
in materia di recupero del patrimonio edilizio relative:
a) agli interventi di cui all'articolo 2, comma 5,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni, per le spese sostenute dal 1° gennaio
2007 al 31 dicembre 2007;
b) alle prestazioni di cui all’articolo 7, comma 1,
lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
fatturate dal 1 gennaio 2007.
2. Le agevolazioni di cui al comma 1 spettano a
condizione che il costo della relativa manodopera sia
evidenziato in fattura.
Art. 30
(Agevolazioni fiscali in scadenza al 31 dicembre
2006)
1. All’articolo 45, comma 1, del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni,
le parole da: “per i sette periodi d’imposta successivi”
fino alla fine del comma sono sostituite dalle
seguenti: “per gli otto periodi d’imposta successivi

74
l’aliquota è stabilita nella misura dell’1,9 per cento;
per il periodo d’imposta in corso al 1 gennaio 2007
l’aliquota è stabilita nella misura del 3,75 per cento”.
2. Per l’anno 2007 sono prorogate le disposizioni
di cui all’articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n.
388.
3. Il termine del 31 dicembre 2006, di cui al
comma 120 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre
2005, n. 266, concernente le agevolazioni tributarie
per la formazione e l’arrotondamento della proprietà
contadina, è prorogato al 31 dicembre 2007.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo
21 della legge 23 dicembre 1998, n. 488, in materia di
deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti
di distribuzione di carburante, si applicano per il
periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge e fino al 31 dicembre 2007, si
applicano:
a) le disposizioni in materia di riduzione di aliquote di
accisa sulle emulsioni stabilizzate, di cui all'articolo
24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre
2000, n. 388, nonché la disposizione contenuta
nell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 28
dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, e, per il
medesimo periodo, l'aliquota di cui al numero 1) della
predetta lettera d) è stabilita in euro 256,70 per mille
litri;
b) le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul
gas metano per combustione per uso industriale di cui
all'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n.
356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
novembre 2001, n. 418;
c) le disposizioni in materia di accisa concernenti le
agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle
zone montane e in altri specifici territori nazionali, di
cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n.
356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
novembre 2001, n. 418;
d) le disposizioni in materia di agevolazione per le
reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa
ovvero con energia geotermica, di cui all'articolo 6
del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n.
418;

75
e) le disposizioni in materia di aliquote di accisa sul
gas metano per combustione per usi civili, di cui
all'articolo 27, comma 4, della legge 23 dicembre
2000, n. 388;
f) le disposizioni in materia di accisa concernenti le
agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle
frazioni parzialmente non metanizzate di comuni
ricadenti nella zona climatica E, di cui all’articolo 13,
comma 2, del della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
g) le disposizioni in materia di accisa concernenti il
regime agevolato per il gasolio per autotrazione
destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei
comuni della provincia di Udine, di cui all'articolo 21,
comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e
successive modificazioni;
h) le disposizioni in materia di accisa concernenti le
agevolazioni sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni
sotto serra, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge
24 dicembre 2003, n. 350.
6. L’efficacia delle disposizioni di cui al comma 5,
lettera a) è subordinata alla preventiva approvazione
da parte della Commissione europea ai sensi
dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo
della Comunità europea.
7. Le disposizioni dell’articolo 1, comma 103,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti di
spesa ivi indicati, si applicano anche alle somme
versate nel periodo d’imposta 2006 ai fini della
compensazione dei versamenti effettuati dal 1
gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.
8. Le disposizioni del comma 106, dell’articolo 1
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti di
spesa ivi indicati, sono prorogate al periodo d'imposta
in corso alla data del 31 dicembre 2006.
9. All’articolo 2, comma 11, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, le
parole: “Per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006” sono
sostituite dalle seguenti: “Per gli anni 2003, 2004,
2005, 2006 e 2007”.
10. Per l'anno 2007 il limite di non concorrenza
alla formazione del reddito di lavoro dipendente,
relativamente ai contributi di assistenza sanitaria, di
cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.

76
917, e successive modificazioni, è fissato in euro
3.615,20.
11. Le disposizioni dell’articolo1, comma 335
della legge 2005, n 266, si applicano anche
relativamente al periodo d’imposta 2006.
TITOLO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESE
Capo I
RAZIONALIZZAZIONE E RIORGANIZZAZIONE
DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Art. 31
(Effetti sui saldi di finanza pubblica)
1. Dall’attuazione delle disposizioni contenute
nel presente Capo derivano i seguenti effetti sui
saldi di finanza pubblica, rispettivamente in
termini di:
a. saldo netto da finanziare 176 milioni per il
2007, - 4 milioni per ciascuno degli anni
2008 e 2009;
b. fabbisogno del settore pubblico 2.908 milioni
per il 2007, 4.495 milioni per il 2008 e 5.266
milioni per il 2009;
c) indebitamento netto della P.A. 3.408 milioni
per il 2007, 5.065 milioni per il 2008 e 5.366
milioni per il 2009.
Art. 32
(Revisione degli assetti organizzativi: disposizioni
riguardanti i Ministeri)
1. Al fine di razionalizzare e ottimizzare
l’organizzazione delle spese e dei costi di
funzionamento dei Ministeri con regolamenti da
emanare, entro il 30 aprile 2007, ai sensi dell’art. 17,

77
comma 4 bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni ed integrazioni si provvede:
a) alla riorganizzazione degli uffici di livello
dirigenziale generale e non generale, procedendo alla
riduzione in misura non inferiore al 10% di quelli di
livello dirigenziale generale ed al 5% di quelli di
livello dirigenziale non generale nonché alla
eliminazione delle duplicazioni organizzative
esistenti;
b) alla gestione unitaria del personale e dei
servizi comuni anche mediante strumenti di
innovazione amministrativa e tecnologica;
c) alla rideterminazione delle strutture
periferiche, prevedendo la loro riduzione e, ove
possibile, la costituzione di uffici regionali o la
riorganizzazione presso le Prefetture – UTG, ove
risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla
base dei principi di efficienza ed economicità a
seguito di valutazione congiunta tra il Ministro
competente ed il Ministro delle riforme e
dell’innovazione nella Pubblica Amministrazione,
attraverso la realizzazione dell’esercizio unitario delle
funzioni logistiche e strumentali, l’istituzione dei
servizi comuni e l’utilizzazione in via prioritaria dei
beni immobili di proprietà pubblica;
d) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni
ispettive e di controllo;
e) alla riduzione degli organismi di analisi,
consulenza e studio di elevata specializzazione;
f) alla riduzione delle dotazioni organiche in
modo da assicurare che il personale utilizzato per
funzioni di supporto (gestione delle risorse umane,
sistemi informativi, servizi manutentivi e logistici ,
affari generali, provveditorati e contabilità), non
ecceda comunque il quindici per cento delle risorse
umane complessivamente utilizzate da ogni
Amministrazione.
g) all’unificazione, da parte del Ministero degli
Affari Esteri, dei servizi contabili degli uffici della
rete diplomatica aventi sede nella stessa città estera,
prevedendo che le funzioni delineate dagli artt. 3, 4 e
6 del D.P.R. 22 marzo 2000, n. 120, siano svolte dal
responsabile dell’ufficio unificato per conto di tutte le
rappresentanze medesime”.
2. I regolamenti di cui al comma 1 prevedono la
completa attuazione dei processi di riorganizzazione
entro diciotto mesi dalla loro emanazione.

78
3. Dalla data di emanazione dei regolamenti di cui al
comma 1 sono abrogate le previgenti disposizioni
regolatrici delle materie ivi disciplinate. Con i
medesimi regolamenti si provvede alla loro puntuale
ricognizione.”
4. Le amministrazioni, entro 60 giorni dall’entrata in
vigore della presente legge, trasmettono al
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza
del Consiglio dei Ministri e al Ministero
dell’economia e delle finanze gli schemi di
regolamento di cui al comma 1 del presente articolo,
il cui esame deve concludersi entro 30 giorni dalla
loro ricezione, corredati:
a) da una dettagliata relazione tecnica asseverata,
ai fini di cui all’art. 9, comma 3, del DPR 20 febbraio
1998, n. 38, dai competenti Uffici centrali di bilancio
che specifichi, per ciascuna modifica organizzativa,
le riduzioni di spesa previste nel triennio;
b) da un analitico piano operativo asseverato, ai
fini di cui all’art. 9, comma 3, del DPR 20 febbraio
1998, n. 38, dai competenti Uffici centrali di bilancio,
con indicazione puntuale degli obiettivi da
raggiungere, delle azioni da porre in essere e dei
relativi tempi e termini.
5. In coerenza con le disposizioni di cui al comma 1,
lett. f) e tenuto conto del regime limitativo delle
assunzioni di cui alla normativa vigente, le
amministrazioni statali attivano con immediatezza,
previa consultazione delle organizzazioni sindacali,
piani di riallocazione del personale in servizio, idonei
ad assicurare che le risorse umane impegnate in
funzioni di supporto non eccedano, al 31 dicembre
2008, il 15 per cento dei dipendenti in servizio. I
predetti piani, da predisporre entro il 31 marzo 2007,
sono approvati con Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le
riforme e l’innovazione nella pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze. Nelle more
dell’approvazione dei piani non possono essere
disposte nuove assunzioni. La disposizione di cui al
presente comma si applica anche alle Forze Armate,
ai Corpi di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del
fuoco.
6. Il Ministro dell’economia e delle finanze ed il
Ministro per le riforme e l’innovazione nella pubblica
amministrazione verificano semestralmente lo stato di
attuazione delle disposizioni del presente articolo, e

79
trasmettono alle Camere una relazione sui risultati di
tale verifica.
7. Alle Amministrazioni che non abbiano provveduto
nei tempi previsti alla predisposizione degli schemi di
regolamento di cui al comma 1 è fatto divieto, per gli
anni 2007 e 2008, di procedere ad assunzioni di
personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di
contratto.
8. I competenti organi di controllo delle
Amministrazioni, nell’esercizio delle rispettive
attribuzioni, effettuano semestralmente il
monitoraggio sull’osservanza delle disposizioni del
presente articolo e ne trasmettono i risultati ai
ministeri vigilanti e alla Corte dei Conti.
Successivamente al primo biennio, verificano il
rispetto del parametro di cui al comma 1, lettera f),
relativamente al personale utilizzato per lo
svolgimento delle funzioni di supporto.
9. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il
Ministro per le riforme e l’innovazione nella pubblica
amministrazione ed il Ministro dell’economia e delle
finanze, emana linee guida per l’attuazione del
presente articolo.
10. Le direttive generali per l’attività amministrativa e
per la gestione, emanate annualmente dai Ministri,
contengono piani e programmi specifici sui processi
di riorganizzazione e di riallocazione delle risorse
necessari per il rispetto del parametro di cui al comma
1, lettera f) e di quanto disposto dal comma 5.
11. Il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti
nel piano operativo di cui al comma 5, lettera b), e nei
piani e programmi di cui al comma 10 sono valutati
ai fini della corresponsione ai dirigenti della
retribuzione di risultato e della responsabilità
dirigenziale.
12. L’attuazione delle disposizioni del presente
articolo, è coordinata dall’ “Unità per la
riorganizzazione” composta dai Ministri per le
riforme e l’innovazione nella pubblica
amministrazione e dell’economia e delle finanze e
dell’interno, che opera anche come centro di
monitoraggio delle attività conseguenti alla predetta
attuazione. Nell’esercizio delle relative funzioni
l’Unità per la riorganizzazione si avvale, nell’ambito
delle attività istituzionali, senza nuovi o maggiori
oneri per il bilancio dello Stato, delle strutture già
esistenti presso le competenti Amministrazioni.

80
Art. 33
(Determinazione degli ambiti territoriali ottimali degli
uffici periferici del Ministero dell’interno)
1. Con il regolamento di cui all’articolo 32, comma 1,
sono altresì determinati gli ambiti territoriali ottimali
per l’esercizio delle funzioni di competenza degli
uffici periferici del Ministero dell’interno, di cui
all’articolo 15 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, tenendo conto dei seguenti criteri direttivi:
a) semplificazione delle procedure amministrative e
riduzione dei tempi dei procedimenti e di
contenimento dei relativi costi;
b) realizzazione di economie di scala, evitando
duplicazioni funzionali;
c) ottimale impiego delle risorse;
d) determinazione della dimensione territoriale,
correlata alle attività economiche, ai servizi essenziali
alla vita sociale, alla tutela dell’ordine e della
sicurezza pubblica, alle realtà etnico-linguistiche,
nonché alla popolazione residente che non deve
essere inferiore a 200.000 abitanti;
e) ponderazione dei precedenti criteri, con riguardo
alle specificità dell’ambito territoriale di riferimento,
anche in relazione alla prossimità dei servizi resi al
cittadino.
Art. 34
( Revisione dell’assetto organizzativo del Ministero
dell’economia e delle finanze)
1. Ai fini di quanto previsto dall’articolo 32,
l’articolazione periferica del Ministero dell’economia
e delle finanze è ridefinita su base regionale e, ove se
ne ravvisi l’opportunità, interregionale e
interprovinciale in numero complessivo comunque
non superiore a 50 sedi per ciascuna delle strutture di
cui al comma 3, in relazione alle esigenze di
conseguimento di economie di gestione e del
miglioramento dei servizi resi all’utenza.
2. Con le modalità, i tempi e i criteri previsti
dall’articolo 32 della presente legge si provvede:
a) al riordino dell’articolazione periferica del
Ministero dell’economia e delle finanze ed alla
soppressione dei Dipartimenti provinciali del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica,
nonché delle Ragionerie provinciali dello Stato e delle
Direzioni provinciali dei servizi vari;

81
b) alla ridefinizione delle competenze e delle strutture
dei dipartimenti centrali.
3. A decorrere dall’entrata in vigore del
regolamento di cui all’articolo 32, gli Uffici di cui al
comma 2, lettera a) assumono la denominazione di
Direzioni territoriali dell’economia e delle finanze e
di Ragionerie territoriali dello Stato.
4. Previa stipula di apposite convenzioni, gli
Uffici territoriali dell’economia e delle finanze
possono delegare alle Aziende sanitarie locali lo
svolgimento, in tutto o in parte, delle residue funzioni
attribuite alle Commissioni mediche di verifica.
Art. 35
(Modificazioni all’assetto organizzativo
dell’Amministrazione
della pubblica sicurezza ed all’ordinamento del
personale della Polizia di Stato)
1. Al fine di conseguire economie, garantendo
comunque la piena funzionalità
dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, le
Direzioni interregionali della Polizia di Stato sono
soppresse a decorrere dal 1 dicembre 2007 e le
relative funzioni sono ripartite tra le strutture
centrali e periferiche della stessa Amministrazione,
assicurando il decentramento di quelle attinenti al
supporto tecnico-logistico.
2. Al medesimo fine di cui al comma 1,
l’Amministrazione della pubblica sicurezza
provvede alla razionalizzazione del complesso delle
strutture preposte alla formazione e
all’aggiornamento del proprio personale, nonché dei
presidi esistenti nei settori specialistici della Polizia
di Stato.
3. I provvedimenti di organizzazione occorrenti,
comprese le modificazioni ai regolamenti previsti
dall’articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78, e
dall’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sono adottati entro 180 giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
4. Con successivi provvedimenti si procederà alle
revisione delle norme concernenti i dirigenti
generali di pubblica sicurezza di livello B,
garantendo ai funzionari che rivestono tale qualifica
al momento dell’entrata in vigore della presente
legge, l’applicazione ad esaurimento dell’articolo
42, comma 3, della legge 1 aprile 1981, n. 121,
nonché il loro successivo impiego sino alla

82
cessazione del servizio. Con gli stessi
provvedimenti, si provvederà altresì ad adeguare
l’organico dei dirigenti generali di pubblica
sicurezza, nonché la norma relativa
all’inquadramento nella qualifica di prefetto degli
stessi dirigenti, assicurando, comunque, la
invarianza della spesa.
5. Dalla attuazione delle presenti disposizioni si
devono realizzare risparmi di spesa non inferiori a 3
milioni di euro per l’anno 2007, a 8,1 milioni di
euro per l’anno 2008 e a 13 milioni di euro per
l’anno 2009.
Art. 36
(Misure per la realizzazione del Centro
polifunzionale della Polizia di Stato di Napoli)
1. Le disposizioni di cui all’articolo 3 della legge 23
dicembre 1992, n. 498, si applicano agli enti
previdenziali fino al 31 dicembre 2009. L’Istituto
nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni
sul lavoro procede alla realizzazione degli
investimenti di cui all’articolo 1, comma 301, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, con priorità per il
“Centro polifunzionale della Polizia di Stato” di
Napoli, rientrante tra quelli previsti dall’articolo 1,
lettera g), del decreto di attuazione 24 marzo 2005,
nonché alla realizzazione degli investimenti di cui
al periodo precedente.
Art. 37
(Misure per assicurare la funzionalità
dei servizi di polizia)
1. Nell’ambito delle attribuzioni di cui all’articolo
1, secondo comma, della legge 1 aprile 1981, n.
121, il Ministro dell’interno, può autorizzare, con
proprie ordinanze, il Capo della polizia, direttore
generale della pubblica sicurezza, ovvero uno o più
prefetti, a porre in essere le attività negoziali ed i
pagamenti occorrenti per l’attuazione delle misure
di emergenza individuate dallo stesso Ministro, nel
rispetto dei principi generali dell’ordinamento
giuridico e nell’ambito delle risorse disponibili.
2. Al fine di assicurare la migliore utilizzazione
delle risorse disponibili, i mezzi, gli immobili e gli
altri beni sequestrati o confiscati ed affidati in uso
alle forze di polizia sulla base delle disposizioni di
legge o di regolamento in vigore, possono essere
utilizzati per tutti i compiti di pubblica sicurezza e

83
di polizia giudiziaria definiti dall’Amministrazione
assegnataria.
Art. 38
(Misure per la realizzazione di programmi di
incremento dei servizi di polizia)
1. Per la realizzazione di programmi
straordinari di incremento dei servizi di polizia e per
la sicurezza dei cittadini, il Ministro dell’interno e,
per sua delega, i prefetti, possono stipulare
convenzioni con le regioni e gli enti locali che
prevedano la contribuzione logistica o finanziaria
delle stesse regioni e degli enti locali, con le
modalità stabilite, anche in deroga a disposizioni di
legge o di regolamento, con decreto del Ministro
dell’interno, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281.
Art. 39
(Riorganizzazione e riallocazione delle risorse umane
negli enti pubblici e nelle agenzie)
1. Il personale utilizzato dalle Agenzie, e dagli
enti pubblici non economici nazionali per lo
svolgimento delle funzioni di supporto, ivi incluse
quelle relative alla gestione delle risorse umane, dei
sistemi informativi, dei servizi manutentivi e
logistici, degli affari generali, dei provveditorati e
della contabilità, non può eccedere il quindici per
cento delle risorse umane complessivamente
utilizzate dalle Amministrazioni stesse.
2. Le Agenzie e gli enti di cui al comma 1
adottano, entro tre mesi dall’entrata in vigore della
presente legge, i provvedimenti di riorganizzazione e
di riallocazione delle risorse necessari per rispettare il
parametro di cui al medesimo comma, riducendo
contestualmente le dotazioni organiche.
3. I provvedimenti di riorganizzazione e di
riallocazione delle risorse di cui al comma 2 sono
trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della Funzione Pubblica e al Ministero
dell’economia e delle finanze – Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato.

84
4. I processi riorganizzativi di cui ai commi da 1
a 3 devono essere portati a compimento entro il
termine massimo di un anno dall’entrata in vigore
della presente legge.
5. I competenti organi di controllo delle
Amministrazioni effettuano il monitoraggio
sull’osservanza delle disposizioni del presente
articolo e ne trasmettono i risultati, entro il 29
febbraio 2008, ai Ministri vigilanti e alla Corte dei
Conti. Successivamente verificano ogni anno il
rispetto del parametro di cui al comma 1
relativamente al personale utilizzato per lo
svolgimento delle funzioni di supporto.
6. In caso di mancata adozione entro il termine
previsto dei provvedimenti di cui al comma 2, o di
mancato rispetto, a partire dal 1 gennaio 2008, del
parametro di cui al comma 1, gli organi di governo
dell’ente o dell’Agenzia sono revocati o sciolti ed è
nominato in loro vece con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri
vigilanti, un Commissario straordinario, con il
compito di assicurare la prosecuzione dell’attività
istituzionale e di procedere , entro il termine massimo
di un anno, all’attuazione di quanto previsto dal
presente articolo.
Art. 40
(Disposizioni in materia di pagamento degli stipendi)
1. Allo scopo di razionalizzare, omogeneizzare
ed eliminare duplicazioni e sovrapposizioni degli
adempimenti e dei servizi della Pubblica
Amministrazione per il personale e per favorire il
monitoraggio della spesa del personale, tutte le
Amministrazioni dello Stato, per il pagamento degli
stipendi si avvalgono delle procedure informatiche e
dei servizi del Ministero dell’economia e delle
finanze, Dipartimento dell’Amministrazione generale,
del personale e dei servizi del Tesoro.
2. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della
presente legge, sono stipulate apposite convenzioni
per stabilire tempi e modalità di erogazione del
pagamento degli stipendi e degli altri assegni fissi e
continuativi a carico del bilancio dello Stato
mediante ordini collettivi di pagamento emessi in
forma dematerializzata, come previsto dal decreto del
Ministro dell’Economia e delle Finanze 31 ottobre

85
2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del
17 dicembre 2002.
3. I dati aggregati della spesa per gli stipendi
sono posti a disposizione del Dipartimento della
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei
Ministri ai fini di quanto previsto dall’articolo 58 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 41
(Programma di razionalizzazione degli acquisti di
beni e servizi)
1. Nel rispetto del sistema delle convenzioni di
cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n.
488, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con
Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze
sono individuati entro il mese di gennaio di ogni
anno, tenuto conto delle caratteristiche del mercato e
del grado di standardizzazione dei prodotti, le
tipologie di beni e servizi per le quali tutte le
amministrazioni statali centrali e periferiche, ad
esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e
grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni
Universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi
utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti
amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono ricorrere
alle convenzioni di cui al presente comma e al
successivo comma 8, ovvero ne utilizzano i parametri
di prezzo-qualità come limiti massimi per la
stipulazione dei contratti. Gli enti del servizio
sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad
approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate
dalle centrali regionali di riferimento.
2. Dal 1° luglio 2007, le amministrazioni statali
centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e
scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni
educative e delle istituzioni Universitarie per gli
acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di
rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al
mercato elettronico della pubblica amministrazione di
cui all’articolo 11, comma 5, del decreto del
Presidente della repubblica 4 aprile 2002, n. 101.

86
3. Il Ministero dell’economia e delle finanze è
autorizzato, anche in deroga alla vigente normativa, a
sperimentare l’introduzione della carta di acquisto
elettronica per i pagamenti di limitato importo relativi
agli acquisti di beni e servizi. Successivamente, con
regole tecniche da emanare ai sensi degli articoli 38 e
71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modificazioni si disciplina l’introduzione
dei predetti sistemi di pagamento per la pubblica
amministrazione.
4. Le transazioni compiute dalle amministrazioni
statali centrali e periferiche, ad esclusione degli
istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle
istituzioni educative e delle istituzioni Universitarie
avvengono – per le convenzioni che hanno attivo il
negozio elettronico - attraverso la rete telematica,
salvo che la stessa rete sia temporaneamente
inutilizzabile per cause non imputabili
all’amministrazione procedente e sussistano ragioni di
imprevedibile necessità e urgenza certificata dal
responsabile dell’Ufficio.
5. Con successivo decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze d’intesa con il Ministro
per le riforme e le innovazioni nella pubblica
Amministrazione, potranno prevedersi meccanismi di
remunerazione sugli acquisti da effettuarsi a carico
dell’aggiudicatario delle convenzioni di cui al comma
1 dell’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
6. Il Ministro per le Riforme e le Innovazioni
nella Pubblica Amministrazione di intesa con il
Ministro dell’Economia e delle Finanze e con il
supporto della Consip S.p.A. realizza , sentita
l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture, un programma per
l’adozione di sistemi informativi comuni alle
amministrazioni dello Stato a supporto della
definizione dei fabbisogni di beni e servizi e
definisce un insieme di indicatori sui livelli di spesa
sostenibili, per le categorie di spesa comune, che
vengono utilizzati nel processo di formazione dei
relativi capitoli di bilancio. Dall’attuazione del

87
presente comma non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
7. Ai fini del contenimento e della
razionalizzazione della spesa per l’acquisto di beni e
servizi, le Regioni possono costituire centrali di
acquisto anche unitamente ad altre Regioni, che
operano quali centrali di committenza ai sensi dell’
art. 33 del decreto-legge 12 aprile 2006, n. 163, in
favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli
enti locali, degli enti del servizio sanitario nazionale e
delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel
medesimo territorio.
8. Le centrali di cui al comma 7 stipulano, per gli
ambiti territoriali di competenza, convenzioni di cui
all’art. 26 comma 1 della legge 23 dicembre 1999, n.
488.
9. Le centrali regionali e la Consip S.p.A.
costituiscono un sistema a rete, perseguendo
l’armonizzazione dei piani di razionalizzazione della
spesa e realizzando sinergie nell’utilizzo degli
strumenti informatici per l’acquisto di beni e servizi.
Nel quadro del patto di stabilità interno la Conferenza
Stato-Regioni, approva annualmente i programmi per
lo sviluppo della rete delle centrali di acquisto della
pubblica amministrazione e per la razionalizzazione
delle forniture di beni e servizi, definisce le modalità
e monitora il raggiungimento dei risultati rispetto agli
obiettivi. Dall’attuazione del presente comma, non
possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
10. E’ abrogato l’art. 59 della legge 23 dicembre
2000, n. 388.
Art. 42
(Organizzazione del vertice degli enti pubblici non
economici)
1. La presidenza e il consiglio di amministrazione
degli enti pubblici non economici nazionali sono
soppressi, a far data dalla approvazione delle
disposizioni di cui al comma 3.
2. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente
legge sono presentate ai ministeri vigilanti modifiche

88
delle norme statutarie e dei regolamenti di
organizzazione di ciascun ente, che prevedano che le
competenze del presidente e del consiglio
d’amministrazione sono attribuite, rispettivamente, al
direttore generale e ad un comitato di gestione
composto dai dirigenti di livello apicale dello stesso
ente. Negli enti di ricerca è previsto altresì un
comitato scientifico per la definizione degli indirizzi e
dei programmi di ricerca, composto nel rispetto del
principio di pari opportunità.
3. I Ministeri vigilanti d’intesa con il Ministero
dell’economia e delle finanze e con il Dipartimento
della funzione pubblica approvano le modifiche entro
60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.
4. Nel caso in cui le modifiche degli statuti e dei
regolamenti di cui al comma 2 non siano presentate
nel termine di 30 giorni, i presidenti e i consiglieri di
amministrazione degli enti decadono immediatamente
dal proprio incarico ed è nominato, con decreto del
Presidente del consiglio dei ministri su proposta dei
ministri vigilanti, un commissario straordinario che
esercita i loro poteri fino al rinnovo degli organi
dell’ente sulla base del nuovo ordinamento.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si
applicano all’Istat, alle università, agli enti
previdenziali, all’INAIL e ad enti che svolgono
attività promozionale all’estero, nonché agli enti i cui
consigli di amministrazione siano in parte designati
dalle amministrazioni pubbliche regionali o locali o
da Istituzioni previste da accordi o intese
internazionali.
6. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n.300.
Art. 43
(Ricorsi in materia pensionistica)
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge
sono soppressi i comitati centrali regionali e
provinciali dell’INPS e i comitati di vigilanza delle
gestioni dell’INPDAP. I ricorsi amministrativi
pendenti presso tali organi sono conseguentemente
devoluti ai dirigenti dei due istituti, secondo i principi
generali dell’azione amministrativa e del
procedimento amministrativo.
Art. 44

89
(Controlli di merito nel sistema delle Ragionerie)
Al comma 2 dell’art. 9 del DPR 20 febbraio 1998, n.
38, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
“Valutano, infine, la proficuità complessiva della
gestione.”
Art. 45
(Commissione tecnica per il coordinamento dei
rapporti finanziari tra Stato e Autonomie locali)
1. E’ istituita presso il Ministero dell’economia e
delle finanze la Commissione tecnica per il
coordinamento dei rapporti finanziari tra lo Stato ed il
sistema delle Autonomie locali. La Commissione
opera sulla base delle direttive del Ministro
dell’economia e delle finanze e delle indicazioni del
Ministro dell’interno e del Ministro per gli affari
regionali e le Autonomie locali e sentita la
Conferenza Unificata, con i compiti di: indicare
proposte tecniche sui principi generali del
coordinamento della finanza pubblica e del sistema
tributario; implementare i meccanismi di controllo dei
flussi finanziari compatibili con il Patto di stabilità
europeo anche sotto il profilo dell’entità del debito
pubblico; operare analisi, monitoraggio e valutazione
dei flussi finanziari centro-periferia; verificare le
problematiche classificatorie e di armonizzazione dei
bilanci delle Amministrazioni pubbliche centrali e
decentrate, compatibili con i criteri di Contabilità
Nazionale ed Europea.
2. Per l'espletamento della sua attività la
Commissione, di cui al comma precedente, si avvale
della struttura di supporto dell’ “Alta Commissione di
studio per la definizione dei meccanismi strutturali
del federalismo fiscale” (di cui alla legge 289/2002,
art. 3, lett. b), la quale è contestualmente soppressa. A
tal fine è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui a
decorrere dall’anno 2007.
3. Con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dell’interno e con
il Ministro per gli affari regionali e le autonomie
locali, e sentita la Conferenza unificata, è definita la
composizione e le funzioni della Commissione, sono
emanate le disposizioni occorrenti per il suo
funzionamento ed è stabilita la data di inizio delle sue

90
attività. Possono essere nominati fino a otto
Commissari, di cui tre in rappresentanza delle
Regioni e degli Enti locali, più il Presidente, scelti tra
esperti di alto profilo tecnico-scientifico e di
riconosciuta competenza in materia di finanza
pubblica.
4. La Commissione opera per tre anni rinnovabili,
dalla data di inizio della attività stabilita nel decreto
del Ministero dell’economia di definizione e
funzionamento della Commissione stessa.
5. La Commissione può avvalersi degli strumenti di
supporto come previsti dalla soppressa Commissione
tecnica per la spesa pubblica ivi incluso l’accesso ai
sistemi informativi ai sensi del art. 32, comma 4, della
legge n. 119/1981, come modificata dal art. 49 della
legge n. 526/1982 e della segreteria tecnica, ai sensi
dell’art. 8, comma 4 e 5, della legge n. 878/1986.
Art. 46
(Commissione per la garanzia dell’informazione
statistica)
1. La Commissione di cui all’articolo 12 del decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322, è soppressa. Con
decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi
entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, ai sensi dell’art. 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, è costituita, presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, una
Commissione per la garanzia dell’informazione
statistica.
2. Alla Commissione sono attribuiti poteri di
indagine, valutativi e propositivi nei confronti
dell’ISTAT e degli altri Enti del sistema statistico
nazionale, nonché poteri di vigilanza sull’affidabilità,
trasparenza e completezza dell’informazione statistica
fornita dalle amministrazioni competenti in materia di
finanza pubblica.
3. La Commissione è composta di cinque membri,
scelti tra professori universitari anche di nazionalità
non italiana e dirigenti della Pubblica
amministrazione, di elevata esperienza nel settore
statistico, economico e finanziario. Il Presidente ed i
membri della Commissione sono nominati con la
stessa procedura di cui al comma 1. I componenti ed il
Presidente della Commissione durano in carica sei
anni e non sono rinnovabili e, se appartenenti ai ruoli

91
delle pubbliche amministrazioni, possono essere
collocati in aspettativa o fuori ruolo, secondo le
norme e i criteri dei rispettivi ordinamenti.
4. La dotazione organica del personale della
Commissione è composta di venti unità. Entro tale
contingente, la Commissione può utilizzare personale
personale comandato o distaccato appartenente al
ruoli della pubblica amministrazione in numero non
superiore a sei unità.
5. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata
la spesa di 1,2 milioni di euro a decorrere dall’anno
2007.
Art. 47
(Riordino, trasformazione e soppressione di enti
pubblici)
1. All’articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n.
448, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modifiche:
A) i commi 1 e 2 sono così sostituiti:
“1. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e
crescita, di ridurre il complesso della spesa di
funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di
incrementare l'efficienza e di migliorare la qualità dei
servizi, con uno o più regolamenti, da emanare ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro il 30 giugno 2007, il Governo, su
proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro interessato, sentite le organizzazioni
sindacali per quanto riguarda i riflessi sulla
destinazione del personale, procede al riordino, alla
trasformazione o alla soppressione e messa in
liquidazione degli enti ed organismi pubblici, nonché
di strutture amministrative pubbliche nel rispetto dei
seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) fusione degli enti, organismi e strutture pubbliche
comunque denominate che svolgono attività analoghe
o complementari, con conseguente riduzione della
spesa complessiva e corrispondente riduzione del
contributo statale di funzionamento ;
b) trasformazione degli enti ed organismi pubblici che
non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse
pubblico in soggetti di diritto privato ovvero
soppressione e messa in liquidazione degli stessi
secondo le modalità previste dalla legge 4 dicembre

92
1956, n. 1404, e successive modificazioni e
integrazioni, fermo restando quanto previsto dalla
lettera c) , nonché dall’art. 9, comma 1-bis, lettera c)
del decreto legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito con
modificazioni dalla legge 15 giugno 2006, n. 112;
c) razionalizzazione e riduzione degli organi di
indirizzo amministrativo, gestione e consultivi;
d) per gli enti soppressi e messi in liquidazione lo
Stato risponde delle passività nei limiti dell’attivo
della singola liquidazione;
e) abrogazione delle disposizioni legislative che
prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a
carico del bilancio dello Stato o di altre
amministrazioni pubbliche, degli enti ed organismi
pubblici soppressi e posti in liquidazione o
trasformati in soggetti di diritto privato ai sensi della
lettera b). ”.
f) i commi 2-bis, 5 e 6 dell’art. 28, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, sono abrogati.
2. Dall’attuazione del comma 1 dovrà derivare
un miglioramento dell’indebitamento netto non
inferiore a euro 200 milioni per l’anno 2007, 300
milioni per l’anno 2008 e 400 milioni a decorrere
dall’anno 2009.
3. La società di cui all’art. 9, comma 1-bis, lettera c),
del decreto legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112,
acquista nell’anno 2007 gli immobili delle gestioni
liquidatorie di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404,
per un controvalore non inferiore a 180 milioni di euro.
Art. 48
(Modifiche alla disciplina per la liquidazione degli
enti disciolti)
1. I commi 89, 90 e 91 dell’art. 1 della legge 23
dicembre 2005, n. 266 sono sostituiti dai seguenti:
“89. L’Ispettorato generale per la liquidazione degli
enti disciolti del Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato è soppresso. Con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze le competenze
dell’Ispettorato sono attribuite ad uno o più Ispettorati

93
generali del Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato.
90. Il personale adibito alla data di entrata in vigore
della presente legge alle procedure di liquidazione
previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, è
destinato alle altre attività istituzionali del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
91. Alla definizione delle pregresse posizioni
previdenziali del personale degli enti soppressi, per il
quale non sia stata ancora effettuata, ai sensi degli
articoli 74, 75 e 76 del DPR 20 dicembre 1979, n.
761, e della legge 27 ottobre 1988, n. 482, la
ricongiunzione dei servizi ai fini dell’indennità di
anzianità e del trattamento integrativo di previdenza,
provvede la gestione previdenziale di destinazione di
detto personale. Entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge l’INPS, e l’INPDAP e
l’INAIL limitatamente ai trattamenti pensionistici
integrativi relativi alla soppressa gestione sanitaria -
concordano con il Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato del Ministero dell’economia e
delle finanze, anche in via presuntiva e a completa
definizione delle predette posizioni previdenziali,
l’ammontare dei capitali di copertura necessari.
L’INPS e l’INPDAP subentrano, a decorrere dalla
data di perfezionamento dell’Accordo con il
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato,
al Ministero dell’economia e delle finanze nelle
vertenze innanzi al giudice ordinario e a quello
amministrativo, concernenti le pregresse posizioni
previdenziali del personale degli enti soppressi.
2. L’ammontare della remunerazione di cui al
capitolo 2835 dello stato di previsione della spesa del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
finanziario 2006 e successivi, è annualmente
determinato con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze con riferimento ai servizi resi nell’anno
precedente dalla Società di cui all’articolo 9, comma
1-bis lettera c), del decreto-legge 15 aprile 2002, n.
63, convertito con modificazioni dalla legge 15
giugno 2002, n. 112, per la gestione della liquidazione
e del contenzioso degli enti pubblici, nel limite dello
stanziamento di bilancio a legislazione vigente.
Art. 49
(Norme concernenti il trasferimento dei patrimoni di
EFIM in liquidazione coatta amministrativa).

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1. Sono trasferiti alla Società Fintecna o a Società da
essa interamente controllata, con ogni loro
componente attiva e passiva, ivi compresi i rapporti in
corso e le cause pendenti, i patrimoni di EFIM in
liquidazione coatta amministrativa e delle società in
liquidazione coatta amministrativa interamente
controllate da EFIM. Detti patrimoni costituiscono tra
loro un unico patrimonio, separato dal residuo
patrimonio della Società trasferitaria. Alla data del
trasferimento sono chiuse le liquidazioni coatte
amministrative di EFIM e delle predette società, con
conseguente estinzione delle stesse e con contestuale
cessazione dalla carica dei loro Commissari
Liquidatori. La Società trasferitaria procederà alla
cancellazione di tali società dal registro delle imprese.
2. Il trasferimento decorre dal quindicesimo giorno
successivo alla data di presentazione al Ministero
dell’Economia e delle Finanze del rendiconto finale
delle liquidazioni coatte amministrative, è presentato
dal Commissario Liquidatore dell’EFIM in
liquidazione coatta amministrativa entro centoventi
giorni dall’entrata in vigore della presente legge. Al
predetto Commissario sono comunicati, almeno
sessanta giorni prima, i rendiconti finali delle
procedure delle società di cui al comma precedente.
3. Per il trasferimento dei patrimoni di cui al comma
1, il Commissario Liquidatore dell’EFIM predispone
una situazione patrimoniale di riferimento tenendo
conto del rendiconto finale di cui al comma 2. Un
collegio di tre periti verifica, entro novanta giorni
dalla nomina, detta situazione patrimoniale e
predispone, sulla base della stessa, una valutazione
estimativa dell’esito finale della liquidazione dei
patrimoni trasferiti. Tale valutazione deve, tra l’altro,
tener conto delle garanzie di cui al comma 5,
nonchè di tutti i costi e gli oneri necessari per il
completamento della liquidazione di detti patrimoni,
individuando altresì il fabbisogno finanziario stimato
per la chiusura della liquidazione medesima. I
componenti del collegio sono designati, uno
ciascuno, da EFIM e dalla società trasferitaria, e il
Presidente è scelto dal Ministero dell’economia e
delle finanze. L’importo massimo del compenso per i
periti sarà determinato dal Ministero dell’economia e
delle finanze con il decreto di cui all’ ultimo comma
e sarà ad esclusivo carico delle parti. Il predetto
valore stimato dell’esito finale della liquidazione
costituisce il corrispettivo per il trasferimento stesso,
che è corrisposto dalla Società trasferitaria al

95
Ministero, fermo restando quanto previsto al comma
7.
4. Effettuato il trasferimento, la Società trasferitaria
procede alla liquidazione dei patrimoni trasferiti,
avendo per scopo la finale monetizzazione degli
attivi, la più celere definizione dei rapporti creditori e
debitori e dei contenziosi in corso e il pagamento dei
creditori dei patrimoni trasferiti, assicurando il
rigoroso rispetto del principio della separatezza di tali
patrimoni dal proprio. La Società trasferitaria non
risponde con il proprio patrimonio dei debiti e degli
oneri dei patrimoni ad essa trasferiti in base alla
presente legge, ivi compresi quelli sostenuti per la
liquidazione di tali patrimoni. Ai creditori dei
patrimoni trasferiti continua ad applicarsi la garanzia
dello Stato prevista dall’art. 5 del decreto legge 19
dicembre 1992 n. 487, convertito con modificazioni
dalla legge 17 febbraio 1993 n. 33, e successive
modifiche e integrazioni. Le disponibilità finanziarie
rivenienti e conseguenti ai trasferimenti di cui al
presente articolo affluiscono su un apposito conto
corrente infruttifero da aprire presso la Tesoreria
centrale per conto dello Stato intestato alla Società
trasferitaria. Con decreto del Ministero dell’Economia
e delle Finanze è fissato – tenendo conto del
fabbisogno finanziario così come individuato al
comma 3 – l’ammontare delle risorse finanziarie tratte
dal predetto conto corrente infruttifero e depositate
presso il sistema bancario per le esigenze urgenti ed
improcrastinabili relative alla liquidazione dei
patrimoni trasferiti.
5. Dalla data del trasferimento la Società trasferitaria
subentra automaticamente nei processi attivi e passivi
pendenti nei quali sono parti l’EFIM in l.c.a. e le
società di cui al comma 1, in luogo di essi, senza che
si faccia luogo all’interruzione dei processi e senza
mutamento del rito applicabile. Le spese legali e di
consulenza tecnica relative a tali processi o alle
eventuali transazioni non possono comunque
superare, per ciascuna vertenza comprensiva di tutti i
diversi gradi di giudizio, l’ammontare di 300.000
euro.
6. Al termine della liquidazione dei patrimoni
trasferiti, il collegio dei periti di cui al comma 3
determinerà l’eventuale maggior importo risultante
dalla differenza tra l’esito economico effettivo
consuntivato alla chiusura della liquidazione e il
corrispettivo versato di cui al comma 3. Di tale
eventuale maggiore importo, detratto il costo della
valutazione, il 70% sarà attribuito al Ministero

96
dell’Economia e delle Finanze e la residua quota del
30% sarà di competenza della Società trasferitaria in
ragione del miglior risultato conseguito nella
liquidazione.
7. Allo scopo di accelerare e razionalizzare la
prosecuzione delle liquidazioni coatte amministrative
delle società non interamente controllate, direttamente
o indirettamente da EFIM in l.c.a., nella stessa data di
cui al comma 2 i Commissari Liquidatori delle stesse
decadono dalle loro funzioni e la funzione di
Commissario Liquidatore è assunta dalla Società
trasferitaria. Il trasferimento delle funzioni è
disciplinato dalle vigenti norme in tema di
liquidazione coatta amministrativa.
8. Tutti gli atti compiuti in attuazione delle presenti
norme sono esenti da qualunque imposta, diretta o
indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque
inteso o denominato.
9. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si
applicano, in quanto compatibili alla società Italtrade
S.p.A. in liquidazione.
10. Il Ministero dell’economia e delle finanze
stabilisce con uno o più decreti non aventi natura
regolamentare criteri e modalità di attuazione delle
presenti disposizioni.
Art. 50
(Liquidazione o fusione SOGESID S.p.A.)
1. Il Ministero dell’economia e delle finanze è
autorizzato, entro centottanta giorni dall’entrata in
vigore della presente legge, a procedere alla
liquidazione della SOGESID – Società per la gestione
degli impianti idrici - S.p.A. ovvero alla sua fusione
per incorporazione in una società interamente
partecipata dallo stesso Ministero dell’economia e
delle finanze.
2. Il comma 4 dell’art. 10 del decreto legislativo 3
aprile 1993, n. 96, è soppresso.
Art. 51
(Ambito di applicazione delle disposizioni di
contenimento)
1. A decorrere dall’anno 2007, le disposizioni di cui
all’articolo 1, commi 9, 10, 11, 23, 56, 58, 61, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano alle
amministrazioni pubbliche inserite nel conto
economico consolidato della pubblica

97
amministrazione, di cui all’elenco ISTAT pubblicato
in attuazione del comma 5 dell’articolo 1, della legge
30 dicembre 2004, n. 311.”. Restano salve le
esclusioni previste dai commi 9, 12 e 64 dell’articolo
1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché quelle
in materia di personale e organizzazione previste dalla
presente legge. Per quanto riguarda le spese di
personale, le predette amministrazioni adeguano le
proprie politiche ai principi di contenimento e
razionalizzazione di cui alla presente legge.
Art. 52
(Assicurazione dei rischi da calamità naturali)
1. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 202 dell’articolo 1, dopo la parola
“fabbricati” aggiungere la parola “privati”;
b) dopo il comma 202, inserire il seguente:
“202- bis. Per l’attuazione del sistema assicurativo di
cui al comma 202 ed al fine di garantire adeguati,
tempestivi ed uniformi livelli di soddisfacimento delle
esigenze di riparazione o ricostruzione di beni
immobili privati destinati ad uso abitativo,
danneggiati o distrutti da calamità naturali, le polizze
assicurative contro qualsiasi tipo di danno a fabbricati
di proprietà di privati stipulate successivamente
all’entrata in vigore del regolamento di cui al presente
comma, ricomprendono anche i rischi derivanti da
calamità naturali. Con regolamento emanato entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, ai sensi dell’articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico ed
il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti la
Conferenza dei presidenti delle regioni e delle
province autonome e l’Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo, vengono
disciplinate modalità e termini di attuazione del
presente comma, nonchè le modalità ed i termini della
estensione della citata copertura assicurativa, entro il
31 dicembre 2007, a tutte le polizze in vigore alla
medesima data.”.
Art. 53
(Contenimento della spesa)
1. Per gli esercizi 2007, 2008 e 2009, è
accantonata e resa indisponibile, in maniera lineare,

98
una quota, pari rispettivamente a 4572 milioni, 5031
milioni, 4922 milioni delle dotazioni delle unità
previsionali di base iscritte nel bilancio dello Stato,
relative a consumi intermedi (Categoria 2), a
trasferimenti correnti ad Amministrazioni pubbliche
(Categoria 4), con esclusione degli enti territoriali,
degli enti previdenziali e degli organi costituzionali
ad altri trasferimenti correnti (Categorie 5, 6 e 7), con
esclusione dei trasferimenti all’estero aventi natura
obbligatoria, delle pensioni di guerra e altri assegni
vitalizi, delle erogazioni agli istituti di patronato e di
assistenza sociale, nonché alle confessioni religiose di
cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive
modifiche e integrazioni;, ad altre uscite correnti
(Categoria 12) e alle spese in conto capitale, con
esclusione dei limiti di impegno già attivati, delle rate
di ammortamento mutui, dei trasferimenti agli enti
territoriali e delle acquisizioni di attività finanziarie.
Nell’ambito della rispettiva autonomia gestionale e
della necessaria flessibilità di ciascuno stato di
previsione, il Ministro competente, d’intesa con il
Ministro dell’economia e delle finanze, con propri
decreti, da comunicare alle Commissioni parlamentari
interessate, alla Corte dei conti e all’Ufficio centrale
del bilancio, può procedere a variazioni dei predetti
accantonamenti, anche interessando diverse unità
previsionali relative alle suddette categorie con
invarianza degli effetti sul fabbisogno e
sull’indebitamento netto della pubblica
Amministrazione, restando preclusa la possibilità di
utilizzo di risorse di conto capitale per disaccantonare
risorse di parte corrente.
2. Il Ministro competente, d’intesa con il
Ministro dell’economia e delle finanze, può
comunicare all’Ufficio centrale del bilancio ulteriori
accantonamenti aggiuntivi delle dotazioni delle unità
previsionali di parte corrente del proprio stato di
previsione, da destinare a consuntivo, per una quota
non superiore al 30 per cento, ad appositi fondi per
l’incentivazione, mediante contrattazione integrativa,
del personale dirigente e non dirigente che abbia
contribuito direttamente al conseguimento degli
obiettivi di efficienza e di razionalizzazione dei
processi di spesa.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze, su
proposta del Ministro competente, con propri decreti
da comunicare alle competenti Commissioni
parlamentari e alla Corte dei conti per la
registrazione, può procedere a variazioni
compensative tra capitoli appartenenti a diverse unità

99
previsionali nell'ambito delle categorie di cui al
comma 1, ferme restando le esclusioni ivi richiamate,
con invarianza degli effetti sul fabbisogno e
sull'indebitamento netto della Pubblica
Amministrazione. Resta preclusa la possibilità di
effettuare variazioni compensative con utilizzo di
risorse di conto capitale per far fronte a spese di
natura corrente.
Art. 54
(Fondo per la compensazione degli effetti conseguenti
dall’attualizzazione dei contributi pluriennali)
1 Nello stato di previsione del Ministero
dell’Economia e delle Finanze è istituito, con una
dotazione, in termini di sola cassa, di 300 milioni di
euro per l’anno 2007, un fondo per la compensazione
degli effetti finanziari non previsti a legislazione
vigente derivanti dall’attualizzazione di contributi
pluriennali, ai sensi del comma 177-bis dell’articolo
4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto
con l’art. 55 della presente legge. All’utilizzo del
Fondo per le finalità di cui al primo periodo si
provvede con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, da comunicare al Parlamento ed alla
Corte dei conti.
Art. 55
(Modifica disciplina contributi pluriennali
dello Stato)
1. Dopo il comma 177 dell’articolo 4 della legge 24
dicembre 2003, n. 350, è aggiunto il seguente:
“177-bis. In sede di attuazione di disposizioni
legislative che autorizzano contributi pluriennali, il
relativo utilizzo, anche mediante attualizzazione, è
disposto con decreto del Ministro competente, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, previa verifica dell’assenza di effetti
peggiorativi sul fabbisogno e sull’indebitamento netto
rispetto a quelli previsti dalla legislazione vigente. In
caso si riscontrino effetti finanziari non previsti a
legislazione vigente gli stessi potranno essere
compensati a valere sulle disponibilità del Fondo per
la compensazione degli effetti conseguenti
all’attualizzazione dei contributi pluriennali. Le
disposizioni del presente comma si applicano anche
alle operazioni finanziarie poste in essere dalle
Pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1,

100
comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a
valere sui predetti contributi pluriennali, il cui onere
sia posto a totale carico dello Stato. Le
Amministrazioni interessate sono, inoltre, tenute a
comunicare preventivamente al Ministero
dell’economia e delle finanze – Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato e Dipartimento del
Tesoro – all’ISTAT e alla Banca d’Italia la data di
attivazione delle operazioni di cui al presente comma
ed il relativo ammontare.
Art. 56
(Attività di monitoraggio del Sistema-Paese)
1. Per le finalità previste dall’articolo 1, comma 261,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è autorizzata la
spesa di 2.000.000 di euro per ciascuno degli anni
2007, 2008 e 2009.
Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE
Articolo 57
(Assunzioni di personale)
1. Per l’anno 2007, a valere sul fondo di cui al
comma 96 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n.
311, i Corpi di Polizia possono essere autorizzati ad
effettuare assunzioni per un contingente complessivo
di personale non superiore a 1.000 unità.
2. Per l’anno 2007 una quota pari al 20% del fondo di
cui al comma 1 è destinata alla stabilizzazione a
domanda del personale non dirigenziale in servizio a
tempo determinato da almeno tre anni, anche non
continuativi o che conseguano tale requisito in virtù
di contratti stipulati anteriormente alla data del 29
settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno
tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio
anteriore alla data di entrata in vigore della presente
legge che ne faccia istanza, purchè sia stato assunto
mediante procedure selettive di natura concorsuale o
previste da norme di legge. Alle iniziative di
stabilizzazione del personale assunto a tempo
determinato mediante procedure diverse si provvede
previo espletamento di prove selettive Le
Amministrazioni possono continuare ad avvalersi del
personale di cui al presente comma, nelle more della
conclusione delle procedure di stabilizzazione. Le

101
assunzioni di cui al presente comma vengono
autorizzate secondo le modalità di cui all’art. 39,
comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni ed integrazioni.
3. Le modalità di assunzione di cui al comma 2
trovano applicazione anche nei confronti del
personale di cui all’art. 1, commi da 237 a 242 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, in possesso dei
requisiti previsti dal citato comma 2, fermo restando il
relativo onere a carico del fondo previsto dall’art. 1,
comma 251, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
fatto salvo per il restante personale il disposto
dell’articolo 1, comma 249, della stessa legge.
4. Per gli anni 2008 e 2009 le amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i
Corpi di polizia ed il Corpo Nazionale dei Vigili del
Fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli
articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti
pubblici non economici, e gli enti pubblici di cui
all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
possono procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato nel limite di un
contingente di personale complessivamente
corrispondente ad una spesa pari al venti per cento di
quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno
precedente. Il limite di cui al presente comma si
applica anche alle assunzioni dei segretari comunali e
provinciali nonché al personale di cui all’articolo 3
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni. Le limitazioni di cui al
presente comma non si applicano alle assunzioni di
personale appartenente alle categorie protette e a
quelle connesse con la professionalizzazione delle
Forze armate di cui alla legge 14 novembre 2000, n.
331, al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ed
alla legge 23 agosto 2004, n. 226, fatto salvo quanto
previsto dall’articolo 25.
5. Le amministrazioni di cui al comma 4 possono
altresì procedere, per gli anni 2008 e 2009, nel limite di
un contingente di personale non dirigenziale
complessivamente corrispondente ad una spesa pari al
quaranta per cento di quella relativa alle cessazioni
avvenute nell’anno precedente, alla stabilizzazione del

102
rapporto di lavoro del personale, in possesso dei
requisiti di cui al comma 2 del presente articolo.
6. Per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di
particolare rilevanza, per ciascuno degli anni 2008 e
2009, le amministrazioni di cui al comma 4 non
interessate al processo di stabilizzazione previsto dal
presente articolo, possono procedere ad ulteriori
assunzioni, previo effettivo svolgimento delle
procedure di mobilità, nel limite di un contingente
complessivo di personale corrispondente ad una spesa
annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. A tal
fine è costituito un apposito fondo nello stato di
previsione della spesa del Ministero dell’economia e
delle finanze con uno stanziamento pari a 25 milioni di
euro per l’anno 2008, a 100 milioni di euro per l’anno
2009 e a 150 milioni di euro a decorrere dall’anno
2010. Per ciascuno degli anni 2008 e 2009, nel limite di
una spesa pari a 25 milioni di euro per ciascun anno
iniziale e a 75 milioni di euro a regime, le
autorizzazioni ad assumere vengono concesse secondo
le modalità di cui all’art. 39, comma 3-ter, della legge
27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.
7. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a
tempo indeterminato dei contratti di formazione e
lavoro prorogati ai sensi dell’art. 1, comma 243 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, possono essere attuate
a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, nel limite dei posti disponibili in organico.
8. Le amministrazioni pubbliche, prima
dell’espletamento di procedure concorsuali,
provvedono, nel limite dei posti disponibili in organico,
all’immissione in ruolo del personale delle Società
Poste Italiane S.p.A. e Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato S.p.A., in posizioni di comando presso le
amministrazioni interessate.
9. Sono prorogati fino al 31 dicembre 2007 i comandi
del personale appartenente alla Società poste italiane
Spa
10. Le assunzioni di cui ai commi 4, 5, 7 e 8 sono
autorizzate secondo le modalità di cui all’art. 35,
comma 4 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni ed integrazioni, previa
richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da
analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute
nell’anno precedente e dei relativi oneri.
11. All’art. 1, comma 103, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, le parole “A decorrere dall’anno 2008”

103
sono sostituite dalle seguenti “A decorrere dall’anno
2010”
12. Con effetto dall’anno 2007 all’articolo 1, comma
187, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 le parole “60
per cento” sono sostituite dalle seguenti: “40 per
cento”.
13. All’art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
sono soppressi i commi 228 e 229.
14. All’articolo 1, comma 97, della legge 30 dicembre
2004, n. 311 sono aggiunte le seguenti lettere:
i) per la copertura delle posizioni dirigenziali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
l) del personale del Ministero degli affari esteri;
m) degli addetti alla sicurezza dell’ENAC.
Art. 58
(Risorse rinnovi contrattuali biennio 2006-2007)
1. Ai fini di quanto disposto dall’articolo 48,
comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, le risorse per la contrattazione collettiva nazionale
previste per il biennio 2006-2007 dall’articolo 1,
comma 183, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a
carico del bilancio statale, sono incrementate per l’anno
2007 di 807 milioni di euro e a decorrere dall’anno
2008 di 2.193 milioni di euro.
2. Le risorse previste dall’articolo 1, comma
184, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per
corrispondere i miglioramenti retributivi al personale
statale in regime di diritto pubblico per il biennio 2006-
2007 sono incrementate per l’anno 2007 di 374 milioni
di euro e a decorrere dall’anno 2008 di 1.032 milioni di
euro, con specifica destinazione, rispettivamente, di
304 milioni di euro e di 805 milioni di euro per il
personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di
cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
3. Le somme di cui ai commi 1 e 2,
comprensive degli oneri contributivi e dell’IRAP di cui
al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
concorrono a costituire l’importo complessivo massimo
di cui all’articolo 11, comma 3, lettera h) della legge 5
agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni.
4. Per il personale dipendente da
amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi
dall’amministrazione statale, gli oneri derivanti dai
rinnovi contrattuali per il biennio 2006-2007, nonché

104
quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti
economici al personale di cui all’articolo 3, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono
posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell’articolo
48, comma 2, del medesimo decreto legislativo. In sede
di deliberazione degli atti di indirizzo previsti
dall’articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, i comitati di settore provvedono
alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi,
quale tetto massimo di crescita delle retribuzioni, ai
criteri previsti per il personale delle amministrazioni
dello Stato di cui al comma 1. A tal fine, i Comitati di
settore si avvalgono dei dati disponibili presso il
Ministero dell’economia e delle finanze comunicati
dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione
annuale dei dati concernenti il personale dipendente.
Art. 59
(Disposizioni in materia di personale per regioni e
enti locali)
1. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e
locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica di
cui agli artt 73 e 74 della presente legge, gli enti
sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la
riduzione delle spese di personale, garantendo il
contenimento della dinamica retributiva e
occupazionale, anche attraverso la razionalizzazione
delle strutture burocratico-amministrative. A tal fine,
nell’ambito della propria autonomia, possono fare
riferimento ai principi desumibili dalle seguenti
disposizioni: a) articolo 32 della presente legge, per
quanto attiene al riassetto organizzativo; b) articolo
57, commi 2, 3 e 11, della presente legge, per quanto
attiene alle assunzioni, valutando la possibilità di
trasformare le posizioni di lavoro già ricoperte da
personale precario in posizioni di lavoro dipendente a
tempo indeterminato; c) art. 1, commi 189, 191 e 194
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la
determinazione dei fondi per il finanziamento della
contrattazione integrativa al fine di rendere coerente
la consistenza dei fondi stessi con l’obiettivo di
riduzione della spesa complessiva di personale. Le
disposizioni di cui all’art. 1, comma 98, della legge
30 dicembre 2004, n. 311 e all’art. 1, commi da 198 a
206, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 – fermo
restando quanto previsto dalle disposizioni medesime

105
per gli anni 2005 e 2006 - sono disapplicate per gli
enti di cui al presente comma, a far data dall’entrata
in vigore della presente legge.
2. Gli enti che non abbiano rispettato per l’anno 2006
le regole del patto di stabilità interno non possono
procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo
e con qualsiasi tipo di contratto.
3. Agli enti non sottoposti alle regole del patto di
stabilità interno continuano ad applicarsi le
disposizioni di cui all’art. 1, comma 98, della legge
30 dicembre 2004, n. 311 e all’art. 1, comma 198,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Art. 60
(Disposizioni in materia di personale del SSN)
1. Per garantire il rispetto degli obblighi
comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica per il triennio 2007 – 2009, in attuazione del
protocollo d’intesa tra il Governo, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano per un patto
nazionale per la salute sul quale la Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome di Trento e
Bolzano ha espresso la propria condivisione con nota
del 28 settembre 2006:
a) gli enti del Servizio sanitario nazionale, fermo
restando quanto previsto per gli anni 2005 e 2006
dall’articolo 1, commi 98 e 107 della legge 30
dicembre 2004 n. 311 e, per l’anno 2006, dall’articolo
1, comma 198 della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
concorrono alla realizzazione degli obiettivi di
finanza pubblica adottando misure necessarie a
garantire che le spese del personale, al lordo degli
oneri riflessi a carico delle amministrazioni e
dell’IRAP, non superino per ciascuno degli anni
2007, 2008 e 2009 il corrispondente ammontare
dell’anno 2004 diminuito dell’1,4 per cento. A tal fine
si considerano anche le spese per il personale con
rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto
di collaborazione coordinata e continuativa, o che
presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro
flessibile o con convenzioni;
b) ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui
alla lettera a) le spese di personale sono considerate al
netto:
1) per l’anno 2004 delle spese per arretrati relativi
ad anni precedenti per rinnovo dei contratti collettivi
nazionali di lavoro;

106
2) per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 delle
spese derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi
nazionali di lavoro intervenuti successivamente
all’anno 2004;
Sono comunque fatte salve e pertanto vanno escluse
sia per l’anno 2004 sia per ciascuno degli anni 2007,
2008 e 2009 le spese di personale totalmente a carico
di finanziamenti comunitari o privati nonché le
spese relative alle assunzioni a tempo determinato ed
ai contratti di collaborazione coordinata e
continuativa per l’attuazione di progetti di ricerca
finanziati ai sensi dell’art. 12-bis del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni;
c) gli enti destinatari delle disposizioni di cui alla
lettera a), nell’ambito degli indirizzi fissati dalle
regioni nella loro autonomia, per il conseguimento
degli obiettivi di contenimento della spesa previsti
dalla medesima lettera:
1) individuano la consistenza organica del
personale dipendente a tempo indeterminato in
servizio alla data del 31 dicembre 2006 e la relativa
spesa;
2) individuano la consistenza del personale che alla
medesima data presta servizio con rapporto di lavoro
a tempo determinato, con contratto di collaborazione
coordinata e continuativa o con altre forme di lavoro
flessibile o con convenzioni e la relativa spesa;
3) predispongono un programma annuale di
revisione delle predette consistenze finalizzato alla
riduzione della spesa complessiva di personale. In tale
ambito e nel rispetto dell’obiettivo di cui alla lettera
a) può essere valutata la possibilità di trasformare le
posizioni di lavoro già ricoperte da personale precario
in posizioni di lavoro dipendente a tempo
indeterminato. A tal fine le regioni nella definizione
degli indirizzi di cui alla presente lettera possono
nella loro autonomia far riferimento ai principi
desumibili dalle disposizioni di cui all’articolo 57;
4) fanno riferimento, per la determinazione dei
fondi per il finanziamento della contrattazione
integrativa, alle disposizioni recate dall’articolo 1,
commi 189, 191 e 194, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266 al fine di rendere coerente la consistenza dei
fondi stessi con gli obiettivi di riduzione della spesa
complessiva di personale e di rideterminazione della
consistenza organica;

107
d) a decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge per gli enti del Servizio sanitario
nazionale le misure previste per gli anni 2007 e 2008
dall’articolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre
2004, n. 311 e dall’articolo 1, commi da 198 a 206
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono sostituite
da quelle indicate nel presente articolo;
e) alla verifica dell’effettivo conseguimento degli
obiettivi previsti dalle disposizioni di cui alla lettera
a) per gli anni 2007, 2008 e 2009 nonché di quelli
previsti per i medesimi enti del Servizio sanitario
nazionale dall’articolo 1, commi 98 e 107, della legge
30 dicembre 2004, n. 311 per gli anni 2005 e 2006 e
dall’articolo 1, comma 198, della legge 23 dicembre
2005, n. 266 per l’anno 2006, si provvede
nell’ambito del Tavolo tecnico per la verifica degli
adempimenti di cui all’articolo 12 dell’Intesa Stato
Regioni del 23 marzo 2005. La Regione sarà
giudicata adempiente accertato l’effettivo
conseguimento degli obiettivi previsti. In caso
contrario la Regione sarà considerata adempiente solo
ove abbia comunque assicurato l’equilibrio
economico.
Art. 61
(Risorse per la Professionalizzazione FF.AA.)
1. Gli oneri previsti dalla tabella A allegata alla legge
14 novembre 2000, n. 331, nonché dalla tabella C
allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 226, sono ridotti
del 15 per cento in ragione d’anno a decorrere dal
2007.
Art. 62
(Potenziamento dell’organico del Comando
Carabinieri per la tutela del lavoro e per la lotta
all’ecomafia e criminalità ambientale)
1. Al fine di potenziare l’attività ispettiva, il Comando
Carabinieri per la tutela del lavoro è incrementato di
60 unità di personale, secondo la Tabella A allegata
alla presente legge, da considerare in soprannumero
rispetto all’organico vigente dell’Arma dei
carabinieri.
2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzato il
ricorso ad arruolamenti straordinari, per un numero
corrispondente di unità di personale, in deroga a

108
quanto previsto dall’art. 39 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni.
3. Nel nuovo contingente è previsto almeno il 50% di
unità già in possesso di esperienza e capacità
operativa nella materia giuslavoristica.
4. Al fine di potenziare gli strumenti per la lotta
all’ecomafia ed alle altre forme di criminalità
organizzata in campo ambientale, anche attraverso
azioni di ricerca operativa e di intelligence, e per
ottimizzare gli interventi di prevenzione e repressione
delle violazioni commesse in danno dell’ambiente sul
territorio nazionale, il Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare è autorizzato ad
avvalersi di strutture specialistiche del Comando dei
Carabinieri per la tutela dell’ambiente, che è a tal fine
autorizzato per l’anno 2007 a ricorrere ad
arruolamenti straordinari fino ad un massimo di 20
unità di personale, da considerare in soprannumero
rispetto all’organico dell’Arma dei carabinieri,
previsto dalle leggi vigenti.
Art. 63
(Trattamento economico dei ministri)
1. Il trattamento economico complessivo dei Ministri
e dei Sottosegretari di Stato, previsto dall’art. 2,
comma 1, della legge 8 aprile 1952, n. 212 e
successive modificazioni, è ridotto del 30% a
decorrere dal 1° gennaio 2007.
Art. 64
(Automatismi stipendiali e misure di contenimento
per i trattamenti accessori dirigenziali)
1. In attesa di una specifica disciplina intesa alla
revisione delle relative strutture retributive,
finalizzata al superamento delle progressioni
economiche articolate in automatismi stipendiali per
anzianità nonché all’introduzione di specifici elementi
di valutazione della produttività, per le categorie di
personale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, che ancora fruiscono di
progressioni stipendiali automatiche, a decorrere dal
1° gennaio 2007 la misura delle classi di stipendio e
degli aumenti periodici biennali previsti dai rispettivi
ordinamenti è ridotta del cinquanta per cento. La

109
riduzione non opera per i ratei maturati al 31
dicembre 2006.
2. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di cui all’art. 34, comma 1, del decreto legge
4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, sono anche disciplinati i criteri
applicativi dell’art. 22-bis, comma 1, della stessa
legge, sulla base dei medesimi principi e modalità. Il
predetto decreto trova applicazione anche nei
confronti del personale di cui all’art. 5, comma 3,
della legge 1 aprile 1981, n. 121, come modificato
dall’art. 11-bis del decreto legge 21 settembre 1987,
n. 307, convertito dalla legge 20 novembre 1987, n.
472, nonché del personale di cui all’art. 65, comma 4,
del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, in
relazione ai trattamenti indennitari comunque
denominati in godimento.
Capo III
INTERVENTI PER IL SISTEMA SCOLASTICO
PER L’UNIVERSITA’ E PER LA RICERCA
Art. 65
(Costituzione fondo scuola)
1. A decorrere dall’anno 2007, al fine di
aumentare l’efficienza e la celerità dei processi di
finanziamento a favore delle scuole statali, sono
istituiti nello stato di previsione del Ministero della
Pubblica Istruzione, in apposita unità previsionale di
base, i seguenti capitoli: “Fondo per le competenze
dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con
esclusione delle spese per stipendi del personale a
tempo indeterminato e determinato” e “Fondo per il
funzionamento delle istituzioni scolastiche”. Ai
predetti fondi affluiscono gli stanziamenti dei capitoli
iscritti nelle unità previsionali di base dello stato di
previsione del Ministero della Pubblica Istruzione,
denominate “strutture scolastiche” e “interventi
integrativi disabili”, nonché gli stanziamenti iscritti
nel centro di responsabilità “Programmazione

110
ministeriale e gestione ministeriale del bilancio”
destinati ad integrare i fondi stessi. Con decreto del
Ministro della Pubblica Istruzione sono stabiliti i
criteri e i parametri per l’assegnazione diretta alle
istituzioni scolastiche delle risorse di cui al presente
comma. Al fine di avere la completa conoscenza delle
spese effettuate da parte delle istituzioni scolastiche, a
valere sulle risorse finanziarie derivanti dalla
costituzione dei predetti fondi, il Ministero della
Pubblica Istruzione porrà in essere una specifica
attività di monitoraggio.
Art. 66
(Interventi per il rilancio della scuola pubblica)
1. Per meglio qualificare il ruolo e l’attività
dell’Amministrazione scolastica attraverso misure e
investimenti, anche di carattere strutturale, che
consentano il razionale utilizzo della spesa e diano
maggiore efficacia ed efficienza al sistema
dell’istruzione, con uno o più decreti del Ministro della
pubblica istruzione, sono adottati interventi
concernenti:
a) nel rispetto della normativa vigente, la revisione a
decorrere dall’anno scolastico 2007/2008, dei criteri e
dei parametri per la formazione delle classi al fine di
valorizzare la responsabilità dell’amministrazione e
delle istituzioni scolastiche, individuando obiettivi, da
attribuire ai dirigenti responsabili, articolati per i
diversi ordini e gradi di scuola e le diverse realtà
territoriali, in modo da incrementare il valore medio
nazionale del rapporto alunni/classe dello 0,4.
L’adozione di interventi finalizzati alla prevenzione e al
contrasto degli insuccessi scolastici attraverso la
flessibilità e l’individualizzazione della didattica, anche
al fine di ridurre il fenomeno delle ripetenze;
b) il perseguimento della sostituzione del criterio
previsto dall’articolo 40, comma 3 della legge 27
dicembre 1997, n.449, con l’individuazione di organici
corrispondenti alle effettive esigenze rilevate, tramite
una stretta collaborazione tra Regioni, Ufficio
scolastico regionale, ASL e istituzioni scolastiche,
attraverso certificazioni idonee a definire appropriati
interventi formativi;
c) la definizione di un piano triennale per l’assunzione a
tempo indeterminato di personale docente per gli anni
2007-2009, da verificare annualmente, di intesa con il
Ministero dell’economia e delle finanze e con la

111
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento
per le riforme e l’innovazione nella P.A., circa la
concreta fattibilità dello stesso, per complessive 150
mila unità, al fine di dare adeguata soluzione al
fenomeno del precariato storico e di evitarne la
ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali
gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare
l’età media del personale docente e di definire
contestualmente procedure concorsuali più snelle con
cadenze programmate e ricorrenti. Analogo piano di
assunzioni a tempo indeterminato verrà predisposto per
il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario
(ATA), per complessive 20 mila unità. A seguito della
piena attuazione del piano triennale per le assunzioni a
tempo indeterminato del personale docente, a decorrere
dall’anno scolastico 2010/2011, le graduatorie
permanenti di cui all’art. 1 del D.L. 7 aprile 2004, n. 97,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno
2004, n. 143, cessano di avere efficacia ai fini
dell’accesso ai ruoli nella misura del 50% dei posti a tal
fine annualmente assegnabili ai sensi dell’art. 399 del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come
modificato dall’art. 1, comma 1, della legge 3 maggio
1999, n. 124. Dal medesimo anno scolastico 2010/2011
cessa di avere efficacia la validità delle graduatorie dei
concorsi per titoli ed esami banditi in data antecedente
alla data di entrata in vigore della presente. Con decreto
del Ministro della pubblica istruzione sentito il C.N.P.I.
sarà successivamente disciplinata la valutazione dei
titoli e dei servizi dei docenti inclusi nelle predette
graduatorie ai fini della partecipazione dei futuri
concorsi per esami e titoli. In correlazione alla
predisposizione del piano per l’assunzione a tempo
indeterminato per il personale docente, previsto dalla
presente lettera, è abrogata con effetto dal 1° settembre
2007 la disposizione di cui al punto B. 3) lettera h) della
tabella di valutazione dei titoli allegata al decreto legge
7 aprile 2004, n. 97 convertito con modificazioni dalla
legge 4 giugno 2004, n. 143. E’ fatta salva la
valutazione in misura doppia dei servizi prestati
anteriormente alla predetta data. Ai docenti in possesso
dell’abilitazione in Educazione Musicale, conseguita
entro la data del 2 maggio 2005, data di scadenza dei
termini per l’inclusione nelle graduatorie permanenti
per il biennio 2005/2006 e 2006/2007, privi del
requisito di servizio di insegnamento che, alla data
dell’entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124,
erano inseriti negli elenchi prioritari compilati ai sensi
del decreto del Ministro della pubblica istruzione del 13
febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.

112
102 del 3 maggio 1996, è riconosciuto il diritto
all’iscrizione nel secondo scaglione delle graduatorie
permanenti di Strumento Musicale nella scuola media
previsto dall’articolo 1 comma 2 bis della legge 20
agosto 2001 n. 333;
d) l’attivazione presso gli Uffici scolastici provinciali di
attività di monitoraggio a sostegno delle competenze
dell’autonomia scolastica relativamente alle supplenze
brevi con l’obiettivo di ricondurre gli scostamenti più
significativi delle assenze ai valori medi nazionali;
e) ai fini della compiuta attuazione di quanto previsto
dall’articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, sarà adottato un piano biennale di
formazione per i docenti della scuola primaria, da
realizzarsi negli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009,
finalizzato al conseguimento delle competenze
necessarie per l’insegnamento della lingua inglese. A
tal fine, per un rapido conseguimento dell’obiettivo
saranno attivati corsi di formazione anche a distanza,
integrati da momenti intensivi in presenza;
f) il miglioramento dell’efficienza ed efficacia degli
attuali ordinamenti dell’istruzione professionale anche
attraverso la riduzione, a decorrere dall’anno scolastico
2007/2008, dei carichi orari settimanali delle lezioni,
secondo criteri di maggiore flessibilità, di più elevata
professionalizzazione e di funzionale collegamento con
il territorio.
2. Il decreto concernente la materia di cui alla
lettera a) è adottato di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze; quello concernente la
materia di cui alla lettera c) è adottato di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro
per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione. Il decreto concernente la materia di
cui alla lettera b) è adottato d’intesa con il Ministro
della salute.
3. La tabella di valutazione prevista dall’articolo 1,
comma 1 del decreto legge 7 aprile 2004, n. 97
convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004
n. 143, è definita con decreto del Ministro della
pubblica istruzione, sentito il Consiglio Nazionale della
Pubblica Istruzione. Tale decreto viene adottato, a
decorrere dal biennio 2007/2008 - 2008/2009, in
occasione degli aggiornamenti biennali delle
graduatorie permanenti di cui all’articolo 401 del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive
modificazioni. Sono fatte salve le valutazioni dei titoli
conseguiti anteriormente e già riconosciuti nelle

113
graduatorie permanenti relative al biennio 2005/2006 –
2006/2007. Sono ridefinite, in particolare, le
disposizioni riguardanti la valutazione dei titoli previsti
dal punto C11 della predetta tabella. Ai fini di quanto
previsto dal precedente periodo, con il medesimo
decreto sono definiti criteri e requisiti per
l’accreditamento delle strutture formative e dei corsi.
4. Ai fini di quanto previsto dall’articolo 35,
comma 5, 3° periodo della legge 27 dicembre 2002, n.
289, il Ministro per le riforme e innovazioni della
pubblica amministrazione predispone, di concerto con il
Ministro della pubblica istruzione un piano organico di
mobilità, relativamente al personale docente
permanentemente inidoneo ai compiti di insegnamento
e collocato fuori ruolo. Detto piano, da definirsi entro il
30 giugno 2007, terrà conto prioritariamente dei posti
vacanti, presso gli uffici dell’amministrazione
scolastica , nonché presso le amministrazioni pubbliche
in cui possono essere meglio utilizzate le
professionalità del predetto personale. In connessione
con la realizzazione di detto piano, il termine di cui
all’art. 35, comma 5, ultimo periodo, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, è prorogato di un anno ovvero
fino al 31 dicembre 2008.
5. Il Ministro della pubblica istruzione predispone
uno specifico piano di riconversione professionale del
personale docente in soprannumero sull’organico
provinciale, finalizzato all’assorbimento del medesimo
personale. La riconversione, obbligatoria per i docenti
interessati, è finalizzata alla copertura dei posti di
insegnamento per materie affini e dei posti di
laboratorio compatibili con l’esperienza professionale
maturata, nonché all’acquisizione del titolo di
specializzazione per l’insegnamento sui posti di
sostegno. L’assorbimento del personale di cui al
presente comma trova completa attuazione entro l’anno
scolastico 2007/2008.
6. Allo scopo di sostenere l’autonomia delle
istituzioni scolastiche nella dimensione dell’Unione
europea ed i processi di innovazione e di ricerca
educativa delle medesime istituzioni nonché per
favorirne l’interazione con il territorio è istituita, presso
il Ministero della pubblica istruzione ai sensi degli
articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n.300 la ”Agenzia nazionale per lo sviluppo
dell’autonomia scolastica”, di seguito denominata
“Agenzia”, avente sede a Firenze, articolata, anche a

114
livello periferico, in nuclei allocati presso gli Uffici
scolastici regionali ed in raccordo con questi ultimi con
le seguenti funzioni:
a) ricerca educativa e consulenza pedagogico –
didattica;
b) formazione e aggiornamento del personale della
scuola;
c) attivazione di servizi di documentazione pedagogica,
didattica e di ricerca e sperimentazione;
d) partecipazione alle iniziative internazionali nelle
materie di competenza;
e) collaborazione alla realizzazione delle misure di
sistema nazionali in materia di istruzione per gli adulti e
di istruzione e formazione tecnica superiore;
f) collaborazione con le Regioni e gli enti locali.
7. L’organizzazione dell’Agenzia, con
articolazione centrale e periferica, è definita con
regolamento adottato ai sensi dell’articolo 8, comma 4
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
L’Agenzia subentra nelle funzioni e nei compiti
attualmente svolti dagli istituti regionali di ricerca
educativa (IRRE) e dall’Istituto nazionale di
documentazione e ricerca educativa (INDIRE), che
vengono contestualmente soppressi. Al fine di
assicurare l’avvio delle attività dell’Agenzia, e in attesa
della costituzione degli organi previsti dagli articoli 8 e
9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro della pubblica istruzione, nomina uno o più
commissari straordinari. Con il regolamento di cui al
presente comma è individuata la dotazione organica del
personale dell’Agenzia e delle sue articolazioni
territoriali nel limite complessivo del 50% dei
contingenti di personale già previsti per l’INDIRE e per
gli IRRE, che in fase di prima attuazione, per il periodo
contrattuale in corso, conserva il trattamento giuridico
ed economico in godimento. Il predetto regolamento
disciplinerà, altresì, le modalità di stabilizzazione,
attraverso prove selettive, dei rapporti di lavoro
esistenti anche a titolo precario, purché costitute
mediante procedure selettive di natura concorsuale.
8. Al fine di potenziare la qualificazione scientifica
nonché l’autonomia amministrativa dell’Istituto
Nazionale per la valutazione del sistema educativo di
istruzione e formazione (INVALSI) di cui al decreto
legislativo 19 novembre 2004, n. 286 sono apportate, al
medesimo decreto legislativo, le seguenti
modificazioni, senza oneri aggiuntivi a carico del
Bilancio dello Stato:

115
a) l’art. 4 è così sostituito:
“1. Gli organi dell’Istituto sono :
1) il Presidente
2) il Comitato di indirizzo
3) il Collegio dei Revisori”;
b) all’articolo 5, il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Il Presidente è scelto tra persone di alta
qualificazione scientifica e con adeguata conoscenza
dei sistemi di istruzione e formazione e dei sistemi di
valutazione in Italia ed all’estero ed è nominato con
decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su
designazione del Ministro tra una terna di nominativi
proposti dal Comitato di indirizzo dell’Istituto fra i
propri componenti. L’incarico ha durata triennale ed è
rinnovabile, con le medesime modalità, per un ulteriore
triennio”.
c) all’articolo 6, il comma 1 è sostituito dal seguente:
“ 1. Il Comitato di indirizzo è composto dal
Presidente e da otto membri, nel rispetto del principio
di pari opportunità, dei quali non più di quattro
provenienti dal mondo della scuola. Gli otto membri
sono scelti dal Ministro tra esperti nei settori di
competenza dell’Istituto, sulla base di una indicazione
di candidati effettuata da un’apposita commissione
previo avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana finalizzato all’acquisizione
dei curricola. La commissione esaminatrice, nominata
dal Ministro, è composta da tre membri compreso il
Presidente, dotati delle necessarie competenze
amministrative e scientifiche.
d) L’istituto nazionale per la valutazione del sistema
educativo di istruzione e formazione (INVALSI) fermo
restando quanto previsto dall’articolo 20 del contratto
collettivo relativo al personale dell’area V della
dirigenza pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 5
maggio 2006 e nel rispetto delle prerogative del
dirigente generale dell’Ufficio scolastico regionale,
sulla base delle indicazione del Ministro della pubblica
istruzione assume i seguenti compiti:
- formula al Ministro della pubblica istruzione
proposte per la piena attuazione del sistema di
valutazione dei dirigenti scolastici;
- definisce le procedure da seguire per la
valutazione dei dirigenti scolastici;

116
- formula proposte per la formazione dei
componenti del Team di valutazione;
- realizza il monitoraggio sullo sviluppo e sugli esiti
del sistema di valutazione
9. Le procedure concorsuali di reclutamento del
personale, di cui alla dotazione organica definita dalla
tabella A allegata al decreto legislativo 19 novembre
2004, n. 286, devono essere espletate entro sei mesi
dalla indizione dei relativi bandi, con conseguente
assunzione con contratto a tempo indeterminato dei
rispettivi vincitori.
10. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Presidente ed i componenti del
Comitato direttivo dell’INVALSI di cui al decreto
legislativo 19 novembre 2004, n. 286, cessano
dall’incarico. In attesa della costituzione dei nuovi
organi di cui al comma 8, lett. b) e c), il Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro,
nomina uno o più commissari straordinari.
11. Il riscontro di regolarità amministrativa e
contabile presso le istituzioni scolastiche statali è
effettuato da due revisori dei conti nominati dal
Ministro dell’economia e delle finanze e dal Ministro
della pubblica istruzione con riferimento agli ambiti
territoriali scolastici. La minore spesa derivante
dall’attuazione del precedente periodo, resta a
disposizione delle istituzioni scolastiche medesime.
12. Con regolamento da emanare ai sensi
dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400 e successive modificazioni, sono definite
le modalità delle procedure concorsuali per il
reclutamento dei dirigenti scolastici secondo i
seguenti principi: cadenza triennale del concorso su
tutti i posti vacanti nel triennio; unificazione dei tre
settori di dirigenza scolastica; accesso aperto al
personale docente ed educativo delle istituzioni
scolastiche ed educative statali, in possesso di laurea,
che abbia maturato dopo la nomina in ruolo, un
servizio effettivamente prestato di almeno cinque
anni; previsione di una preselezione mediante prove
oggettive di carattere culturale e professionale, in
sostituzione dell’attuale preselezione per titoli;
svolgimento di una o più prove scritte, cui sono
ammessi tutti coloro che superano la preselezione;
effettuazione di una prova orale; valutazione dei titoli;
formulazione della graduatoria di merito; periodo di
formazione e tirocinio, di durata non superiore a
quattro mesi, nei limiti dei posti messi a concorso,

117
con conseguente abrogazione dell’aliquota aggiuntiva
del 10%. Con effetto dalla data di entrata in vigore del
regolamento previsto dal presente comma sono
abrogate le disposizioni vigenti con esso
incompatibili, la cui ricognizione è affidata al
regolamento medesimo.
13. In attesa dell’emanazione del regolamento di cui
al comma 12 si procede alla nomina sui posti previsti
dal bando di concorso ordinario a dirigente scolastico
indetto con decreto direttoriale del 22 novembre 2004
e, ove non sufficienti, sui posti vacanti e disponibili
relativi agli anni scolastici 2007/08 e 2008/09, dei
candidati del precitato concorso che abbiano superato
le prove di esame propedeutiche alla fase della
formazione prevista dal predetto corso - concorso e
abbiano concluso in maniera utile la fase della
formazione con la produzione da parte degli stessi di
una relazione finale e il rilascio di un attestato
positivo da parte del direttore del corso, senza
effettuazione dell’esame finale previsto dal bando
medesimo. Successivamente si procede sui posti
vacanti e disponibili relativi al medesimo periodo,
alla nomina degli altri candidati che abbiano superato
le prove di esame propedeutiche al corso di
formazione del predetto concorso ma non vi abbiano
partecipato perché non utilmente collocati nelle
relative graduatorie; questi ultimi dovranno tuttavia
preliminarmente partecipare con esito positivo ad un
apposito corso di formazione che verrà indetto
dall’amministrazione con le medesime modalità di cui
sopra. Le nomine di cui al presente comma, fermo
restando il regime autorizzatorio in materia di
assunzioni di cui all’articolo 39, comma 3-bis, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, vengono conferite
secondo l’ordine della graduatoria di selezione al
corso di formazione.
14. Dall’attuazione del presente articolo devono
conseguire economie di spesa per un importo
complessivo non inferiore ad euro 448,20 milioni, per
l’anno 2007, euro 1.324,50 milioni per l’anno 2008 ed
euro 1.402,20 milioni a decorrere dall’anno 2009.
Art. 67
(clausola di salvaguardia)
1. Al fine di garantire l’ effettivo conseguimento
degli obiettivi di risparmio di cui agli articoli 47 e 66,

118
in caso di accertamento di minori economie, si
provvede:
a) relativamente all’ art. 47, alla riduzione delle
dotazioni di bilancio, relative ai trasferimenti agli enti
pubblici, ivi comprese quelle determinate ai sensi
dell’ articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e
integrazioni, in maniera lineare, fino a concorrenza
degli importi indicati dal comma 2 del predetto
articolo;
b) relativamente all’ art. 66, a ridurre le dotazioni
complessive di bilancio del Ministero della Pubblica
Istruzione, ad eccezione di quelle relative alle
competenze spettanti al personale della Scuola, in
maniera lineare, fino a concorrenza degli importi
indicati dal comma 14 del predetto articolo.
Art. 68
(Altri interventi a favore del sistema dell’istruzione)
1. L’istruzione impartita per almeno dieci anni è
obbligatoria ed è finalizzata a consentire il
conseguimento di un titolo di studio di scuola
secondaria superiore o di una qualifica professionale
di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno
di età. L’età per l’accesso al lavoro è
conseguentemente elevata da quindici a sedici anni.
Resta fermo il regime di gratuità ai sensi dell’articolo
28, comma 1 e dell’articolo 30, comma 2 ultimo
periodo del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.
227. L’adempimento dell’obbligo di istruzione deve
consentire, una volta conseguito il titolo di studio
conclusivo del primo ciclo, l’acquisizione dei saperi e
delle competenze previste dai curricola relativi ai
primi due anni degli istituti di istruzione secondaria
superiore, sulla base di un apposito decreto adottato
dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi
dell’articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988,
n. 400. Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento
generali e specifici previsti dai predetti curricola,
possono essere concordati tra il Ministero della
pubblica istruzione e le singole Regioni percorsi e
progetti che, fatta salva l’autonomia delle istituzioni
scolastiche, siano in grado di prevenire e contrastare
la dispersione e di favorire il successo
nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione. Le
strutture formative che concorrono alla realizzazione
dei predetti percorsi e progetti devono essere inserite
in un apposito elenco predisposto con decreto del
Ministro della pubblica istruzione. Il predetto decreto

119
è redatto sulla base di criteri predefiniti con decreto
del Ministro della pubblica istruzione, sentita la
Conferenza Stato-Regioni di cui al decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281. Sono fatte salve le
competenze delle Regioni a statuto speciale e delle
Province autonome di Trento e di Bolzano, in
conformità ai rispettivi statuti e relative norme di
attuazione, nonché alla legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3. L’innalzamento dell’obbligo di istruzione
decorre dall’anno scolastico 2007-2008.
2. Fino alla attuazione di quanto previsto dal
comma precedente, proseguono i percorsi
sperimentali di istruzione e formazione professionale
di cui all’articolo 28 del decreto legislativo 17 ottobre
2005, n. 226. Restano, pertanto confermati i
finanziamenti destinati dalla normativa vigente alla
realizzazione dei predetti percorsi da parte delle
strutture accreditate dalle Regioni sulla base dei
criteri generali definiti con decreto adottato dal
Ministro della pubblica istruzione di concerto con il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa
intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Dette risorse, per
una quota non superiore al 3%, sono destinate alle
misure nazionali di sistema, ivi compreso il
monitoraggio e la valutazione.
3. Per l’attivazione dei piani di edilizia
scolastica di cui all’articolo 4 della legge 11 gennaio
1996, n. 23 e successive modificazioni, è autorizzata
la spesa di euro 50 milioni per l’anno 2007 e 100
milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Il 50%
delle risorse assegnate annualmente ai sensi del
precedente periodo è destinato al completamento
delle attività di messa in sicurezza e di adeguamento a
norma degli edifici scolastici da parte dei competenti
Enti locali. Per tali finalità, le Regioni e gli Enti locali
concorrono, rispettivamente, nella misura di un terzo
della quota predetta, nella predisposizione dei piani di
cui all’articolo 4 della medesima 11 gennaio 1996,
n. 23. Per il completamento delle opere di messa in
sicurezza e adeguamento a norma, le Regioni possono
fissare un nuovo termine di scadenza al riguardo,
comunque non successivo al 31 dicembre 2009,
decorrente dalla data di sottoscrizione dell’accordo
denominato patto per la sicurezza tra Ministero della
Pubblica Istruzione, regione ed enti locali della
medesima regione.
4. Nella logica degli interventi per il
miglioramento delle misure di prevenzione di cui al

120
decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, il
Consiglio di indirizzo e di vigilanza dell’INAIL
definisce, in via sperimentale per il triennio 2007-
2009, d’intesa con il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, con il Ministro della pubblica
istruzione e con gli enti locali competenti, indirizzi
programmatici per la promozione ed il finanziamento
di progetti degli istituti di istruzione secondaria di
primo e secondo grado per l’abbattimento delle
barriere architettoniche e/o l’adeguamento delle
strutture alle vigenti disposizioni in tema di sicurezza
e igiene del lavoro. Il Consiglio di indirizzo e di
vigilanza determina altresì l’entità delle risorse da
destinare annualmente alle finalità di cui sopra,
utilizzando a tal fine anche le risorse che si rendessero
disponibili a conclusione delle iniziative di attuazione
dell’art. 24 del decreto legislativo n. 38/2000. Sulla
base degli indirizzi definiti, il Consiglio di
amministrazione dell’INAIL definisce i criteri e le
modalità per l’approvazione dei singoli progetti e
provvede all’approvazione dei finanziamenti dei
singoli progetti.
5. Al fine di favorire ampliamenti dell’offerta
formativa e una piena fruizione degli ambienti e delle
attrezzature scolastiche, anche in orario diverso da
quello delle lezioni, in favore degli alunni, dei loro
genitori e, più in generale, della popolazione
giovanile e degli adulti, il Ministro della pubblica
istruzione definisce, secondo quanto previsto
dall’articolo 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 marzo 1999, n.275, criteri e parametri
sulla base dei quali sono attribuite le relative risorse
alle istituzioni scolastiche.
6. La gratuità parziale dei libri di testo di cui
all’articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre
1998, n.448, è estesa agli studenti del primo e del
secondo anno dell’istruzione secondaria superiore Nei
limiti delle disponibilità di cui al comma 11. Il
disposto del comma 3 del medesimo articolo 27 si
applica anche per il primo e per il secondo anno
dell’istruzione secondaria superiore e, si applica
altresì, limitatamente all’individuazione dei criteri per
la determinazione del prezzo massimo complessivo
della dotazione libraria, agli anni successivi al
secondo. Le istituzioni scolastiche, le reti di scuole e
le associazioni dei genitori sono autorizzate al
noleggio di libri scolastici agli studenti e ai loro
genitori.

121
7. Per far fronte alla crescente domanda di
servizi educativi per i bambini al di sotto dei tre anni
di età, verranno attivati, previo accordo in sede di
Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997 n. 281, progetti tesi
all’ampliamento qualificato dell’offerta formativa
rivolta a bambini dai 24 ai 36 mesi di età, anche
mediante la realizzazione di iniziative sperimentali
improntate a criteri di qualità pedagogica, flessibilità,
rispondenza alle caratteristiche della specifica fascia
di età. I nuovi servizi possono articolarsi secondo
diverse tipologie, con priorità per quelle modalità che
si qualificano come sezioni sperimentali aggregate
alla scuola dell’infanzia, per favorire un’effettiva
continuità del percorso formativo lungo l’asse
cronologico 0-6 anni. Il Ministero della pubblica
istruzione concorre alla realizzazione delle sezioni
sperimentali attraverso un progetto nazionale di
innovazione ordinamentale di cui all’articolo 11 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo
1999, n. 275 e assicura specifici interventi formativi
per il personale docente e non docente che chiede di
essere utilizzato nei nuovi servizi. A tal fine vengono
utilizzate annualmente le risorse previste dall’articolo
7, comma 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53,
destinate al finanziamento dell’articolo 2, comma 1,
lett. e) ultimo periodo della medesima legge.
L’articolo 2 del decreto legislativo 19 febbraio 2004,
n. 59 è abrogato.
8. A partire dal 2007 il sistema dell’istruzione e
della formazione tecnica superiore (IFTS), di cui
all’articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e
successive modificazioni, è riorganizzato nel quadro
del potenziamento dell’alta formazione professionale
e delle misure per valorizzare la filiera tecnico
scientifica, secondo le linee guida adottate con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro della pubblica istruzione
formulata di concerto con il Ministro del lavoro e
delle previdenza sociale e con il Ministro per lo
sviluppo economico, previa intesa in sede di
Conferenza Unificata ai sensi del decreto legislativo
28 agosto 1997, n.281.
9. Ferme restando le competenze delle Regioni e
degli Enti locali in materia, in relazione agli obiettivi
fissati dall’Unione Europea, allo scopo di far
conseguire più elevati livelli di istruzione alla
popolazione adulta, anche immigrata con particolare
riferimento alla conoscenza della lingua italiana, i

122
centri territoriali permanenti per l’educazione degli
adulti e i corsi serali, funzionanti presso le istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado, sono riorganizzati
su base provinciale e articolati in reti territoriali e
ridenominati “Centri provinciali per l’istruzione degli
adulti”. Ad essi è attribuita autonomia amministrativa,
organizzativa e didattica, con il riconoscimento di un
proprio organico distinto da quello degli ordinari
percorsi scolastici, da determinarsi in sede di
contrattazione collettiva nazionale, nei limiti del
numero delle autonomie scolastiche istituite in
ciascuna regione e delle attuali disponibilità
complessive di organico. Alla riorganizzazione di cui
al comma 1, si provvede con decreto del Ministro
della pubblica istruzione, sentita la Conferenza
Unificata a norma del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281.
10. Per gli anni 2007, 2008 e 2009, è destinata la
spesa di 30 milioni di euro, da iscriversi nello stato di
previsione del Ministero della pubblica istruzione,
con lo scopo di dotare le scuole di ogni ordine e grado
delle innovazioni tecnologiche necessarie al miglior
supporto delle attività didattiche.
11. Per gli interventi previsti dai precedenti commi,
con esclusione del comma 3, è autorizzata la spesa di
euro 220 milioni a decorrere dall’anno 2007. Su
proposta del Ministro della pubblica istruzione, sono
disposte, dal Ministro dell’economia e delle finanze,
le variazioni di bilancio per l’assegnazione delle
risorse agli interventi previsti dal presente articolo.
12. Al fine di dare il necessario sostegno alla
funzione pubblica svolta dalle scuole paritarie
nell’ambito del sistema nazionale di istruzione, a
decorrere dall’anno 2007, gli stanziamenti, iscritti
nelle unità previsionali di base denominate “scuole
non statali” dello stato di previsione del Ministero
della pubblica istruzione, sono incrementati
complessivamente di euro 100 milioni, da destinarsi
prioritariamente alle scuole dell’infanzia.
Art. 69
(Università e principali enti pubblici di ricerca)
1. Il sistema universitario concorre alla realizzazione
degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio
2007-2009, garantendo che il fabbisogno finanziario,
riferito alle università statali, ai dipartimenti e a tutti
gli altri centri con autonomia finanziaria e contabile,

123
da esso complessivamente generato in ciascun anno
non sia superiore al fabbisogno determinato a
consuntivo nell’esercizio precedente, incrementato
del 3 per cento. Il Ministro dell’università e della
ricerca procede annualmente alla determinazione del
fabbisogno finanziario programmato per ciascun
ateneo, sentita la Conferenza permanente dei rettori
delle università italiane, tenendo conto degli obiettivi
di riequilibrio nella distribuzione delle risorse e delle
esigenze di razionalizzazione del sistema
universitario, garantendo l’equilibrata distribuzione
delle opportunità formative .
2. Il Consiglio nazionale delle ricerche, l’Agenzia
spaziale italiana, l’Istituto nazionale di fisica
nucleare, l’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e
l’ambiente, il Consorzio per l’area di ricerca
scientifica e tecnologica di Trieste e l’Istituto
nazionale di geofisica e vulcanologia concorrono alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il
triennio 2007-2009, garantendo che il fabbisogno
finanziario complessivamente generato in ciascun
anno non sia superiore al fabbisogno determinato a
consuntivo nell’esercizio precedente incrementato del
4 per cento annuo.
3. Il fabbisogno di ciascun ente di ricerca di cui al
comma 2 è determinato annualmente nella misura
inferiore tra il fabbisogno programmato e quello
realizzato nell’anno precedente incrementato del tasso
di crescita previsto dal comma 2. Con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta
del Ministro dell’università e della ricerca e del
Ministro dello sviluppo economico, possono essere
introdotte modifiche al fabbisogno annuale spettante a
ciascun ente di ricerca ai sensi del presente comma,
previa compensazione con il fabbisogno annuale degli
altri enti di ricerca e comunque nei limiti del
fabbisogno complessivo programmato e possono
essere altresì determinati i pagamenti annuali che non
concorrono al consolidamento del fabbisogno
programmato per ciascun ente di ricerca, derivanti da
accordi di programma e convenzioni per effetto dei
quali gli enti medesimi agiscono in veste di attuatori
dei programmi ed attività per conto e nell’interesse
dei ministeri che li finanziano.
4. Per il triennio 2007-2009 continua ad applicarsi la
normativa recata dall’articolo 3, comma 5, della legge
24 dicembre 2003, n. 350.

124
5. Il fabbisogno finanziario annuale determinato per
il sistema universitario statale dal comma 1 e per i
principali enti pubblici di ricerca dal comma 2 del
presente articolo, è incrementato degli oneri
contrattuali del personale limitatamente a quanto
dovuto a titolo di competenze arretrate.
Art. 70
(Disposizioni in tema di personale delle
università e degli enti di ricerca)
1. Per gli anni 2008 e 2009 le università
statali e gli enti di ricerca pubblici possono
procedere ad assunzioni di personale con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato entro il limite
dell’80 per cento delle proprie entrate correnti
complessive, come risultanti dal bilancio
consuntivo dell’anno precedente, purché entro il
limite delle cessazioni dei rapporti di lavoro a
tempo indeterminato complessivamente
intervenute nel precedente anno. Nel rispetto dei
predetti vincoli, con decreto del Ministro
dell’università e della ricerca, sentita la CRUI,
vengono definite, le percentuali di assunzioni da
destinare ai ricercatori universitari.
2. è fatto salvo quanto previsto dall’articolo 57,
comma 5, comunque nei limiti delle cessazioni di
cui al comma 1.
3. Nell’anno 2007, gli enti di cui al comma 1
possono avviare procedure, anche concorsuali,
volte alla costituzione di rapporti di lavoro a
tempo indeterminato, la cui costituzione effettiva
non può comunque intervenire in data antecedente
al 1° gennaio 2008, fermi i limiti di cui al comma
1 riferiti all’anno 2006.
4. Ai fini dell’applicazione dei commi 1 e 2,
sono fatte salve le assunzioni conseguenti a bandi
di concorso già pubblicati ovvero a procedure già
avviate alla data del 30 settembre 2006 e i rapporti
di lavoro costituiti all’esito dei medesimi sono
computati ai fini dell’applicazione dei predetti
commi.
5. In aggiunta a quanto previsto dai commi 1,
2 e 3, entro il 31 marzo 2007, il Ministro
dell’università e della ricerca, sentiti il CUN e la

125
CRUI, bandisce un piano straordinario di
assunzione di ricercatori mediante attribuzione
dell’idoneità scientifica nazionale, definendone il
numero complessivo e le modalità procedimentali
con particolare riferimento agli ambiti disciplinari
e ai criteri di valutazione dei titoli scientifici,
didattici e dell’attività di ricerca.
6. All’onere derivante dal comma 4, si
provvede nel limite di 20 milioni per l’anno 2007,
40 milioni per l’anno 2008 e 80 milioni a
decorrere dall’anno 2009.
Art. 71
(Divieto temporaneo di istituire nuove facoltà e corsi
di studio)
1. Per gli anni dal 2007 al 2009 incluso, è fatto
divieto alle università statali e non statali, autorizzate
a rilasciare titoli accademici aventi valore legale, di
istituire ed attivare facoltà e corsi di studio in sedi
diverse da quella ove l’ateneo ha la sede legale e
amministrativa.
2. Per le facoltà e i corsi di studio già funzionanti
alla data di entrata in vigore della presente legge in
sedi didattiche diverse da quelle di cui al comma 1, i
competenti organi statutari procedono alla modifica
ed integrazione delle convenzioni stipulate con gli
enti locali e con gli altri enti pubblici e privati
sottoscrittori, in modo da assicurare, per un numero di
anni non inferiore a venti, il funzionamento ordinario
delle facoltà e dei corsi stessi in termini di risorse
finanziarie, strumentali e di strutture edilizie.
3. Le convenzioni, di cui al comma 2, sono
trasmesse al Ministero dell’università e della ricerca
entro il 31 dicembre 2007 per l’acquisizione del
parere di congruità del Comitato Nazionale di
Valutazione del Sistema Universitario. In mancanza
di trasmissione o in caso di parere negativo, i corsi di
studio sono disattivati a decorrere dall’anno
accademico successivo a quello in cui è intervenuta la
valutazione, fermo restando il diritto, per gli studenti
iscritti, di completare il corso entro la durata legale
dello stesso.
Capo IV

126
ENTI TERRITORIALI
Art. 72
(Effetti sui saldi di finanza pubblica)
1. Dall’attuazione delle disposizioni
contenute nel presente Capo derivano i seguenti
effetti sui saldi di finanza pubblica,
rispettivamente in termini di:
a) saldo netto da finanziare 1.622 milioni per il
2007, milioni 28 per il 2008 e milioni 16 per
il 2009;
b) fabbisogno del settore pubblico milioni 4.409
per il 2007, milioni 4.948 per il 2008 e milioni
5.436 per il 2009;
c) indebitamento netto della P.A milioni 4.409
per il 2007, milioni 4.948 per il 2008 e milioni
5.436 per il 2009.
Art. 73
(Patto di stabilità interno per le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano)
1. Ai fini della tutela dell’unità economica della
Repubblica le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano concorrono alla realizzazione
degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio
2007-2009 con il rispetto delle disposizioni di cui ai
seguenti commi, che costituiscono principi
fondamentali del coordinamento della finanza
pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e
119, secondo comma, della Costituzione.
2. A decorrere dall’anno 2007 è avviata una
sperimentazione, con le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano indicate dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, finalizzata ad assumere, quale base di
riferimento per il patto di stabilità interno, il saldo
finanziario. I criteri di definizione del saldo e le
modalità di sperimentazione sono definiti con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la
predetta Conferenza.

127
3. In attesa dei risultati della sperimentazione di cui al
comma 2, per il triennio 2007-2009, il complesso
delle spese finali di ciascuna regione a statuto
ordinario, determinato ai sensi del comma 4, non può
essere superiore, per l’anno 2007, al corrispondente
complesso di spese finali dell’anno 2005 diminuito
del 1,8 per cento e, per gli anni 2008 e 2009, non può
essere superiore al complesso delle corrispondenti
spese finali dell’anno precedente aumentato,
rispettivamente, dello 2,5 per cento e del 2,4 per
cento, nel rispetto del patto di stabilità interno.
4. Il complesso delle spese finali è determinato dalla
somma delle spese correnti ed in conto capitale, al
netto delle:
a. spese per la sanità, cui si applica la specifica
disciplina di settore;
b. spese per la concessione di crediti.
5. Le spese finali sono determinate sia in termini di
competenza che di cassa; con riferimento alla
competenza, le spese finali si calcolano assumendo i
dati di competenza per le spese correnti e quelli di
cassa per le spese in conto capitale.
6. Per gli esercizi 2007, 2008 e 2009, le regioni a
statuto speciale e le province autonome di Trento e di
Bolzano concordano, entro il 31 marzo di ciascun
anno, con il Ministro dell’economia e delle finanze il
livello complessivo delle spese correnti e in conto
capitale, nonché dei relativi pagamenti, in coerenza
con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo
2007-2009; a tal fine, entro il 31 gennaio di ciascun
anno il Presidente dell’ente trasmette la proposta di
accordo al Ministro dell’economia e delle finanze. In
caso di mancato accordo si applicano le disposizioni
stabilite per le regioni a statuto ordinario. Per gli enti
locali dei rispettivi territori provvedono alle finalità di
cui all’articolo 73, le regioni a statuto speciale e le
province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi
delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi
statuti di autonomia e dalle relative norme di
attuazione. Qualora le predette regioni e province
autonome non provvedano, entro il 31 marzo di
ciascun anno, si applicano, per gli enti locali dei
rispettivi territori, le disposizioni previste per gli altri
enti locali dall’articolo 73.
7. Le regioni a statuto speciale e le province
autonome concorrono al riequilibrio della finanza
pubblica, oltre che nei modi stabiliti dal comma 6,

128
anche con misure finalizzate a produrre un risparmio
per il bilancio dello Stato, in misura proporzionale
all’incidenza della finanza di ciascuna regione a
statuto speciale o provincia autonoma sulla finanza
regionale e locale complessiva, anche mediante
l’assunzione dell’esercizio di funzioni statali,
attraverso l’emanazione, entro il 31 marzo 2007 e con
le modalità stabilite dai rispettivi statuti, di specifiche
norme di attuazione statutaria; tali norme di
attuazione precisano le modalità e l’entità dei risparmi
per il bilancio dello Stato da ottenere in modo
permanente o comunque per annualità definite.
8. Resta ferma la facoltà delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano di
estendere le regole del patto di stabilità interno nei
confronti dei loro enti ed organismi strumentali.
9. Il limite di indebitamento di cui all’articolo 10,
secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281,
come modificato dall’articolo 23, comma 1, del
decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76 è ridotto dal
25 per cento al 20 per cento. Le regioni a statuto
speciale e le province autonome di Trento e Bolzano
rideterminano il limite del proprio indebitamento in
coerenza con la riduzione disposta per le regioni a
statuto ordinario.
10. Ai fini del rispetto del principio del
coordinamento della finanza pubblica, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano
autorizzano le proprie strutture sanitarie alla
contrazione di mutui e al ricorso ad altre forme di
indebitamento, secondo quanto stabilito dall’articolo
3, commi da 16 a 21, della legge 30 dicembre 2004, n.
311 fino ad un ammontare complessivo delle relative
rate, per capitale ed interessi, non superiore al 15%
delle entrate proprie correnti di tali strutture. Le
regioni e le province autonome sono tenute ad
adeguare i rispettivi ordinamenti; è fatta comunque
salva la facoltà di prevedere un limite inferiore
all’indebitamento
11. Sulla base degli esiti della sperimentazione di cui
al comma 2, si procede, anche nei confronti di una
sola o più regioni o province autonome, a ridefinire
legislativamente le regole del patto di stabilità interno
e l’anno di prima applicazione delle regole.
12 Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al
patto di stabilità interno, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano trasmettono
trimestralmente al Ministero dell’economia e delle

129
finanze – dipartimento della ragioneria generale dello
Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di
riferimento, utilizzando il sistema web appositamente
previsto per il patto di stabilità interno nel sito
www.pattostabilita.rgs.tesoro.it, le informazioni
riguardanti sia la gestione di competenza - come
definita nel comma 5 - che quella di cassa, attraverso
un prospetto e con le modalità definiti con decreto del
predetto Ministero sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.
13. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del
patto di stabilità interno, ciascuna regione e provincia
autonoma è tenuta ad inviare - entro il termine
perentorio del 31 marzo dell’anno successivo a quello
di riferimento - al Ministero dell’economia e delle
finanze, dipartimento della ragioneria generale dello
Stato, una certificazione, sottoscritta dal
rappresentante legale dell’ente e dal responsabile del
servizio finanziario secondo un prospetto e con le
modalità definite dal decreto di cui al comma 12.
14. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità
interno relativo agli anni 2007-2009, accertato con la
procedura di cui al comma 13, il Presidente del
Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’articolo 8, comma
1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, diffida la
regione ad adottare i necessari provvedimenti entro il
31 maggio dell’anno successivo a quello di
riferimento. Detti provvedimenti devono essere
comunicati al Ministero dell’economia e delle
finanze, dipartimento della ragioneria generale dello
Stato, entro la medesima data, con le modalità
definite dal decreto di cui al comma 12. Qualora
l’ente non adempia, il presidente della regione, in
qualità di commissario ad acta, adotta entro il 30
giugno i necessari provvedimenti che devono essere
comunicati, entro la medesima data, con le stesse
modalità innanzi indicate. Allo scopo di assicurare al
contribuente l’informazione necessaria per il corretto
adempimento degli obblighi tributari, il Ministero
dell’economia e delle finanze, dipartimento della
ragioneria generale dello Stato, cura la pubblicazione
sul sito informatico degli elenchi contenenti le regioni
che non hanno rispettato il patto di stabilità interno,
quelle che hanno adottato opportuni provvedimenti e
quelle per le quali i commissari ad acta non hanno
inviato la prescritta comunicazione.

130
15 Decorso inutilmente il termine del 30 giugno,
nella regione interessata, con riferimento all’anno in
corso, si applica automaticamente:
a. l’imposta regionale sulla benzina per
autotrazione, di cui all’articolo 17 del decreto
legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, nella misura di
euro 0,0258, con efficacia dal 15 luglio;
b. la tassa automobilistica, di cui al decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, con l’aumento
di 5 punti percentuali delle tariffe vigenti.
16 Nelle regioni in cui l’imposta regionale sulla
benzina è già in vigore nella misura massima prevista
dalla legge si applica l’ulteriore aumento di euro
0,0129.
17 Scaduto il termine del 30 giugno i provvedimenti
del commissario ad acta non possono avere ad
oggetto i tributi di cui ai commi 15 e 16.
Art. 74
(Patto di stabilità interno per gli enti locali)
1. Ai fini della tutela dell’unità economica della
Repubblica le province e i comuni con popolazione
superiore a 5.000 abitanti concorrono alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il
triennio 2007-2009 con il rispetto delle disposizioni di
cui ai seguenti commi, che costituiscono principi
fondamentali del coordinamento della finanza
pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e
119, secondo comma, della Costituzione.
2. La manovra finanziaria è fissata in termini di
riduzione del saldo tendenziale di comparto per
ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. La
determinazione del concorso del singolo ente è
disciplinata dai commi 3 e 4; i commi 5 e 6
individuano i saldi finanziari che devono registrare il
miglioramento corrispondente all’entità del concorso.
3. Per la determinazione del proprio obiettivo
specifico di miglioramento del saldo, gli enti devono
seguire la seguente procedura:
a) calcolare la media triennale per il periodo 2003-
2005 dei saldi di cassa, come definiti al comma 4 e
risultanti dai propri conti consuntivi, ed applicare ad
essa, solo se negativa, i seguenti coefficienti:

131
1) province: 0,456 per l’anno 2007, 0,277 per l’anno
2008 e 0,199 per l’anno 2009;
2) comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti:
0,500 per l’anno 2007, 0,435 per l’anno 2008 e 0,418
per l’anno 2009.
b) calcolare la media triennale della spesa corrente
sostenuta in termini di cassa in ciascuno degli anni
2003-2005, come risultante dai propri conti
consuntivi, ed applicare ad essa i seguenti
coefficienti:
1) province: 0,038 per l’anno 2007, 0,023 per l’anno
2008 e 0,017 per l’anno 2009;
2) comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti:
0,034 per l’anno 2007, 0,030 per l’anno 2008 e 0,028
per l’anno 2009;
c) determinare l’importo annuo della manovra
mediante la somma degli importi, considerati in
valore assoluto, di cui alle lettere a) e b).
4. Il saldo finanziario di cui al comma 3 è calcolato in
termini di cassa quale differenza tra entrate finali,
correnti e in conto capitale, e spese finali, correnti e in
conto capitale quali risultano dai conti consuntivi. Nel
saldo finanziario non sono considerate le entrate
derivanti dalla riscossione di crediti e le spese
derivanti dalla concessione di crediti.
5. Per il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità
interno, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 gli
enti devono conseguire un saldo finanziario, sia in
termini di competenza che in termini di cassa, pari a
quello medio del triennio 2003-2005 migliorato della
misura annualmente determinata ai sensi del comma
3, lettera c).
6. Ai fini del comma 5, il saldo finanziario per
ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 e quello medio
del triennio 2003-2005 sono calcolati, sia per la
gestione di competenza che per quella di cassa, quale
differenza tra le entrate finali e le spese finali; il saldo
finanziario in termini di competenza, da considerare
ai fini del presente comma, è costituito dalla somma
algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra
accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla
differenza tra incassi totali e pagamenti totali, per la
parte in conto capitale. Nel saldo finanziario non sono
considerati:

132
a) i trasferimenti dallo Stato, sia di parte corrente
che in conto capitale, ivi compresi quelli sostituiti
dalla compartecipazione IRPEF attribuita in regime
non dinamico;
b) le spese in conto capitale derivanti da interventi
cofinanziati dall’Unione europea, ivi comprese le
corrispondenti quote di parte nazionale, e le entrate
in conto capitale derivanti dai finanziamenti
dell’Unione europea;
c) le spese in conto capitale relative alle opere da
realizzare in attuazione dei programmi previsti dalla
legge 21 dicembre 2001, n. 443 deliberati dal CIPE
alla data del 30 settembre 2006;
d) le entrate per riscossione di crediti e le spese per
concessione di crediti.
7. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al
patto di stabilità interno, le province e i comuni con
popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono
trimestralmente al Ministero dell’economia e delle
finanze, dipartimento della ragioneria generale dello
Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di
riferimento, utilizzando il sistema web appositamente
previsto per il patto di stabilità interno nel sito
www.pattostabilita.rgs.tesoro.it, le informazioni
riguardanti sia la gestione di competenza, secondo la
definizione indicata al comma 6, che quella di cassa,
attraverso un prospetto e con le modalità definiti con
decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza
Stato-città ed autonomie locali. Con lo stesso decreto
viene definito il prospetto dimostrativo dell’obiettivo
determinato per ciascun ente ai sensi del comma 3.
8. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del
patto di stabilità interno, ciascun ente locale di cui al
comma 1 è tenuto ad inviare - entro il termine
perentorio del 31 marzo dell’anno successivo a quello
di riferimento - al Ministero dell’economia e delle
finanze, dipartimento della ragioneria generale dello
Stato, una certificazione, sottoscritta dal
rappresentante legale e dal responsabile del servizio
finanziario, secondo un prospetto e con le modalità
definiti dal decreto di cui al comma 7.
9. Per gli enti di nuova istituzione nell’anno 2007, o
negli anni successivi, le disposizioni di cui al presente
articolo si applicano dall’anno in cui è disponibile la
base annua di calcolo su cui applicare dette regole.
Per gli enti istituiti dal 2003 si fa riferimento alla
media degli anni, compresi nel triennio 2003/2005,

133
per i quali sono disponibili i bilanci consuntivi. Se si
dispone del bilancio di un solo anno, quest’ultimo
costituisce la base annua di calcolo su cui applicare le
regole del patto di stabilità interno.
10. Gli enti locali commissariati a decorrere dal 2003,
ai sensi dell’articolo 143 del testo unico degli enti
locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 sono soggetti alle regole del patto di
stabilità interno dall’anno in cui, dopo la rielezione
degli organi istituzionali, sia disponibile una base di
calcolo su cui applicare le regole.
11. Al fine di ricondurre la dinamica di crescita del
debito nell’ambito degli obiettivi indicati nel
documento di programmazione economico-finanziaria
per gli anni 2007-2011, gli enti di cui al comma 1
possono ricorrere all’indebitamento per gli anni 2007,
2008 e 2009 in misura, rispettivamente, non superiore
al 2,6 per cento, al 5,4 per cento e al 6,9 per cento
rispetto alla consistenza del debito in essere al 30
settembre 2006. Le predette percentuali potranno
essere aggiornate sulla base dei nuovi obiettivi
programmatici indicati nel documento di
programmazione economico-finanziaria relativo agli
anni successivi.
12. Il Ministro dell’economia e delle finanze, su
proposta del Ministro per gli affari regionali e le
autonomie locali, d’intesa con la Conferenza Statocittà
ed autonomie locali, autorizza il ricorso al debito
da parte di una provincia o di un comune con
popolazione superiore a 5.000 abitanti in misura
eccedente il limite stabilito dal comma 11, a
condizione che venga compensato da un
corrispondente minore ricorso da parte degli altri enti
del proprio comparto. In caso di superamento dei
limiti risultanti dall’applicazione del comma 11 e del
presente comma, la provincia o il comune con
popolazione superiore a 5.000 abitanti non può più
ricorrere alla procedura di compensazione. Le
province e i comuni con popolazione superiore a
5.000 abitanti trasmettono al Ministero dell’economia
e delle finanze, dipartimento della ragioneria generale
dello Stato, entro il 31 marzo di ciascun anno, una
situazione riepilogativa in cui sono evidenziati,
secondo un modello definito con il decreto di cui al
comma 7 l’importo della consistenza del debito
dell’anno precedente e l’eventuale importo del debito
netto aggiuntivo realizzato nell’anno di riferimento,
con specifica indicazione dell’eventuale quota di
debito ceduta o ricevuta ai sensi delle disposizioni del

134
presente comma. E’ costituito presso la predetta
Conferenza un apposito organismo di composizione
mista, le cui regole di funzionamento, numero e
modalità di designazione dei componenti sono
stabilite con delibera della Conferenza stessa, con il
compito di formulare al Ministro per gli affari
regionali e le autonomie locali una ipotesi di
compensazione.
13. Per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti
e le comunità montane si applicano le disposizioni di
cui al comma 11.
14. Le informazioni previste dai commi 7 e 8 sono
messe a disposizione dell’UPI e dell’ANCI da parte
del Ministero dell’economia e delle finanze secondo
modalità e contenuti che verranno individuati da
apposite convenzioni.
15. In caso di mancato rispetto del patto di
stabilità interno, accertato con la procedura di cui al
comma 8 del presente articolo, il Presidente del
Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’articolo 8, comma
1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, diffida gli enti
locali ad adottare i necessari provvedimenti entro il
31 maggio dell’anno successivo a quello di
riferimento. Detti provvedimenti devono essere
comunicati al Ministero dell’economia e delle
finanze, dipartimento della ragioneria generale dello
Stato, entro la medesima data, con le modalità
definite dal decreto di cui al comma 7. Qualora i
suddetti enti non adempiano, il sindaco ed il
presidente della provincia, in qualità di commissari ad
acta, adottano entro il 30 giugno i necessari
provvedimenti, che devono essere comunicati, entro
la medesima data, con le stesse modalità innanzi
indicate. Allo scopo di assicurare al contribuente
l’informazione necessaria per il corretto adempimento
degli obblighi tributari, il Ministero dell’economia e
delle finanze, dipartimento della ragioneria generale
dello Stato, cura la pubblicazione sul sito informatico
degli elenchi contenenti gli enti locali che non hanno
rispettato il patto di stabilità interno, quelli che hanno
adottato opportuni provvedimenti, nonché quelli per i
quali i commissari ad acta non hanno inviato la
prescritta comunicazione.
16. Decorso inutilmente il termine del 30 giugno:
a) nei comuni interessati, con riferimento
all’anno di imposta in corso, i contribuenti tenuti al
versamento dell’addizionale comunale all’imposta sul
reddito delle persone fisiche calcolano l’imposta

135
maggiorando l'aliquota vigente nei comuni stessi di
0,3 punti percentuali;
b) nelle province interessate con riferimento
all’anno di imposta in corso, l’imposta provinciale di
trascrizione, per i pagamenti effettuati a decorrere dal
1° luglio, è calcolata applicando un aumento di 5
punti percentuali sulla tariffa vigente nelle province
stesse.
17. Scaduto il termine del 30 giugno i
provvedimenti del commissario ad acta non possono
avere ad oggetto i tributi di cui al comma 16.
Art. 75
(Compartecipazione locale al gettito Irpef e
trasferimenti erariali)
1. I trasferimenti erariali per l’anno 2007 a favore di
ogni singolo ente locale sono determinati in base alle
disposizioni recate dall’articolo 1, commi 153 e 154,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
2. Le disposizioni in materia di compartecipazione
provinciale e comunale al gettito dell’imposta sul
reddito delle persone fisiche di cui all’articolo 31,
comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
confermate, da ultimo, per l’anno 2006, dall’articolo
1, comma 152, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
sono prorogate per l’anno 2007.
Art. 76
(Disposizioni in materia di organi di governo degli
Enti Locali)
1. In attesa dell’ entrata in vigore delle nuove
disposizioni in materia di organi di governo degli enti
locali ai sensi dell’articolo 117, secondo comma,
lettera p) della Costituzione, al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, sono apportate, per esigenze di
coordinamento della finanza pubblica, le seguenti
modifiche:
a) Il comma 2 dell’articolo 27 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente: “la
comunità montana ha un organo rappresentativo ed un
organo esecutivo monocratico composti da sindaci,
assessori o consiglieri dei comuni partecipanti. Il
presidente può cumulare la carica con quella di
sindaco di uno dei comuni della comunità. L’organo

136
rappresentativo è formato da un rappresentante per
ciascun comune eletto dal consiglio comunale.
b) Il secondo periodo del comma 2 dell’art. 32 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito
dal seguente: “Lo statuto individua gli organi
dell’unione nell’assemblea formata da un
rappresentante per ciascun comune associato nella
persona di un componente della giunta o del consiglio
comunale, e nel presidente, eletto dall’assemblea, che
assume l’amministrazione dell’ente. Lo statuto
individua, altresì, le funzioni svolte dall’unione e le
corrispondenti risorse”;
c) Nel comma 3 dell’articolo 32 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono soppresse le
parole: “e deve prevedere che altri organi siano
formati da componenti delle giunte dei consigli dei
comuni associati.”;
d) Il comma 5 dell’articolo 78 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267 è sostituito dal seguente: “5
Al sindaco ed al presidente della provincia, nonché
agli assessori ed ai consiglieri comunali e provinciali
è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze
presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque
sottoposti al controllo ed alla vigilanza dei relativi
comuni e province nonché di altri enti territoriali. I
medesimi soggetti non possono ricoprire i suddetti
incarichi presso enti ed istituzioni dipendenti o
comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dei
relativi comuni e province se non siano decorsi
almeno due anni dalla cessazione dall’incarico di
sindaco, presidente della provincia, assessore o
consigliere comunale o provinciale”.
e) Nel comma 1 dell’articolo 81 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole “Gli
amministratori locali di cui all’articolo 77, comma 2”,
sono sostituite dalle seguenti: “i sindaci, i presidenti
delle province, i presidenti dei consigli comunali e i
presidenti dei consigli provinciali”;
f) All’articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, il comma 2 è sostituito dal seguente: “2.
I consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali e
delle comunità montane hanno diritto a percepire, nei
limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza
per la partecipazione a consigli e commissioni. In
nessun caso l’ammontare percepito nell’ambito di un

137
anno da un consigliere può superare l’importo pari ad
un quinto dell’indennità massima prevista per il
rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di
cui al comma 8.”;
g) Il comma 4 dell’articolo 82 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, è abrogato;
h) All’ articolo 82, del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, la lettera c) del comma 8 è sostituita
dalla seguente: “c) articolazione dell’indennità di
funzione dei presidenti del consiglio, dei vicesindaci e
dei vice presidenti delle province, e degli assessori in
rapporto alla misura della stessa stabilita per il
sindaco e per il presidente della provincia. Al
presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei
consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono
attribuite le indennità di funzione nella misura non
superiore al settanta per cento della misura prevista
per un comune avente popolazione pari alla
popolazione dell’unione di comuni, del consorzio fra
enti locali o alla popolazione montana della comunità
montana;
i) L ‘indennità di fine mandato di cui all’articolo 10
del decreto del Ministro dell’interno 4 aprile 2000, n.
119, spetta nel caso in cui il mandato elettivo abbia
avuto una durata ininterrotta superiore ai 30 mesi;
1) All’ articolo 82, comma 11 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, al primo periodo sono
soppresse le parole “incrementati o”;
m) All’articolo 82, comma 11 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, è abrogato il secondo periodo.
Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della
presente legge le amministrazioni locali adeguano per
il futuro gli importi delle indennità e dei gettoni di
presenza, se superiori a quelli previsti dal decreto del
Ministro dell’interno del 4 aprile 2000, n. 119, al
limite massimo previsto dal medesimo decreto del
Ministro dell’interno;
n) L’articolo 84 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, è sostituito dal seguente:
“1. Agli amministratori che, in ragione del loro
mandato, si rechino fuori dal capoluogo del comune
ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione
del capo dell’amministrazione nel caso di componenti

138
degli organi esecutivi, ovvero del presidente del
consiglio nel caso di consiglieri, sono dovuti
esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio
effettivamente sostenute nonché un rimborso
forfetario omnicomprensivo per le altre spese, nella
misura fissata con decreto del Ministro dell’interno,
d’intesa con la Conferenza stato-città ed autonomie
locali.
2. La liquidazione è effettuata dal dirigente
competente, su richiesta dell’interessato, corredata
dalla documentazione delle spese di viaggio
effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla
durata e sulle finalità della missione.
3. Agli amministratori che risiedono fuori dal
capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente,
spetta il rimborso per le sole spese di viaggio
effettivamente sostenute per la partecipazione a
ognuna delle seduta dei rispettivi organi
dell’assemblea ed esecutivi, nonché per la presenza
necessaria presso la sede degli uffici per lo
svolgimento delle funzioni proprie o delegate.”;
o) Ferme restando le disposizioni recate dall’articolo
60 e dall’articolo 63 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, l’assunzione, da parte dell’
amministratore di un ente locale, della carica di
componente degli organi di amministrazione di
società di capitali partecipate dallo stesso ente non dà
titolo alla corresponsione di alcun emolumento a
carico della società.
Art. 77
(Disposizioni collegate alla costituzione di nuove
province)
1. L'organizzazione degli uffici periferici delle
amministrazioni statali sui territori delle istituende
province di Monza e della Brianza, di Barletta-
Andria-Trani e di Fermo, in deroga a quanto disposto
dall'art. 4, commi 1 e 2 della legge 11 giugno 2004, n.
146, dall'art. 5, commi 1 e 2 della legge 11 giugno
2004, n. 147, e dall'art. 4, commi 1 e 2 della legge 11
giugno 2004, n. 148, resta disciplinata dagli articoli
33, 34 e 35 della presente legge. Resta sospeso ogni
procedimento amministrativo in contrasto con le
disposizioni dei predetti articoli.

139
Art. 78
(Principi di coordinamento per il contenimento della
spesa pubblica delle Regioni)
1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, le
Regioni, entro sei mesi dall’entrata in vigore della
presente legge, adottano disposizioni, normative o
amministrative, finalizzate ad assicurare la riduzione
degli oneri degli organismi politici e degli apparati
amministrativi, con particolare riferimento alla
diminuzione dell’ammontare dei compensi e delle
indennità dei componenti degli organi rappresentativi
e del loro numero dì questi ultimi, alla soppressione
degli enti inutili, alla fusione delle società partecipate,
al ridimensionamento delle strutture organizzative
2. La disposizione di cui al comma 1 costituisce
principio fondamentale di coordinamento della
finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri
stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell’Unione
Europea.
3. I risparmi di spesa derivanti dall’attuazione del
comma 1 devono garantire un miglioramento dei saldi
finanziari dei bilanci regionali del dieci per cento
rispetto ai saldo dell’anno precedente.
Art. 79
(Razionalizzazione delle dimensioni territoriali degli
enti locali)
1. Al fine di razionalizzare la revisione delle
circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove
province, è istituita, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
per gli affari regionali e le autonomie locali, di
concerto con il Ministro dell’interno, presso la
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, una
commissione di studio per la ricognizione delle
caratteristiche demografiche, economiche e
territoriali delle province attualmente esistenti e
per l’elaborazione di parametri demografici ed
economici funzionali ad un ottimale
dimensionamento del territorio provinciale. Della
commissione fanno parte rappresentanti di
amministrazioni statali, regionali e degli enti
locali. Con il decreto istitutivo della commissione
sono emanate le disposizioni occorrenti per il suo

140
funzionamento ed è stabilito il termine per la
conclusione dei lavori e per la presentazione al
Governo della relazione finale. Sino al predetto
termine di attività della commissione sono sospesi
tutti i procedimenti, concernenti la revisione delle
circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove
province. Ai lavori della commissione lo Stato, le
regioni e gli enti locali provvedono nell’ambito
delle risorse ordinariamente concernenti le attività
della Conferenza unificata, senza nuovi o maggiori
oneri per i propri bilanci.
2. Ai comuni che procedono alla fusione ai
sensi dell’articolo 15, comma 2, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si applicano,
per un triennio, le vigenti disposizioni sul patto di
stabilità.
3. I nuovi comuni istituiti mediante fusione di
due o più comuni contigui ai sensi dell’articolo 15,
comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, hanno diritto a ricevere trasferimenti erariali
aggiuntivi pari al 50 % dei risparmi di spesa derivanti
dalla fusione, calcolati sulla base di specifici criteri
stabiliti con decreto del Ministero dell’economia e
delle finanze. Una quota non superiore al 5 % di tali
trasferimenti aggiuntivi è destinata ad incrementare
gli stanziamenti diretti alla retribuzione di risultato
dei dirigenti del comune.
4. I comuni, che conseguono risparmi di spesa
attraverso l’esercizio associato di funzioni e servizi di
cui all’articolo 33 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, o attraverso gli altri strumenti previsti
dagli articoli 24 e 30 del medesimo decreto, hanno
diritto a ricevere trasferimenti erariali aggiuntivi pari
al 50 % dei risparmi di spesa, calcolati sulla base di
specifici criteri stabiliti con decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze. Una quota non
superiore al 5 % di tali trasferimenti aggiuntivi è
destinata ad incrementare gli stanziamenti diretti alla
retribuzione di risultato dei dirigenti del comune.
5. Nell’articolo 32 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, dopo il comma 5 è inserito il
seguente comma:
“5-bis. Non possono dare luogo alla
costituzione di unioni di comuni o, comunque, farvi

141
parte quei comuni che facciano parte delle comunità
montane previste dall’articolo 27.”.
6. I comuni che, alla data di entrata di vigore
della presente legge, facciano parte sia di un’unione
di comuni sia di una comunità montana debbono
recedere dall’uno o dall’altro ente nel termine di sei
mesi.
Art. 80
(Misure di contenimento della spesa dagli enti
territoriali)
1. Nelle società a totale partecipazione di comuni o
province, il compenso lordo annuale,
onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai
componenti del consiglio di amministrazione, non
può essere superiore al 70% delle indennità spettanti,
rispettivamente, al sindaco e al presidente delle
provincia ai sensi dell’articolo 82 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. Nelle società a totale partecipazione
pubblica di una pluralità di enti locali, il compenso di
cui al comma 1, nella misura ivi prevista, va calcolato
in percentuale delle indennità di minore importo tra
quelle spettanti ai rappresentanti degli enti locali soci.
3. Al presidente e ai componenti del consiglio
di amministrazione è dovuto il rimborso delle spese di
viaggio effettivamente sostenute, nonché l’indennità
di missione alle condizioni e nella misura fissata
dall’articolo 84 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267.
4. Nelle società a partecipazione mista di enti
locali e altri soggetti pubblici o privati, i compensi di
cui ai commi 1 e 2 possono essere elevati in
proporzione alla partecipazione di soggetti diversi
dagli enti locali, nella misura di un punto percentuale
ogni cinque punti percentuali di partecipazione di
soggetti diversi dagli enti locali nelle società in cui la
partecipazione degli enti locali è pari o superiore al
50% del capitale e di due punti percentuali ogni
cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti
diversi dagli enti locali nelle società in cui la
partecipazione degli enti locali è inferiore al 50% del
capitale.

142
5. Il numero complessivo di componenti del
consiglio di amministrazione delle società partecipate,
in tutto o in parte, da enti locali, non può essere
superiore a tre, ovvero a cinque per le società con
capitale, interamente versato, pari o superiore
all’importo determinato con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
per gli affari regionali e le autonomie locali, di
concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza
Stato – città e autonomie locali, entro sei mesi
dall’entrata in vigore della presente disposizione. Le
società adeguano i propri statuti entro tre mesi
dall’entrata in vigore del citato decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri.
6. Le Regioni adeguano ai principi di cui al
presente articolo la disciplina dei compensi degli
amministratori delle società da esse partecipate e del
numero massimo dei componenti del consiglio di
amministrazione di dette società.
7. Nell’articolo 82 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole “consigli
circoscrizionali” sono inserite le seguenti “dei soli
comuni capoluogo di provincia”;
b) al comma 2, dopo la parola
“circoscrizionali” sono inserite le seguenti
“limitatamente ai comuni capoluogo di provincia”.
8. Nel comma 3 dell’articolo 234 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole
“cinquemila” sono sostituite dalle seguenti
“quindicimila”.
Capo V
INTERVENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE E
SOCIALE
Art. 81
(Effetti sui saldi di finanza pubblica)

143
1. Dall’attuazione delle disposizioni contenute nel
presente Capo derivano i seguenti effetti sui saldi di
finanza pubblica, rispettivamente in termini di:
a) saldo netto da finanziare 1.622 milioni per il
2007, 2.076 milioni per il 2008 e 3.078
milioni per il 2009;
b) fabbisogno del settore pubblico - 526 milioni
per il 2007, - 1.355 milioni per il 2008 e -
2.098 per il 2009 milioni;
c) indebitamento netto della P.A.- 526 milioni
per il 2007, - 1.355 milioni per il 2008 e -
2.098 milioni per il 2009.
Art. 82
(Gestioni previdenziali)
1. L’adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo
Stato, ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 37,
comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88,
e successive modificazioni, e dell’articolo 59, comma
34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, è stabilito per l’anno 2007:
a) in 469,16 milioni di euro in favore del Fondo
pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei
lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori,
nonché in favore dell’Ente nazionale di previdenza e
di assistenza per i lavoratori dello spettacolo
(ENPALS);
b) in 115,93 milioni di euro in favore del Fondo
pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei
trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione
esercenti attività commerciali e della gestione
artigiani.
2. Conseguentemente a quanto previsto dal
comma 1, gli importi complessivamente dovuti dallo
Stato sono determinati per l’anno 2007 in 16.650,39
milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1,
lettera a), e in 4.114,39 milioni di euro per le gestioni
di cui al comma 1, lettera b).
3. Gli importi complessivi di cui ai commi 1 e 2
sono ripartiti tra le gestioni interessate con il
procedimento di cui all’articolo 14 della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al
netto, per quanto attiene al trasferimento di cui al
comma 1, lettera a), della somma di 945,10 milioni di
euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti,

144
mezzadri e coloni a completamento dell’integrale
assunzione a carico dello Stato dell’onere relativo ai
trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1º
gennaio 1989, nonché al netto delle somme di 2,50
milioni di euro e di 57,94 milioni di euro di
pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale
minatori e dell’ENPALS .
4. All’articolo 3, comma 2, della legge 8 agosto
1995, n. 335, le parole da “secondo i seguenti criteri”
fino alla fine del comma sono sostituite dalle
seguenti: “secondo il criterio del rapporto tra
contribuzione e prestazioni con l'applicazione di
aliquote contributive non inferiori alla media,
ponderata agli iscritti, delle aliquote vigenti nei
regimi interessati”. All'articolo 59, comma 34, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato
dall’articolo 34, comma 9, della legge 23 dicembre
1998, n. 448 e dall’articolo 35, comma 2, della legge
23 dicembre 1999, n. 488, il quinto periodo è
sostituito dal seguente: “Sono altresì escluse dal
predetto procedimento le quote assegnate alle gestioni
di cui agli articoli 21, 28, 31 e 34 della legge 9 marzo
1989, n. 88, per un importo pari al 50 per cento di
quello definito con legge 23 dicembre 1996, n. 663,
rivalutato, a decorrere dall’anno 1997, in misura
proporzionale al complessivo incremento dei
trasferimenti stabiliti annualmente con legge
finanziaria, ai sensi dell’articolo 37, comma 5, della
citata legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive
modificazioni, e annualmente adeguato secondo i
medesimi criteri."
5. Al fine di pervenire alla sistemazione del
debito di Poste Italiane S.p.A. verso la tesoreria
statale per sovvenzioni ricevute per pagamenti di
pensioni effettuati fino alla fine dell’anno 2000, le
anticipazioni di tesoreria ricevute da Poste Italiane
S.p.A., ai sensi dell’articolo 16 della legge 12 agosto
1974, n. 370, per il pagamento delle pensioni INPS
fino alla predetta data si intendono concesse
direttamente all’INPS e, conseguentemente, sono
apportate le necessarie variazioni nelle scritturazioni
del conto del patrimonio dello Stato.
Art. 83
(Trasferimenti all’INPS)

145
1. Ai fini del finanziamento dei maggiori oneri a
carico della Gestione per l’erogazione delle
pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili,
ciechi e sordomuti di cui all’articolo 130 del decreto
legislativo 31 marzo 1998 n. 112, valutati in 534
milioni di euro per l’esercizio 2005 ed in 400
milioni di euro per l’anno 2006:
a) per l’anno 2005, sono utilizzate le somme che
risultano, sulla base del bilancio consuntivo
dell’INPS per l’anno 2005, trasferite alla gestione
di cui all’articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n.
88, in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e
provvidenze varie, per un ammontare complessivo
pari a 534 milioni di euro;
b) per l’anno 2006, sono utilizzate le seguenti
risorse:
1) le somme che risultano, sulla base del bilancio
consuntivo dell’INPS per l’anno 2005, trasferite alla
gestione di cui all’articolo 37 della legge 9 marzo
1989, n. 88, in eccedenza rispetto agli oneri per
prestazioni e provvidenze varie, per un ammontare
complessivo pari a 87,48 milioni di euro;
2) le risorse trasferite all’INPS ed accantonate
presso la medesima gestione, come risultanti dal
bilancio consuntivo dell’anno 2005 del predetto
Istituto, per un ammontare complessivo di 312,52
milioni di euro, in quanto non utilizzate per i
rispettivi scopi.
Art. 84
(Istituzione presso la tesoreria dello Stato del Fondo
per l’erogazione dei trattamenti di fine rapporto)
1. All’articolo 23 del decreto legislativo 5 dicembre
2005, n. 252 ovunque ricorrano, con esclusione dei
commi 3 e 4, le parole “1° gennaio 2008” e “31
dicembre 2007” sono sostituite rispettivamente da “1°
gennaio 2007” e “31 dicembre 2006”.
2. Con effetto dal 1° gennaio 2007, è istituito il
“Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del
settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui
all’articolo 2120 del codice civile”, che viene gestito,
per conto dello Stato, dall’INPS su un apposito conto
corrente aperto presso la Tesoreria statale. Il predetto
Fondo garantisce ai lavoratori dipendenti del settore
privato l’erogazione dei trattamenti di fine rapporto di

146
cui all’articolo 2120 del codice civile, per la quota
corrispondente ai versamenti di cui al comma 3,
secondo quanto previsto dal codice civile medesimo.
3. Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1°
gennaio 2007, al fine del finanziamento del Fondo di
cui al comma 2, al medesimo Fondo affluisce un
contributo pari al 50 per cento della quota di cui
all’articolo 2120 del codice civile, al netto del
contributo di cui all’articolo 3, ultimo comma, della
legge 29 maggio 1982, n. 297, maturata a decorrere
dalla predetta data, e non destinata alle forme
pensionistiche complementari di cui al decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Il predetto
contributo è versato mensilmente dai datori di lavoro
al Fondo di cui al medesimo comma 2, secondo le
modalità stabilite con il decreto di cui al comma 4. La
liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle
relative anticipazioni al lavoratore viene interamente
effettuata dal datore di lavoro, che provvede a
conguagliare la quota corrispondente ai versamenti al
Fondo di cui al comma 2 in sede di corresponsione
mensile dei contributi dovuti agli enti previdenziali e
al predetto Fondo, secondo le modalità stabilite con il
decreto di cui al comma 4.
4. Le modalità di attuazione dei commi 2 e 3 sono
stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze da emanarsi entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
5. Le risorse del Fondo di cui al comma 2, al netto
delle prestazioni erogate, della valutazione dei
maggiori oneri derivanti dall’esonero dal versamento
del contributo di cui al comma 8, e degli oneri
conseguenti alle maggiori adesioni alla previdenza
complementare, derivanti dall’applicazione della
presente disposizione, nonché dall’applicazione delle
disposizioni di cui all’articolo 8 del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato
dalla presente legge, nonché dagli oneri di cui al
comma 9, sono destinate, nei limiti degli importi di
cui all’elenco n. 1, al finanziamento dei relativi
interventi, nei limiti delle risorse accertate con il
procedimento di cui al comma 6.

147
6. Con il procedimento di cui all’articolo 14 della
legge 7 agosto 1990, n. 241 sono trimestralmente
accertate le risorse del predetto Fondo, al netto delle
prestazioni e degli oneri di cui al comma 5.
7. Gli stanziamenti relativi agli interventi di cui al
comma 5, nei limiti ivi specificati sono accantonati e
possono essere utilizzati subordinatamente alla
decisione delle Autorità statistiche comunitarie in
merito al trattamento contabile del Fondo ed alla
conseguente compatibilità degli effetti complessivi
dello stesso comma 5 con gli impegni comunitari
assunti in sede di valutazione del Programma Italiano
di Stabilità.
8. All’articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 5
dicembre 2005, n. 252, dopo le parole “conferito alle
forme pensionistiche complementari” sono aggiunte
le seguenti: “e al Fondo per l’erogazione ai lavoratori
dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine
rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”. Al
medesimo articolo 10, il comma 3 è soppresso.
9. Ai fini della realizzazione di campagne
informative intese a promuovere adesioni consapevoli
alle forme pensionistiche complementari nonché per
far fronte agli oneri derivanti dall’attuazione delle
connesse procedure di espressione delle volontà dei
lavoratori di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 5
dicembre 2005, n. 252 è autorizzata, per l’anno 2007,
la spesa di 17 milioni di euro. Con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, sentita la Commissione di Vigilanza sui
Fondi pensione (COVIP), da emanarsi entro trenta
giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono
definite le modalità di attuazione di quanto previsto
dal predetto articolo 8, con particolare riferimento alle
procedure di espressione della volontà del lavoratore
circa la destinazione del trattamento di fine rapporto
maturando, e dall’articolo 13 del citato decreto
legislativo n. 252 del 2005.
10.L'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2005,
n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni e
integrazioni è sostituito dal seguente:
“Art. 8. Compensazioni alle imprese che conferiscono
il TFR a forme pensionistiche complementari e al
fondo per l’erogazione del TFR”.

148
“1. In relazione ai maggiori oneri finanziari sostenuti
dai datori di lavoro per il versamento di quote di
trattamento di fine rapporto (TFR) alle forme
pensionistiche complementari ovvero al “Fondo per
l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore
privato dei trattamenti di fine rapporto di cui
all’articolo 2120 del codice civile” istituito presso la
Tesoreria dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio
2008, è riconosciuto, in funzione compensativa,
l'esonero dal versamento dei contributi sociali da
parte degli stessi datori di lavoro dovuti alla gestione
di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88,
per ciascun lavoratore, nella misura dei punti
percentuali indicati nell'allegata tabella A, applicati
nella stessa percentuale di TFR maturando conferito
alle forme pensionistiche complementari e al predetto
Fondo presso la tesoreria dello Stato. L'esonero
contributivo di cui al presente comma si applica,
prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi
dovuti per assegni familiari, per maternità e per
disoccupazione e in ogni caso escludendo il
contributo al fondo di garanzia di cui all'articolo 2
della legge 29 maggio 1982, n. 297, nonché il
contributo di cui all'articolo 25, quarto comma, della
legge 21 dicembre 1978, n. 845. Qualora l'esonero di
cui al presente comma non trovi capienza con
riferimento ai contributi effettivamente dovuti dal
datore di lavoro, per il singolo lavoratore, alla
gestione di cui all'articolo 24 della citata legge 9
marzo 1989, n. 88, l'importo differenziale è trattenuto,
a titolo di esonero contributivo, dal datore di lavoro
sull'ammontare complessivo dei contributi dovuti
all'I.N.P.S. medesimo. L'onere derivante dal presente
comma è valutato in 455 milioni di euro per l’anno
2008 e in 530 milioni di euro a decorrere dall’anno
2009.”
Art. 85
(Misure in materia previdenziale)
1. Con effetto dal 1° gennaio 2007 le aliquote
contributive per il finanziamento delle gestioni
pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti
iscritti alle gestioni autonome dell'INPS sono stabilite
in misura pari al 19,5 per cento. A decorrere dal 1°
gennaio 2008, le predette aliquote sono elevate al 20
per cento.

149
2. Con effetto dal 1° gennaio 2007, l’aliquota
contributiva di finanziamento per gli iscritti
all'assicurazione generale obbligatoria ed alle forme
sostitutive ed esclusive della medesima, è elevata di
0,3 punti percentuali, per la quota a carico del
lavoratore. In conseguenza del predetto incremento, le
aliquote di cui al presente comma non possono
comunque superare, nella somma delle quote dovute
dal lavoratore e dal datore di lavoro, il 33 per cento.
3. Con effetto dal 1o gennaio 2007 l’aliquota
contributiva pensionistica per gli iscritti alla gestione
separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati
presso altre forme obbligatorie, e la relativa aliquota
contributiva per il computo delle prestazioni
pensionistiche sono stabilite in misura pari al 23 per
cento. Con effetto dalla medesima data per i rimanenti
iscritti alla predetta gestione l’aliquota contributiva
pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il
computo delle prestazioni pensionistiche sono
stabilite in misura pari al 16 per cento.
4. Con effetto sui periodi contributivi maturati a
decorrere dal 1° gennaio 2007 la contribuzione dovuta
dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non
artigiani è complessivamente rideterminata nel dieci
per cento della retribuzione imponibile ai fini
previdenziali. Con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, è stabilita la ripartizione del predetto
contributo tra le gestioni previdenziali interessate. Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano
anche con riferimento agli obblighi contributivi
previsti dalla legislazione vigente in misura pari a
quella degli apprendisti. Con riferimento ai periodi
contributivi di cui al presente comma viene meno per
le Regioni l’obbligo del pagamento delle somme
occorrenti per le assicurazioni in favore degli
apprendisti artigiani di cui all’articolo 16 della legge
21 dicembre 1978, n. 845. A decorrere dalla
medesima data di cui al presente comma ai lavoratori
assunti con contratto di apprendistato ai sensi degli
articoli 47 e seguenti del decreto legislativo 10
settembre 2003 n. 276 e successive modificazioni
sono estese le disposizioni in materia di indennità
giornaliera di malattia secondo la disciplina generale
prevista per i lavoratori subordinati e la relativa
contribuzione è stabilita nell’ambito del decreto di cui
al presente comma.

150
5. A decorrere dal 1° gennaio 2007 e per un
periodo di tre anni, sui trattamenti pensionistici
corrisposti da enti gestori di forme di previdenza
obbligatorie, i cui importi risultino complessivamente
superare un importo pari 5.000 euro mensili,
rivalutato annualmente nella misura stabilita
all'articolo 38, comma 5, lettera d), della legge 28
dicembre 2001, n. 448, è dovuto sull’ importo
eccedente il predetto limite mensile un contributo di
solidarietà nella misura del 3 per cento, destinato al
finanziamento della gestione pensionistica di
riferimento. Al predetto importo complessivo
concorrono anche i trattamenti integrativi percepiti
dai soggetti nei cui confronti trovano applicazione le
forme pensionistiche che garantiscono prestazioni
definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento
pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui
al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563, al
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e
successive modificazioni, e al decreto legislativo 20
novembre 1990, n. 357, nonché le forme
pensionistiche che assicurano comunque ai dipendenti
pubblici, inclusi quelli alle dipendenze delle regioni a
statuto speciale e degli enti di cui alla legge 20 marzo
1975, n. 70, e successive modificazioni, ivi compresa
la gestione speciale ad esaurimento di cui all'articolo
75 del decreto del Presidente della Repubblica 20
dicembre 1979, n. 761, nonché le gestioni di
previdenza per il personale addetto alle imposte di
consumo, per il personale dipendente dalle aziende
private del gas e per il personale addetto alle esattorie
e alle ricevitorie delle imposte dirette, prestazioni
complementari al trattamento di base. Ai fini del
prelievo del contributo di solidarietà è preso a
riferimento il trattamento pensionistico complessivo
lordo per l'anno considerato. L'INPS, sulla base dei
dati che risultano dal Casellario centrale dei
pensionati, istituito con decreto del Presidente della
Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive
modificazioni, è tenuto a fornire a tutti gli enti
interessati i necessari elementi per il prelievo del
contributo di solidarietà, secondo modalità
proporzionali ai trattamenti erogati.
6. L’articolo 5, comma primo, secondo
periodo, del decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1968, n. 488, e successive modificazioni ed
integrazioni, si interpreta nel senso che, in caso di
trasferimento presso l’assicurazione generale italiana
dei contributi versati ad enti previdenziali di paesi
esteri in conseguenza di convenzioni ed accordi

151
internazionali di sicurezza sociale, la retribuzione
pensionabile relativa ai periodi di lavoro svolto nei
paesi esteri è determinata moltiplicando l’importo dei
contributi trasferiti per cento e dividendo il risultato
per l’aliquota contributiva per invalidità, vecchiaia e
superstiti in vigore nel periodo cui i contributi si
riferiscono. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici
più favorevoli già liquidati alla data di entrata in
vigore della presente legge.
Articolo 86
(Indennità di malattia e congedi parentali per gli
iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335)
1. A decorrere dal 1°gennaio 2007, ai lavoratori a
progetto e categorie assimilate iscritti alla gestione
separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n.335, non titolari di pensione e non
iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è
corrisposta un’indennità giornaliera di malattia a
carico dell’INPS entro il limite massimo di 20 giorni
nell’arco dell’anno solare, con esclusione degli eventi
morbosi di durata inferiore a 4 giorni. Per la predetta
prestazione trovano applicazione i requisiti
contributivi e reddituali previsti per la corresponsione
dell’indennità di degenza ospedaliera a favore dei
lavoratori iscritti alla gestione separata. La misura
della predetta prestazione è pari al 50 per cento
dell’importo corrisposto a titolo di indennità per
degenza ospedaliera previsto dalla normativa vigente
per tale categoria di lavoratori. Resta fermo, in caso di
degenza ospedaliera, il limite massimo indennizzabile
di 180 giorni nell’arco dell’anno solare. Per la
certificazione e l’attestazione dello stato di malattia
che dia diritto alla predetta indennità si osservano le
disposizioni di cui all’articolo 2 del decreto legge 30-
dicembre 1979 n. 663 convertito nella legge 29
febbraio 1980, n. 33 e successive modificazioni. Ai
lavoratori di cui al presente comma si applicano le
disposizioni in materia di fasce orarie di reperibilità e
di controllo dello stato di malattia di cui all’articolo 5,
comma 14 del decreto legge 12 settembre 1983, n.
463 convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638
e successive modificazioni. Ai lavoratori di cui al
presente comma, che abbiano titolo all’indennità di
maternità, è corrisposto per gli eventi di parto
verificatisi a decorrere dal 1°gennaio 2007 un
trattamento economico per congedo parentale,

152
limitatamente ad un periodo di tre mesi entro il primo
anno di vita del bambino, la cui misura è pari al 30
per cento del reddito preso a riferimento per la
corresponsione dell’indennità di maternità. Le
disposizioni di cui al precedente periodo si applicano
anche nei casi di adozione o affidamento per ingressi
in famiglia con decorrenza dal 1°gennaio 2007. Le
prestazioni di cui al presente comma sono finanziate a
valere sul contributo di cui all’articolo 84 del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
Capo VI
INTERVENTI IN MATERIA SANITARIA
Art. 87
(Effetti sui saldi di finanza pubblica)
1. Dall’attuazione delle disposizioni
contenute nel presente Capo derivano i seguenti
effetti sui saldi di finanza pubblica,
rispettivamente in termini di:
a) saldo netto da finanziare - 6.553 milioni per il
2007, - 4.617 milioni per il 2008 e - 5.997
milioni per il 2009;
b) fabbisogno del settore pubblico milioni 2.970
per il 2007, milioni 3.218 per il 2008 e
milioni 4.127 per il 2009;
c) indebitamento netto della P.A. milioni 2.970
per il 2007, milioni 3.218 per il 2008 e
milioni 4.127 per il 2009.
Art. 88
(Settore sanitario)
1. Per garantire il rispetto degli obblighi comunitari e
la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per
il triennio 2007-2009, in attuazione del protocollo
d’intesa tra il Governo le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano per un patto nazionale
per la salute sul quale, nella riunione del 28 settembre
2006, la Conferenza delle regioni e delle province
autonome di Trento e Bolzano ha espresso la propria
condivisione:

153
a) il finanziamento del Servizio sanitario
nazionale, cui concorre ordinariamente lo Stato, è
determinato in 96.000 milioni di euro per l’anno
2007, 99.042 milioni di euro per l’anno 2008 e
102.245 milioni di euro per l’anno 2009, comprensivi
dell’importo di 50 milioni di euro, per ciascuno degli
anni indicati, a titolo di ulteriore finanziamento a
carico dello Stato per l’ospedale «Bambino Gesù».
All’articolo 1, comma 278, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, le parole “a decorrere dall’anno 2006”
sono sostituite dalle seguenti: “limitatamente all’anno
2006”;
b) viene istituito per il triennio 2007-2009, un
Fondo transitorio di 1.000 milioni di euro per l’anno
2007, di 850 milioni di euro per l’anno 2008 e di 700
milioni di euro per l’anno 2009, la cui relativa
assegnazione alle regioni interessate da elevati
disavanzi è disposta con decreto del Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, d’intesa con la Conferenza permanente
tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano. L’accesso alle risorse di tale Fondo
resta subordinato alla sottoscrizione dell’accordo ai
sensi dell’articolo 1, comma 180 della legge 30
dicembre 2004, n. 311, comprensivo di un Piano di
rientro dai disavanzi. Il Piano di rientro deve
contenere, sia le misure di riequilibrio del profilo
erogativo dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA),
per renderlo conforme a quello desumibile dal vigente
Piano Sanitario Nazionale e dal vigente DPCM di
fissazione dei LEA, sia le misure necessarie
all’azzeramento del disavanzo entro il 2010, sia gli
obblighi e le procedure previsti dall’articolo 8
dell’Intesa del 23 marzo 2005. Tale accesso
presuppone che sia scattata formalmente in modo
automatico o che sia stato attivato l’innalzamento ai
livelli massimi dell’addizionale all’imposta sul
reddito delle persone fisiche e dell’aliquota
dell’imposta regionale sulla attività produttive.
Qualora nel procedimento di verifica annuale del
piano si prefiguri il mancato rispetto di parte degli
obiettivi intermedi di riduzione del disavanzo
contenuti nel piano di rientro, la regione interessata
può proporre misure equivalenti che devono essere
approvate dai Ministeri della salute e dell’economia e
finanze. In ogni caso l’accertato verificarsi del
mancato raggiungimento degli obiettivi intermedi
comporta che, con riferimento all’anno d’imposta
dell’esercizio successivo, l’addizionale all’imposta

154
sul reddito delle persone fisiche e l’aliquota
dell’imposta regionale sulle attività produttive si
applicano oltre i livelli massimi previsti dalla
legislazione vigente fino all’integrale copertura dei
mancati obbiettivi. Qualora invece sia verificato che il
rispetto degli obiettivi intermedi è stato conseguito
con risultati ottenuti quantitativamente migliori, la
regione interessata può ridurre, con riferimento
all’anno d’imposta dell’esercizio successivo,
l’addizionale all’imposta sul reddito delle persone
fisiche e l’aliquota dell’imposta regionale sulle
attività produttive per la quota corrispondente al
miglior risultato ottenuto. Gli interventi individuati
dai programmi operativi di riorganizzazione,
qualificazione o di potenziamento del servizio
sanitario regionale , necessari per il perseguimento
dell’equilibrio economico, nel rispetto dei LEA
oggetto degli accordi di cui all’articolo 1, comma 180
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come integrati
dagli accordi di cui all’articolo 1, commi 278 e 281
della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sono vincolanti
per la regione che ha sottoscritto l’accordo e le
determinazioni in esso previste possono comportare
effetti di variazione dei provvedimenti normativi ed
amministrativi già adottati dalla medesima regione in
materia di programmazione sanitaria .
c) All’articolo 1, comma 174 delle legge 30
dicembre 2004, n. 311, come integrato dall’articolo 1,
comma 277, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
ultimo periodo, dopo le parole “all’anno d’imposta
2006” sono aggiunte le seguenti: “e successivi”. Il
procedimento accertativo delle risultanze contabili
regionali, ai fini dell’avvio delle procedure di cui
all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, è svolto dal Tavolo di verifica degli
adempimenti di cui all’articolo 12 dell’Intesa del 23
marzo 2005.
d) al fine di consentire in via anticipata
l'erogazione del finanziamento a carico dello Stato:
1) in deroga a quanto stabilito dall'articolo 13,
comma 6, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n.
56, il Ministero dell'economia e delle finanze, per gli
anni 2007, 2008 e 2009, è autorizzato a concedere alle
regioni a statuto ordinario anticipazioni con
riferimento alle somme indicate alla lettera a) da
accreditare sulle contabilità speciali di cui all'articolo
66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in essere
presso le tesorerie provinciali dello Stato, nella

155
misura pari al 97 per cento delle somme dovute alle
regioni a statuto ordinario a titolo di finanziamento
della quota indistinta del fabbisogno sanitario, quale
risulta dell’Intesa espressa, ai sensi delle norme
vigenti, dalla Conferenza Stato-Regioni sulla
ripartizione delle disponibilità finanziarie
complessive destinate al finanziamento del Servizio
Sanitario nazionale per i medesimi anni;
2) per gli anni 2007, 2008 e 2009, il Ministero
dell'economia e delle finanze è autorizzato a
concedere alle regioni Sicilia e Sardegna anticipazioni
nella misura pari al 97 per cento delle somme dovute
a tali regioni a titolo di finanziamento della quota
indistinta, quale risulta dall’Intesa espressa, ai sensi
delle norme vigenti, dalla Conferenza Stato-Regioni
sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie
complessive destinate al finanziamento del Servizio
Sanitario nazionale per i medesimi anni, al netto delle
entrate proprie e delle partecipazioni delle medesime
regioni;
3) alle regioni che abbiano superato tutti gli
adempimenti dell’ultima verifica effettuata dal Tavolo
di verifica degli adempimenti di cui all’articolo 12
dell’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, si
riconosce la possibilità di un incremento di detta
percentuale compatibilmente con gli obblighi di
finanza pubblica;
4) all'erogazione dell'ulteriore 3 per cento nei
confronti delle singole regioni si provvede a seguito
dell’esito positivo della verifica degli adempimenti
previsti dalla vigente normativa e dalla presente
legge;
5) nelle more dell’Intesa espressa, ai sensi delle
norme vigenti, dalla Conferenza Stato-Regioni sulla
ripartizione delle disponibilità finanziarie
complessive destinate al finanziamento del Servizio
Sanitario nazionale le anticipazioni sono commisurate
al livello del finanziamento corrispondente a quello
previsto dal riparto per l'anno 2006, quale risulta
dall’Intesa espressa dalla Conferenza Stato – Regioni,
e incrementato, a decorrere dal 2008, sulla base del
tasso di crescita del PIL nominale programmato;
6) sono autorizzati, in sede di conguaglio,
eventuali recuperi che dovessero rendersi necessari

156
anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti
alle regioni per gli esercizi successivi;
7) sono autorizzate, a carico di somme a qualsiasi
titolo spettanti, le compensazioni degli importi a
credito e a debito di ciascuna regione e provincia
autonoma, connessi alla mobilità sanitaria
interregionale di cui all’art. 12, comma 3, lettera b)
del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e
successive modificazioni, nonché alla mobilità
internazionale di cui all’articolo 18, comma 7, dello
stesso decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 .
I predetti importi sono definiti dal Ministero della
salute d’intesa con la Conferenza permanente tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano;
e) Ai fini della copertura dei disavanzi pregressi
nel settore sanitario, cumulativamente registrati e
certificati fino al 2005, al netto per l’anno 2005 della
copertura derivante dall’incremento automatico delle
aliquote, di cui all’articolo 1, comma 174, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, come integrato
dall’articolo 1, comma 277, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, per le Regioni che, al fine della
riduzione strutturale del disavanzo, sottoscrivono
l’accordo richiamato alla lettera b) e accedono al
fondo transitorio, risultano idonei criteri di copertura
a carattere pluriennale derivanti da specifiche entrate
certe e vincolate, in sede di verifica degli
adempimenti del Tavolo di cui all’articolo 12
dell’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005.
f) Per l’anno 2007 e seguenti sono confermate
le misure di contenimento della spesa farmaceutica
assunte dall’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ai
fini del rispetto dei tetti stabiliti dall’articolo 48,
comma 1, del decreto legge 30 settembre 2003, n.269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n.326, con le Deliberazioni del
Consiglio di amministrazione n.34 del 22 dicembre
2005, n.18 dell’8 giugno 2006, n. 21 del 21 giugno
2006, n.25 del 20 settembre 2006 e n.26 del 27
settembre 2006, salvo rideterminazioni delle
medesime da parte dell’AIFA stessa sulla base del
monitoraggio degli andamenti effettivi della spesa.
g) Nei confronti delle regioni che abbiano
comunque garantito la copertura degli eventuali
relativi disavanzi, è consentito l’accesso agli importi

157
di cui all’articolo 1, comma 181 della legge 30
dicembre 2004, n. 311, con riferimento alla spesa
farmaceutica registrata negli esercizi 2005 e 2006
anche alle seguenti condizioni:
1) con riferimento al superamento del tetto del
13%, per la spesa farmaceutica convenzionata, in
assenza del rispetto dell’obbligo regionale di
contenimento della spesa per la quota a proprio
carico, con le misure di cui al decreto legge 18
settembre 2001, n.347 convertito dalla legge 16
novembre 2001, n. 405, l’avvenuta applicazione,
entro la data del 28 febbraio 2007, nell’ambito della
procedura di cui all’articolo 1, comma 174, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, di una quota fissa per
confezione di importo idoneo a garantire l’integrale
contenimento del 40%;
2) con riferimento al superamento della soglia
del 3%, per la spesa farmaceutica non convenzionata,
in assenza del rispetto dell’obbligo regionale di
contenimento della spesa per la quota a proprio
carico, l’avvenuta presentazione, da parte della
regione interessata, entro la data del 28 febbraio 2007,
ai Ministeri della salute e dell’economia e delle
finanze di un Piano di contenimento della spesa
farmaceutica ospedaliera, che contenga interventi
diretti al controllo dei farmaci innovativi, al
monitoraggio dell’uso appropriato degli stessi e degli
appalti per l’acquisto dei farmaci, la cui idoneità è da
verificarsi congiuntamente nell’ambito dei Tavoli di
cui agli articoli 9 e 12 dell’Intesa Stato-Regioni del 23
marzo 2005.
h) All’articolo 1, comma 28 della legge 23
dicembre 1996, n. 662 sono apportate le seguenti
modifiche:
1) il secondo periodo è sostituito dal seguente : “I
percorsi diagnostico- terapeutici sono costituiti dalle
linee –guida di cui all’articolo 1, comma 283, terzo
periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
nonché da percorsi definiti ed adeguati
periodicamente con decreto del Ministro della salute ,
previa intesa della Conferenza Stato-Regioni, su
proposta del Comitato strategico del Sistema
Nazionale Linee Guida, di cui al decreto del Ministro
della salute del 30 giugno 2004, integrato da un
rappresentante della Federazione nazionale degli
ordini dei medici – chirurghi e degli odontoiatri”;

158
2) al terzo periodo, le parole :” il Ministro della
sanità” sono sostituite dalle seguenti: “il Ministro
della salute, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, ”; dopo le parole: “di Trento e di
Bolzano,” sono inserite le seguenti parole: “entro il
31 marzo 2007,”.
i) Ai fini del programma pluriennale di
interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di
ammodernamento tecnologico, l’importo fissato
dall’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67,
come rideterminato dall’articolo 83, comma 3 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388 , è elevato a 20
miliardi di euro, fermo restando, per la sottoscrizione
di accordi di programma con le regioni e
l’assegnazione di risorse agli altri Enti del settore
sanitario interessati, il limite annualmente definito in
base alle effettive disponibilità di bilancio. Il maggior
importo di cui al presente comma è vincolato per 500
milioni di euro alla riqualificazione strutturale e
tecnologica dei servizi di radiodiagnostica e di
radioterapia di interesse oncologico con prioritario
riferimento alle regioni meridionali ed insulari, per
100 milioni di euro ad interventi per la realizzazione
di strutture residenziali dedicate alle cure palliative
con prioritario riferimento alle regioni che abbiano
completato il programma realizzativo di cui
all’articolo 1, comma 1 del decreto legge 28 dicembre
1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 1999, n.39 e che abbiano avviato
programmi di assistenza domiciliare nel campo delle
cure palliative, per 100 milioni di euro per
l’implementazione e l' ammodernamento dei sistemi
informatici delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere e
l’integrazione dei medesimi con i sistemi informativi
sanitari delle Regioni e per 100 milioni di euro per
strutture di assistenza odontoiatrica. Il riparto fra le
Regioni del maggiore importo di cui alla presente
lettera è effettuato con riferimento alla valutazione dei
bisogni relativi ai seguenti criteri e linee prioritarie:
3) innovazione tecnologica delle strutture del
Servizio Sanitario Nazionale con particolare
riferimento alla diagnosi e terapia nel campo
dell’oncologia e delle malattie rare;
4) superamento del divario Nord-Sud;

159
5) possibilità per le Regioni che abbiano già
realizzato la programmazione pluriennale, di attivare
una programmazione aggiuntiva;
6) messa a norma delle strutture pubbliche ai
sensi del d.P.R. 14 gennaio 1997;
7) premialità per le regioni sulla base della
tempestività e della qualità di interventi di
ristrutturazione edilizia e ammodernamento
tecnologico già eseguiti (per una quota pari al 10 per
cento);
j) Il Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze individua, con
decreto di natura non regolamentare da adottarsi entro
il 31 gennaio 2007, previa intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, le
prestazioni di diagnostica di laboratorio eseguibili
con metodiche automatizzate, nell’ambito delle
prestazioni di cui al Decreto del Ministro della sanità
del 22 luglio 1996, recante: “Prestazioni di assistenza
specialistica ambulatoriale erogabili nell’ambito del
Servizio Sanitario Nazionale e relative tariffe”.
l) Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 1,
comma 170, quarto periodo, della legge 23 dicembre
2004, n. 311, a decorrere dal mese successivo alla
data di entrata in vigore del decreto di cui alla lettera
i), gli importi delle tariffe massime praticabili per le
prestazioni di diagnostica di laboratorio eseguibili
con metodiche automatizzate non possono superare il
50 per cento degli importi delle tariffe previste per le
medesime prestazioni nel Decreto del Ministro della
sanità del 22 luglio 1996. Conseguentemente le
Regioni provvedono, entro il 28 febbraio 2007, ad
emanare disposizioni per la revisione degli accordi,
per la fissazione dei volumi di attività e dei tetti di
spesa, sottoscritti con le strutture private accreditate
ai sensi dell’articolo 8-quinquies del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive
modificazioni ed integrazioni. Le Regioni
provvedono altresì ad adeguare gli importi relativi
alla compensazione tra Aziende sanitarie dei costi
per le medesime prestazioni, nonché ad approvare,
entro il 28 febbraio 2007, un Piano di
riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche
di diagnostica di laboratorio anche ai fini
dell’adeguamento degli standard organizzativi e di

160
personale coerenti con i processi di efficientamento
resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate.
m) a decorrere dal 1° gennaio 2007, per le
prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale
gli assistiti non esentati dalla quota di partecipazione
al costo sono tenuti al pagamento di una quota fissa
sulla ricetta pari a 10 euro. Per le prestazioni erogate
in regime di pronto soccorso ospedaliero non seguite
da ricovero , la cui condizione è stata codificata come
codice bianco, gli assistiti non esenti sono tenuti al
pagamento di una quota fissa pari a 23 euro. Gli
assistiti non esenti, la cui condizione è stata codificata
come codice verde, ad eccezione di quelli afferenti al
pronto soccorso a seguito di traumatismi ed
avvelenamenti acuti, sono tenuti al pagamento di una
quota di 41 euro. Sono fatte salve le disposizioni
eventualmente assunte dalle regioni che, per l’accesso
al pronto soccorso ospedaliero, pongono a carico
degli assistiti oneri più elevati;
n) All’articolo 1, comma 292, della legge 23
dicembre 2005, n.266, la lettera a) è così sostituita
“Con le procedure di cui all’articolo 54 della legge 27
dicembre 2002, n.289, si provvede, entro il 28
febbraio 2007, alla modificazione degli allegati al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
29 novembre 2001 e successive integrazioni di
definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza,
finalizzata all’inserimento, nell’elenco delle
prestazioni di specialistica ambulatoriale, di
prestazioni già erogate in regime di ricovero
ospedaliero, nonché alla integrazione e modificazione
delle soglie di appropriatezza per le prestazioni di
ricovero ospedaliero in regime di ricovero ordinario
diurno;
o) A decorrere dal 1° gennaio 2007 i cittadini,
anche se esenti dalla partecipazione alla spesa
sanitaria, che non abbiano ritirato i risultati di visite o
esami diagnostici e di laboratorio sono tenuti al
pagamento per intero della prestazione usufruita, con
le modalità più idonee al recupero delle somme
dovute stabilite dai provvedimenti regionali;
p) A partire dal 1° gennaio 2008 cessano i
transitori accreditamenti delle strutture private già
convenzionate, ai sensi dell’articolo 6, comma 6,
della legge 23 dicembre 1994, n. 724, non confermati
da accreditamenti provvisori o definitivi disposti ai

161
sensi dell’articolo 8-quater del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed
integrazioni;
q) Le Regioni provvedono ad adottare
provvedimenti finalizzati a garantire che dal 1
gennaio 2010 cessino gli accreditamenti provvisori
delle strutture private, di cui all’articolo 8-quater,
comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502 e successive modificazioni e integrazioni, non
confermati dagli accreditamenti definitivi di cui
all’articolo 8-quater, comma 1 del medesimo decreto
legislativo;
r) le Regioni provvedono ad adottare
provvedimenti finalizzati a garantire che dal 1°
gennaio 2008, non possano essere concessi nuovi
accreditamenti, ai sensi dell’articolo 8-quater, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come
modificato ed integrato dal decreto legislativo 19
giugno 1999, n. 229, in assenza di un provvedimento
regionale di ricognizione e conseguente
determinazione, ai sensi del comma 8 del medesimo
articolo 8-quater. Il provvedimento di ricognizione è
trasmesso al Comitato permanente per la verifica
dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza di
cui all’articolo 9 dell’Intesa Stato-Regioni del 23
marzo 2005. Per le Regioni impegnate nei Piani di
rientro previsti dall’Accordo di cui alla lettera b) del
presente articolo, le date del 1 gennaio 2008 di cui
alla presente lettera e alla lettera n) sono anticipate al
1 luglio 2007 limitatamente alle regioni nelle quali
entro il 31 maggio 2007 non si sia provveduto ad
adottare o aggiornare, adeguandoli alle esigenze di
riduzione strutturale dei disavanzi, i provvedimenti di
cui all’articolo 8 quinquies, commi 1 e 2 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive
modificazioni e integrazioni;
s) Il Ministero della Salute, avvalendosi della
Commissione unica sui dispositivi medici e della
collaborazione istituzionale dell’Agenzia dei servizi
sanitari regionali, individua, entro il 31 gennaio 2007,
tipologie di dispositivi per il cui acquisto la
corrispondente spesa superi il 50 per cento della spesa
complessiva dei dispositivi medici registrata per il
Servizio sanitario nazionale. Fermo restando quanto
previsto dal comma 5 dell’articolo 57 della legge 27
dicembre 2002, n. 289 e dal numero 2) della lettera a)
del comma 409 della legge 23 dicembre 2005, n. 266,

162
entro il 30 aprile 2007, con decreto del Ministro della
Salute, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, d’intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i
prezzi dei dispositivi individuati ai sensi della
presente lettera, da assumere, con decorrenza dal 1°
maggio 2007, come base d’ asta per le forniture del
Servizio sanitario nazionale. I prezzi sono stabiliti
tenendo conto dei più bassi prezzi unitari di acquisto
da parte del Servizio sanitario nazionale risultanti
dalle informazioni in possesso degli osservatori
esistenti e di quelle rese disponibili dall’ottemperanza
al disposto del successivo periodo della presente
lettera. Entro il 15 marzo 2007 le Regioni trasmettono
al Ministero della Salute – Direzione generale dei
farmaci e dispositivi medici, anche per il tramite
dell’Agenzia dei servizi sanitari regionali, i prezzi
unitari corrisposti dalle Aziende sanitarie nel corso
del biennio 2005-2006; entro la stessa data le aziende
che producono o commercializzano in Italia
dispositivi medici trasmettono alla predetta Direzione
generale, sulla base di criteri stabiliti con decreto del
Ministro della salute, i prezzi unitari relativi alle
forniture effettuate alle aziende sanitarie nel corso del
medesimo biennio. Nelle gare in cui la fornitura di
dispositivi medici è parte di una più ampia fornitura
di beni e servizi, l’offerente deve indicare in modo
specifico il prezzo unitario di ciascun dispositivo e i
dati identificativi dello stesso. Il Ministero della
salute, avvalendosi della Commissione unica sui
dispositivi medici e della collaborazione istituzionale
dell’Istituto superiore di sanità e dell’Agenzia dei
servizi sanitari regionali, promuove la realizzazione,
sulla base di una programmazione annuale, di studi
sull’appropriatezza dell’impiego di specifiche
tipologie di dispositivi medici, anche mediante
comparazione dei costi rispetto ad ipotesi alternative.
I risultati degli studi sono pubblicati sul sito internet
del Ministero della salute.
t) La disposizione di cui all’articolo 3, comma 2
del decreto legge 17 febbraio 1998, n.23, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94,
non è applicabile al ricorso a terapie farmacologiche
a carico del servizio sanitario nazionale, che,
nell’ambito dei presidi ospedalieri o di altre strutture
e interventi sanitari, assuma carattere diffuso e
sistematico e si configuri , al di fuori delle condizioni
di autorizzazione all’immissione in commercio , quale

163
alternativa terapeutica rivolta a pazienti portatori di
patologie per le quali risultino autorizzati farmaci
recanti specifica indicazione al trattamento. Il ricorso
a tali terapie è consentito solo nell’ambito delle
sperimentazioni cliniche dei medicinali di cui al
decreto legislativo 24 giugno 2003, n.211. In caso di
ricorso improprio si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 3, commi 4 e 5, del decreto legge 17
febbraio 1998, n.23, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 aprile 1998, n. 94. Le regioni
provvedono ad adottare entro il 28 febbraio 2007
disposizioni per le unità sanitarie locali, per le
aziende ospedaliere , per le aziende ospedaliere
universitarie e per gli Istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico volte alla individuazione dei
responsabili dei procedimenti applicativi delle
disposizioni di cui alla presente lettera, anche sotto il
profilo della responsabilità amministrativa per danno
erariale. Fino all’entrata in vigore delle disposizioni
regionali di cui al presente comma, tale responsabilità
è attribuita al direttore sanitario delle unità sanitarie
locali, delle aziende ospedaliere , delle aziende
ospedaliere universitarie e degli Istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico.
2. Il finanziamento del Servizio sanitario nazionale
cui concorre lo Stato è incrementato per l’anno 2006
di 2.000 milioni di euro. Tale importo è ripartito fra le
regioni con i medesimi criteri adottati per lo stesso
anno.
3. Al secondo periodo del comma 289 dell’articolo 1
della legge 23 dicembre 2005, n. 266 le parole “per
ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008”, sono
sostituite dalle seguenti: “ per l’anno 2006 e di 7
milioni di euro a decorrere dall’anno 2007”.
4. Con le modalità di cui all’articolo 1, comma 9, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e
successive modifiche ed integrazioni, su proposta del
Ministro della salute, sentita la Conferenza Stato-
Regioni, è modificato il Piano sanitario nazionale
2006-2008, adottato con decreto del Presidente della
Repubblica 7 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale Supplemento Ordinario n. 139 del 17 giugno
2006, al fine di armonizzarne i contenuti e la
tempistica al finanziamento complessivo del Servizio
Sanitario Nazionale per il triennio 2007-2009.

164
Art. 89
(Fondo per il cofinanziamento dei progetti regionali
attuativi del Piano Sanitario Nazionale )
1. Al fine di rimuovere gli squilibri sanitari connessi
alla disomogenea distribuzione registrabile tra le varie
realtà regionali nelle attività realizzative del Piano
Sanitario Nazionale, per il triennio 2007, 2008 e 2009
è istituito un Fondo per il cofinanziamento dei
progetti realizzativi del Piano sanitario nazionale
nonché per il cofinanziamento di analoghi progetti da
parte delle regioni valle d’Aosta e Friuli Venezia-
Giulia e delle province autonome di Trento e di
Bolzano.
2. L’importo annuale del Fondo di cui al comma
precedente è stabilito in 65,5 milioni di euro , di cui 5
milioni per iniziative nazionali realizzate dal
Ministero della salute e 60,5 milioni da assegnarsi alle
regioni ed alla province autonome di Trento e di
Bolzano, con decreto del Ministro della salute, previa
intesa con la Conferenza Stato Regioni, per
l’integrazione ed il cofinanziamento dei progetti
regionali in materia di:
a) sperimentazione del modello assistenziale case
della salute, per 10 milioni di euro;
b) iniziative per la salute della donna ed iniziative a
favore delle gestanti, della partoriente e del neonato,
per 10 milioni di euro;
c) malattie rare, per 30 milioni di euro;
d) implementazione della rete delle unità spinali
unipolari, per 10,5 milioni di euro.
3. L’ importo di 60,5 milioni di euro di cui al comma
2 è assegnato con decreto del Ministro della salute,
su proposta del Comitato permanente per la verifica
dei Livelli Essenziali di Assistenza, di cui all’articolo
9 dell’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, alle
Regioni che abbiano presentato i progetti attuativi del
piano sanitario nazionale contenenti linee di
intervento relative alle materie di cui al comma 2,
coerenti con linee progettuali previamente indicate
dal Ministro della salute.
4. Per il proseguimento dell’intervento speciale per la
diffusione degli screening oncologici di cui
all’articolo 2-bis del decreto legge 29 aprile 2004, n.
81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
maggio 2004, n.138, è autorizzata la spesa di 20
milioni euro per l’anno 2007 e 18 milioni di euro per

165
ciascuno degli anni 2008 e 2009, per la concessione
da parte del Ministero della salute di finanziamenti
finalizzati alle regioni meridionali ed insulari.
Art. 90
(Iniziative di contrasto al consumo di alcool da parte
dei minorenni)
1. Al fine di contrastare i negativi effetti sullo stato di
salute provocati dal consumo di alcool in età
adolescenziale e giovanile ed il conseguente
fenomeno di crescita degli oneri economici per il
trattamento delle patologie correlate,all’articolo 689
del codice penale le parole : “anni sedici” sono
sostituite dalle seguenti :“ anni diciotto”.
2. All’articolo 14 della legge 14 marzo 2001, n. 125 il
comma 1 è sostituito dal seguente :” nelle aree di
servizio situate lungo le autostrade è vietata la vendita
e la somministrazione di bevande alcoliche”.
3. Nella legge 14 marzo 2001, n. 125 , dopo l’articolo
14 è inserito il seguente :
”Articolo 14-bis ( Divieto di vendita di bevande
alcoliche ai minori degli anni diciotto).
1. Nei luoghi di pubblici esercizi è vietata la vendita
di bevande alcoliche ai soggetti minori di anni
diciotto.
2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 689
del Codice Penale, la violazione della disposizione di
cui al comma 1 comporta l’applicazione di una
sanzione pecuniaria da euro 3.000 ad euro 6.000”.
Art. 91
(Truffe ai danni del Servizio sanitario nazionale)
1. Qualora il farmacista titolare di farmacia privata o
direttore di una farmacia gestita da una società di
farmacisti ai sensi dell’articolo 7 della legge 8
novembre 1991, n. 362 venga condannato con
sentenza passata in giudicato, per il reato di truffa ai
danni del Servizio Sanitario Nazionale, l’autorità
competente può dichiarare la decadenza
dall’autorizzazione all’esercizio della farmacia, anche
in mancanza delle condizioni previste dall’articolo

166
113, lettera e) del testo unico delle leggi sanitarie
approvato con Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
La decadenza è comunque dichiarata quando la
sentenza abbia accertato un danno superiore a
cinquantamila euro, anche nell’ipotesi di mancata
costituzione in giudizio della parte civile.
2. Quando la truffa ai danni del Servizio sanitario
nazionale, accertata con sentenza passata in giudicato,
è commessa da altro sanitario che, personalmente o
per il tramite di una società di cui è responsabile,
eroga prestazioni per conto del Servizio sanitario
nazionale, è subito avviata, sulla base delle norme
vigenti, la procedura di risoluzione del rapporto
instaurato con il Servizio sanitario nazionale; il
rapporto è risolto di diritto quando la sentenza abbia
accertato un danno superiore a cinquantamila euro,
anche nell’ipotesi di mancata costituzione in giudizio
della parte civile.
Art. 92
(Confisca delle attrezzature utilizzate per l’esercizio
abusivo di professione sanitaria)
1. In caso di condanna per violazione dell’articolo
348 del codice penale, il giudice ordina la confisca
delle attrezzature appartenenti all’esercente la
professione sanitaria o a colui che ha abusivamente
esercitato la professione sanitaria, ovvero
appartenenti a società alle quali l’uno o l’altro
partecipano, le quali siano state utilizzate per
l’esercizio abusivo della professione sanitaria.
Art. 93
(Disposizioni in materia di ricerca sanitaria)
1. Per gli anni 2007, 2008 e 2009,
nell'utilizzazione delle risorse previste nella
tabella C allegata alla presente legge e destinate al
finanziamento di progetti di ricerca sanitaria di cui
all'articolo 12 bis del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni
ed integrazioni, un importo pari a 10 milioni di euro
è vincolato al finanziamento di progetti proposti dagli
Istituti zooprofilattici sperimentali in materia di
sicurezza degli alimenti, e tre importi di 3 milioni di

167
euro ciascuno sono vincolati al finanziamento di
progetti per il miglioramento degli interventi di
diagnosi e cura delle malattie rare anche in
riferimento alla facilitazione della erogazione ai
pazienti dei farmaci orfani, al finanziamento di
progetti per l’utilizzazione di cellule staminali e al
finanziamento di progetti per la qualificazione ed il
potenziamento delle attività di tutela della salute nei
luoghi di lavoro”.
2. Ai fini del completamento delle attività di cui
all’articolo 92, comma 7, della legge 23 dicembre
2000, n. 388 e all’articolo 4, comma 170, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzato lo
stanziamento di 8 milioni di euro per gli anni 2007,
2008 e 2009 a favore dell’Istituto superiore di sanità.
Art. 94
(Iniziative in materia di farmaci)
1. Con accordo Stato-Regioni, ai sensi dell’articolo 4
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su
proposta del Ministro della salute, sono definiti gli
indirizzi per la realizzazione di un programma di
farmacovigilanza attiva, attraverso la stipula di
convenzioni tra l’Agenzia Italiana del farmaco e le
singole regioni per l’utilizzazione delle risorse di cui
all’articolo 36, comma 14 della legge 23 dicembre
1997, n.449 pari a 25 milioni di euro , confluite nelle
fonti di finanziamento del bilancio ordinario
dell’AIFA.
2. Al fine di evitare sprechi di confezioni di
medicinali correlati alla non chiara leggibilità della
data di scadenza posta con modalità “a secco “, la
data di scadenza e il numero di lotto riportati sulle
confezioni dei medicinali per uso umano devono
essere stampati, con caratteri non inferiori al corpo 8,
a inchiostro o con altra modalità che assicuri il
contrasto cromatico fra tali indicazioni e lo sfondo del
materiale di confezionamento.
Art. 95
(Riunificazione sedi del Ministero della salute)
1. Al fine di razionalizzare l’attività degli uffici
centrali e conseguire economie di spesa, il Ministero
della salute procede nel corso del 2007 al
trasferimento in un’unica sede degli uffici centrali,

168
attualmente dislocati in più edifici. Per i connessi
maggiori oneri, derivanti dalle operazioni di trasloco,
è autorizzata, per l’anno 2007, la spesa di euro
6.000.000. A tale spesa si provvederà mediante
riassegnazione dalle entrate di cui all’art. 5 comma 12
della legge 29 dicembre 1990, n. 407.
2. Al fine di razionalizzare l’attività degli uffici
periferici e conseguire economie di spesa, il Ministero
della salute procederà, nel triennio 2007 – 2009, a
realizzare un programma di accorpamento in un’unica
sede, dei propri uffici periferici, nonché dei Nuclei
Carabinieri per la sanità che ubicati nello stesso
territorio; l’individuazione degli uffici interessati alla
unificazione logistica avverrà con decreto
ministeriale. A tal fine gli enti preposti alla gestione
dei porti, aeroporti e confini sono tenuti a mettere a
disposizione dell’Amministrazione, a titolo gratuito,
idonei locali.
Art. 96
(Interventi per l’Alleanza degli Ospedali Italiani nel
Mondo)
1. Allo scopo di assicurare il trasferimento dall’Italia
all’estero delle attrezzature sanitarie in donazione
nonché la tenuta dell’inventario aggiornato delle
attrezzature disponibili, di cui alla legge 23 dicembre
2005, n.266, e per consentire la partecipazione alla
rete del teleconsulto e della formazione a distanza di
ospedali appartenenti a Stati nei quali non vi siano
ospedali italiani, è autorizzata la concessione di un
contributo nella misura di 1 milione di euro per l’anno
2007 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni
2008 e 2009 in favore dell’associazione Alleanza
degli Ospedali Italiani del Mondo.
Art. 97
(Misure per farmacie rurali)
1. Al fine di favorire il mantenimento di un'efficiente
rete di assistenza farmaceutica territoriale anche nelle
zone disagiate, la ulteriore riduzione delle percentuali
di sconto a carico delle farmacie con un fatturato
annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al
netto dell'IVA non superiore ad euro 258.228,45
rispetto alla riduzione prevista dall'ultimo periodo
dell'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e successive modificazioni, disposta,
limitatamente all'arco temporale decorrente dal 1
marzo al 31 dicembre 2006, dall’articolo 38 del

169
decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n.
51, è prorogata per il triennio 2007-2009. La misura
della ulteriore riduzione è annualmente stabilita con
decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, per una maggiore spesa complessiva, a
carico del Servizio sanitario nazionale, non superiore
a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007,
2008 e 2009. Per la copertura dei relativi oneri è
autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
Art. 98
(Personale Centro Nazionale per la Prevenzione e
il Controllo delle Malattie - CCM)
1. In deroga all’articolo 1, comma 9 della legge 23
dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni, al
fine di ottimizzare la capacità di risposta alle
emergenze di sanità pubblica, il Centro Nazionale per
la Prevenzione e il Controllo delle Malattie è
autorizzato a stipulare fino a 20 contratti triennali per
consulenti di studi e ricerca.
2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si
provvede mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo1,
comma 1, lett. a) del decreto legge 29 aprile 2004, n.
81 convertito, con modificazioni, dalla legge 26
maggio 2004, n. 138, per gli anni 2007, 2008 e 2009
per un importo complessivo annuo di 2 milioni di
euro.
Art. 99
(Istituto nazionale per la promozione della salute
delle popolazioni migranti ed il contrasto delle
malattie della povertà)
1. E’ autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per
l'anno 2007 e di 10 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2008 e 2009 per la promozione da parte del
Ministero della salute ed il relativo finanziamento di
un progetto di sperimentazione gestionale, ai sensi
dell’articolo 9 bis del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n.502 e successive modificazioni ed
integrazioni, da autorizzarsi da parte della Regione
Lazio con la partecipazione della regione Puglia ,

170
della regione Sicilia e di altre regioni interessate,
finalizzato alla realizzazione, nella città di Roma, di
un Istituto nazionale per la promozione della salute
delle popolazioni migranti ed il contrasto delle
malattie della povertà, con compiti di prevenzione,
cura, formazione e ricerca sanitaria, in cui far
confluire il Centro di riferimento della Regione Lazio
per la promozione della salute delle popolazioni
migranti, senza fissa dimora, nomadi e a rischio di
emarginazione,già operante presso l’Istituto
dermosifilopatico Santa Maria e San Gallicano-I.F.O.
Art. 100
(Misure in materia di vigilanza e controllo sul doping)
1. Per il potenziamento degli interventi e delle attività
previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 14 dicembre
2000, n.376, è autorizzato la ulteriore spesa di 2
milioni di euro a decorrere dall’anno 2007.
Art. 101
(Spesa sanitaria regione Sicilia)
1. Al fine di addivenire al completo trasferimento
della spesa sanitaria a carico del bilancio della
Regione Sicilia, la misura del concorso della regione
a tale spesa è pari al 45% per l’anno 2007, al 47,5%
per l’anno 2008 e al 50% per l’anno 2009.
Art. 102
(Modifica del regime delle entrate della Regione
Autonoma della Sardegna)
1. L’articolo 8 dello Statuto della regione Sardegna
di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3
è sostituito dal seguente:
“Articolo 8:
Le entrate della regione sono costituite:
a) dai sette decimi del gettito delle imposte sul
reddito delle persone fisiche e sul reddito delle
persone giuridiche riscosse nel territorio della
regione;

171
b) dai nove decimi del gettito delle imposte sul
bollo, di registro, ipotecarie, sul consumo dell’energia
elettrica e delle tasse sulle concessioni governative
percetta nel territorio della regione;
c) dai cinque decimi delle imposte sulle
successioni e donazioni riscosse nel territorio della
regione;
d) dai nove decimi dell’imposta di
fabbricazione su tutti i prodotti che ne siano gravati,
percetta nel territorio della regione;
e) dai nove decimi della quota fiscale
dell’imposta erariale di consumo relativa ai prodotti
dei monopoli dei tabacchi consumati nella regione;
f) dai 9 decimi del gettito dell’imposta sul valore
aggiunto generata sul territorio regionale da
determinarsi sulla base dei consumi regionali delle
famiglie rilevati annualmente dall’ISTAT;
g) dai canoni per le concessioni idroelettriche;
h) da imposte e tasse sul turismo e da altri tributi
propri che la regione ha facoltà di istituire con legge
in armonia con i principi del sistema tributario dello
Stato;
i) dai redditi derivanti dal proprio patrimonio e
dal proprio demanio;
l) da contributi straordinari dello Stato per particolari
piani di opere pubbliche e di trasformazione
fondiaria;
m) dai sette decimi di tutte le altre entrate erariali,
dirette o indirette, comunque denominate, inclusa
l’imposta locale sui redditi, ad eccezione di quelle di
spettanza regionale o di altri enti pubblici”.
2. Nelle entrate spettanti alla Regione sono comprese
anche quelle che, sebbene relative a fattispecie
tributarie maturate nell’ambito regionale, affluiscono,
in attuazione di disposizioni legislative o per esigenze
amministrative, ad uffici finanziari situati fuori del
territorio della Regione.
3. Ad integrazione delle somme stanziate negli anni
2004, 2005 e 2006 è autorizzata la spesa di euro 25
milioni per ciascuno per ciascuno degli anni dal 2007

172
al 2026 per la devoluzione alla Regione Sardegna
delle quote di compartecipazione all’IVA riscossa nel
territorio regionale, concordate, ai sensi dell’art. 38
del D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250, per gli anni 2004,
2005 e 2006.
4. Dall’anno 2007 la Regione Sardegna provvede al
finanziamento del servizio sanitario nazionale sul
proprio territorio senza alcun apporto a carico del
bilancio dello Stato.
5. Alla regione Sardegna sono trasferite le funzioni
relative al trasporto pubblico locale (Ferrovie
Sardegna e ferrovie meridionali sarde), le funzioni
relative alla così detta contiguità territoriale e le
funzioni relative all’Agenzia del territorio.
6. L’attuazione delle previsioni relative alla
compartecipazione al gettito delle imposte di cui al
comma I. lettere a) ed m), così come integrata dalla
previsione di cui al comma 2 non potrà determinare
oneri aggiuntivi sul bilancio dello Stato superiori
rispettivamente ad euro 344 milioni per l’anno 2007,
371 milioni per l’anno 2008, 482 milioni per l’anno
2009. La nuova compartecipazione della Regione
Sardegna al gettito erariale entrerà a regime dall’anno
2010.
7. Dall’attuazione del combinato disposto della lettera
f, comma 1, e del comma 4 del presente articolo, per
gli anni 2007, 2008 e 2009 non può derivare alcun
onere aggiuntivo per il bilancio dello Stato. Per gli
anni 2007-2009 la quota dei 9/10 dell’IVA sui
consumi viene attribuita sino alla concorrenza
dell’importo risultante a carico della regione per la
spesa sanitaria dalle delibere CIPE per gli stessi anni
2007-2009 aumentato dell’importo di 300 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2007-2009.
8. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli oneri relativi alle
funzioni trasferite di cui al comma 5 del presente
articolo rimangono a carico dello Stato.
TITOLO IV
INTERVENTI PER LO SVILUPPO E LA RICERCA

173
Capo I
Effetti finanziari
Art. 103
(Effetti sui saldi di finanza pubblica)
1. Dall’attuazione delle disposizioni contenute nel
presente Titolo derivano i seguenti effetti sui saldi di
finanza pubblica, rispettivamente in termini di:
a) saldo netto da finanziare - 7.859 milioni per il
2007, - 7.595 milioni per il 2008 e - 10.711
milioni per il 2009;
b) fabbisogno del settore pubblico - 5.351
milioni per il 2007, - 5.309 milioni per il
2008 e - 5.241 milioni per il 2009;
c) indebitamento netto della P.A. - 5.236 milioni
per il 2007, - 5.134 milioni per il 2008 e -
4.981 milioni per il 2009.
Capo II
MISURE DI SOSTEGNO ALL’APPARATO
PRODUTTIVO
Art. 104
(Disposizioni urgenti per la costituzione di nuovi
fondi ed altri interventi per l’innovazione industriale)
1. Al fine di perseguire la maggiore efficacia delle
misure di sostegno all’innovazione industriale, presso
il Ministero dello sviluppo economico è istituito,
ferme restando le vigenti competenze del CIPE, il
Fondo per la competitività e lo sviluppo, al quale
sono conferite le risorse assegnate ai fondi di cui
all’articolo 60, comma 3, della legge 27 dicembre
2002, n. 289 ed all’articolo 52 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, che sono contestualmente
soppressi. Al Fondo è altresì conferita la somma di
euro 300 milioni per il 2007, di euro 400 milioni per
ciascuno degli anni 2008 e 2009, assicurando,
unitamente al finanziamento dei progetti di cui al
comma 2, la continuità degli interventi previsti dalla
normativa vigente. Per la programmazione delle
risorse nell’ambito del Fondo per la competitività e lo
sviluppo si applicano, fatto salvo quanto disposto al
comma 2, le disposizioni di cui all’articolo 60 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289 e quelle dettate per il
funzionamento del Fondo di cui all’articolo 52 della

174
legge 23 dicembre 1998, n. 448. Il Fondo è altresì
alimentato, per quanto riguarda gli interventi da
realizzare nelle aree sottoutilizzate, in coerenza con i
relativi documenti di programmazione, dalle risorse
assegnate dal CIPE nell’ambito del riparto del Fondo
per le aree sottoutilizzate e, per gli esercizi successivi
al 2009, dalle risorse stanziate ai sensi dell’art. 11,
comma 3, lett. f) della legge 5 agosto 1978 n. 468.
2. A valere sulla quota di risorse del Fondo
individuata con decreto del Ministro dello sviluppo
economico di concerto con quello dell’economia e
delle finanze, sentito il Ministro per i diritti e le pari
opportunità, sono finanziati, nel rispetto degli
obiettivi di Lisbona, i progetti di innovazione
industriale individuati nell’ambito delle aree
tecnologiche dell’efficienza energetica, della mobilità
sostenibile, delle nuove tecnologie della vita, delle
nuove tecnologie per il made in Italy e delle
tecnologie innovative per il patrimonio culturale.
3. Per l’individuazione dei contenuti di ciascuno dei
progetti di cui al comma 2, il Ministro dello sviluppo
economico, sentiti i Ministri dell’università e della
ricerca, per le riforme e l’innovazione nella Pubblica
Amministrazione, per gli affari regionali e per le
autonomie locali, nonché gli altri Ministri interessati
relativamente ai progetti in cui gli stessi concorrono,
nomina un responsabile di progetto, scelto, in
relazione alla complessità dei compiti, tra i soggetti in
possesso di comprovati requisiti di capacità ed
esperienza in relazione agli obiettivi tecnologicoproduttivi
da perseguire. Il responsabile di progetto,
nella fase di elaborazione, avvalendosi eventualmente
della collaborazione di strutture ed enti specializzati,
provvede, con onere a carico delle risorse stanziate
per i singoli progetti, alla definizione delle modalità e
criteri per l’individuazione degli enti e delle imprese
da coinvolgere nel progetto, ed alla individuazione
delle azioni e delle relative responsabilità attuative.
4. Il Ministro dello sviluppo economico, con decreti
adottati, previo parere della Conferenza Stato-
Regioni, di concerto con i Ministri dell’università e
della ricerca, per le riforme e l’innovazione nella
Pubblica Amministrazione, per gli affari regionali e
per le autonomie locali, nonché con gli altri Ministri
interessati relativamente ai progetti cui gli stessi

175
concorrono, adotta il progetto sulla base delle
proposte del responsabile, e ne definisce le modalità
attuative, anche prevedendo che dell’esecuzione siano
incaricati enti strumentali all’Amministrazione,
ovvero altri soggetti esterni scelti nel rispetto delle
disposizioni nazionali e comunitarie, ove le risorse di
personale interno non risultino sufficienti ed
adeguate, con onere a carico delle risorse stanziate per
i singoli progetti. Decorso il termine di sessanta giorni
dalla data di trasmissione, il progetto può essere
approvato anche in mancanza del parere della
Conferenza Stato-Regioni. I progetti finanziati con le
risorse per le aree sottoutilizzate sono trasmessi per
l’approvazione, previa istruttoria, al CIPE, che si
pronuncia in una specifica seduta, sotto la presidenza
del Presidente del Consiglio dei Ministri e alla
presenza dei Ministri componenti senza possibilità di
delega. Ove il CIPE non provveda nel termine di
trenta giorni, il Ministro dello sviluppo economico
può comunque procedere all’attuazione del progetto.
5. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio
decreto, istituisce appositi regimi di aiuto in
conformità alla normativa comunitaria. Lo stesso
ministro riferisce annualmente al Parlamento e alla
Conferenza Stato-Regioni sui criteri utilizzati per
l’individuazione dei progetti e delle azioni, sullo stato
degli interventi finanziati e sul grado di
raggiungimento degli obiettivi, allegando il prospetto
inerente le spese sostenute per la gestione, che sono
poste a carico dei singoli progetti nel limite massimo
del cinque per cento di ciascuno stanziamento.
6. I progetti di cui al comma 2 possono essere oggetto
di cofinanziamento deciso da parte di altre
Amministrazioni statali e regionali. A tal fine, il
Ministero dello sviluppo economico assicura una sede
stabile di cooperazione tecnica tra le amministrazioni
interessate.
7. In attesa della riforma delle misure a favore
dell’innovazione industriale, è istituito il Fondo per la
finanza d’impresa, al quale sono conferite le risorse
del Fondo di cui all’articolo 15 della legge 7 agosto
1997, n. 266, del Fondo di cui all’articolo 4, comma
106, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che
vengono soppressi, nonché le risorse destinate
all’attuazione dell’articolo 106 della legge 23
dicembre 2000, n. 388 e dell’articolo 1, comma 222,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Al Fondo è
altresì conferita la somma di euro 50 milioni per il
2007, di euro 100 milioni per il 2008 e di euro 150

176
milioni per il 2009. Il Fondo opera con interventi
mirati a facilitare operazioni di concessione di
garanzie su finanziamenti e di partecipazione al
capitale di rischio delle imprese anche tramite banche
o società finanziarie sottoposte alla vigilanza della
Banca d’Italia e la partecipazione a operazioni di
finanza strutturata, anche tramite sottoscrizione di
fondi di investimento chiusi, privilegiando gli
interventi di sistema in grado di attivare ulteriori
risorse finanziarie pubbliche e private in coerenza con
la normativa nazionale in materia di intermediazione
finanziaria.
8. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico
adottato di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, sentita la Banca d’Italia, entro sessanta
giorni dall’entrata in vigore della presente legge
vengono stabilite le modalità di funzionamento del
Fondo di cui al comma 7, anche attraverso
l’affidamento diretto ad enti strumentali
all’Amministrazione ovvero altri soggetti esterni, con
eventuale onere a carico delle risorse stanziate per i
singoli progetti, scelti nel rispetto delle disposizioni
nazionali e comunitarie, nonché i criteri per la
realizzazione degli interventi di cui al comma 7 del
presente articolo, le priorità di intervento, le
condizioni per la eventuale cessione a terzi degli
impegni assunti a carico dei fondi le cui rivenienze
confluiscono al Fondo di cui al comma 7.
8 bis Fino all’emanazione del decreto di cui al comma
8, l’attuazione dei regimi di aiuto già ritenuti
compatibili con il mercato comune dalla
Commissione europea prosegue secondo le modalità
già comunicate alla Commissione.
9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri sono conferite al Fondo di cui al comma 7, le
ulteriori disponibilità degli altri fondi di
amministrazioni e soggetti pubblici nazionali per la
finanza di imprese individuate dal medesimo decreto.
10. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico di concerto con il Ministro dell’economia,
da emanare entro trenta giorni dall’entrata in vigore
della presente legge, sono istituiti i diritti sui brevetti
per invenzione industriale e per modelli di utilità e
sulla registrazione di disegni e modelli nonché i diritti
di opposizione alla registrazione dei marchi
d’impresa. Sono esonerati dal pagamento dei diritti di
deposito e di trascrizione, relativamente ai brevetti
per invenzione e ai modelli di utilità, le università, le
amministrazioni pubbliche aventi fra i loro scopi
istituzionali finalità di ricerca e le Amministrazioni

177
della difesa e delle politiche agricole alimentari e
forestali. I diritti per il mantenimento in vita dei
brevetti per invenzione industriale e per modelli di
utilità e per la registrazione di disegni e modelli, di
cui all’articolo 227 di cui al decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30 - Codice della proprietà
industriale, sono dovuti secondo i seguenti criteri: a)
dalla quinta annualità per il brevetto per invenzione
industriale; b) dal secondo quinquennio per il brevetto
per modello di utilità; c) dal secondo quinquennio per
la registrazione di disegni e modelli. Le somme
derivanti dal pagamento dei diritti di cui al presente
comma, sono versate all’entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnate allo stato di previsione
del Ministero dello sviluppo economico, anche al fine
di potenziare le attività del medesimo Ministero di
promozione, di regolazione e di tutela del sistema
produttivo nazionale, di permettere alle piccole e
medie imprese la piena partecipazione al sistema di
proprietà industriale, di rafforzare il brevetto italiano,
anche con l’introduzione della ricerca di anteriorità
per le domande di brevetto per invenzione industriale.
11. Il Ministero dello sviluppo economico, al fine
di contrastare il declino dell’apparato produttivo
anche mediante salvaguardia e consolidamento di
attività e livelli occupazionali delle imprese di
rilevanti dimensioni di cui all’articolo 2, lettera a) del
decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e successive
modificazioni, che versino in crisi economicofinanziaria,
istituisce, d’intesa con il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, un’apposita
struttura e prevede forme di cooperazione
interorganica fra i due ministeri, anche modificando il
proprio regolamento di organizzazione ed anche
avvalendosi, per le attività ricognitive e di
monitoraggio, delle Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura. A tal fine è autorizzata la
spesa di euro trecentomila a decorrere dall’anno 2007,
cui si provvede mediante riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3 della
legge 11 maggio 1999, n. 140. Con il medesimo
provvedimento si provvede, anche mediante
soppressione, al riordino degli organismi esistenti
presso il Ministero dello sviluppo economico,
finalizzati al monitoraggio delle attività industriali e
delle crisi di impresa.
12. Gli interventi del Fondo di cui all’articolo 11,
comma 3 del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio

178
2005, n. 80, sono disposti sulla base di criteri e
modalità fissati con delibera del CIPE su proposta del
Ministro dello sviluppo economico, con la quale si
provvede in particolare a determinare, in conformità
agli orientamenti comunitari in materia, le tipologie di
aiuto concedibile, le priorità di natura produttiva, i
requisiti economici e finanziari delle imprese da
ammettere ai benefici e per l’eventuale
coordinamento delle altre amministrazioni interessate.
Per l’attuazione degli interventi di cui al presente
comma, il Ministero dello sviluppo economico può
avvalersi, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello
Stato, di Sviluppo Italia s.p.a.. I commi 5 e 6
dell’articolo 11 del decreto legge 14 marzo 2005, n.
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
maggio 2005, n. 80, sono abrogati.
Art. 105
(Interventi per lo sviluppo delle aree sottoutilizzate)
1. In attuazione dell’art. 119, quinto comma,
della Costituzione e in coerenza con l’indirizzo
assunto nelle Linee guida per l’elaborazione del
Quadro strategico nazionale per la politica di coesione
2007-2013, approvate con l’Intesa sancita con la
Conferenza unificata in data 3 febbraio 2005, il Fondo
per le aree sottoutilizzate, di cui all’articolo 61 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, iscritto nello stato di
previsione del Ministero dello sviluppo economico, è
incrementato di 63.273 milioni di euro di cui 100, per
ciascuno degli anni 2007 e 2008, 5000 per l’anno
2009 e 58.073 entro il 2015, per la realizzazione degli
interventi di politica regionale nazionale relativi al
periodo di programmazione 2007-2013. La dotazione
aggiuntiva complessiva ed il periodo finanziario di
riferimento, di cui al presente comma, non possono
essere variati, salvo intese in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano di cui al
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. Il Quadro strategico nazionale, in coerenza
con l’indirizzo assunto nelle Linee guida, costituisce
la sede della programmazione unitaria delle risorse
aggiuntive, nazionali e comunitarie, e rappresenta, per
le priorità individuate, il quadro di riferimento della
programmazione delle risorse ordinarie in conto
capitale, fatte salve le competenze regionali in
materia.
3. Per il periodo di programmazione 2007-2013 e
comunque non oltre l’esercizio 2015, ai sensi dell’art.

179
11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni, la legge finanziaria
determina la quota delle risorse di cui al comma 1 da
iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni
considerati dal bilancio pluriennale.
4. Le somme di cui al comma 1, iscritte nella
Tabella F allegata alla presente, ai sensi del comma
precedente, sono interamente impegnabili a decorrere
dal primo anno di iscrizione. Le somme non
impegnate nell’esercizio di assegnazione possono
essere mantenute in bilancio, quali residui, fino alla
chiusura dell’esercizio 2013.
Art 106
( Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e
tecnologica – FIRST)
1. Al fine di garantire la massima efficacia degli
interventi nel settore della ricerca, è istituito nello
stato di previsione del Ministero dell’Università e
della Ricerca, il Fondo per gli Investimenti nella
Ricerca Scientifica e Tecnologica (FIRST). Al Fondo
confluiscono le risorse annuali per i progetti di ricerca
di interesse nazionale del Fondo per le Agevolazioni
alla Ricerca, di cui all’articolo 5 del decreto
legislativo 27 luglio 1999 n. 297, del Fondo per gli
investimenti della ricerca, di cui all’articolo 104 della
legge 23 dicembre 2000 n. 388 e, per quanto di
competenza del Ministero dell’Università e della
Ricerca, del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui
all’art. 60, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
2. Il Fondo di cui al comma 1 è alimentato in via
ordinaria dai conferimenti, annualmente disposti dalla
legge finanziaria, dai rientri dei contributi concessi
sotto forma di credito agevolato e, per quanto
riguarda le aree sottoutilizzate, delle risorse assegnate
dal CIPE, nell’ambito del riparto dell’apposito Fondo.
3. In attuazione delle indicazioni contenute nel
Programma Nazionale della Ricerca di cui al decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204, il Ministro
dell’università e della ricerca, con proprio decreto, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze
provvede alla ripartizione delle complessive risorse
del Fondo.
4. Il Ministro dell’università e della ricerca, con
regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 definisce i criteri
di accesso e le modalità di utilizzo e gestione del
Fondo per la concessione delle agevolazioni al fine di
garantire la massima efficacia ed omogeneità degli

180
interventi. Fino alla data di entrata in vigore del
predetto regolamento trovano applicazione le
disposizioni attualmente vigenti per l’utilizzo delle
risorse di cui al comma 1.
5. E’ autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2007 e 2008 e di 360 milioni di
euro per l’anno 2009 da destinare ad integrazione del
Fondo
Art. 107
(Rifinanziamento dell’art. 16 della legge 7 agosto
1997, n. 266)
1. Il Fondo di cui all’art. 16, comma 1, della legge 7
agosto 1997, n. 266 e successive modifiche, è
integrato di 30 milioni di euro per l’anno 2007, e di
40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e
2009. Il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo
economico, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, definisce le modalità per una
semplificazione dei criteri di riparto e di gestione del
cofinanziamento nazionale dei progetti strategici.
Art. 108
(Interventi per i consorzi e le cooperative di garanzia
collettiva fidi)
1. All'art. 24, comma 4, lettera a) del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n.114, aggiungere, dopo la
parola controgaranzie", le parole "e cogaranzie ".
2. Per le finalità previste dall'articolo 24, comma
4, lettera a) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
114, è attribuito un contributo di 30 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
3. Le disposizioni di cui all'art. 13, comma 33
della legge 24 novembre 2003, n. 326 si applicano
anche alle società finanziarie di cui all'articolo 24 del
31 marzo 1998, n. 114.
Art. 109
(Fondo di garanzia fidi)
1. All’articolo 13 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le
seguenti modificazioni:
1

181
a) i commi 25, 26, 27 e 61-ter sono abrogati;
b) conseguentemente al comma 1 è soppresso il
secondo periodo;
c) al comma 23, secondo periodo, le parole “ai
Fondi di garanzia indicati dai commi 25 e 28”
sono sostituite dalle parole “al Fondo di garanzia
di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della
legge 23 dicembre 1996, n. 662”;
d) al comma 24 le parole “ai Fondi di garanzia
previsti dai commi 25 e 28” sono sostituite dalle
parole “al Fondo di garanzia di cui all’articolo 2,
comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre
1996, n. 662”.
Art. 110
(Promozione della competitività nei settori industriali
ad alta tecnologia)
1. Per le finalità di cui all’articolo 3, comma 1,
lett. a) della legge 24 dicembre 1985, n. 808 sono
autorizzati contributi quindicennali di euro 40 milioni
per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, da
erogare alle imprese nazionali del settore aeronautico,
ai sensi dell’articolo 5, comma 16-bis, del decreto
legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito dalla legge 14
maggio 2005, n. 60.
2. Per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1. lett.
a) della legge 11 maggio 1999, n. 140 sono autorizzati
contributi quindicennali di euro 10 milioni per l’anno
2007 e 30 milioni per ciascuno degli anni 2008 e
2009, da erogare alle imprese nazionali ai sensi
dell’articolo 5, comma 16-bis, del decreto legge 14
marzo 2005, n. 35 convertito dalla legge 14 maggio
2005, n. 60.
3. Per le finalità di cui all’articolo 4, comma 3 della
legge 7 agosto 1997, n. 266 sono autorizzati limiti
di impegno quindicennali rispettivamente di euro 50
milioni per l’anno 2007, 40 milioni per l’anno 2008 e
30 milioni per l’anno 2009, da erogare alle imprese
nazionali ai sensi dell’articolo 5, comma 16-bis, del
decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito dalla
legge 14 maggio 2005, n. 60.
Art 111
(Coordinamento delle politiche della ricerca applicata
e dell’innovazione tecnologica)
1. Gli incentivi alla ricerca applicata e alla
innovazione tecnologica, relativi ai Fondi di

182
competenza del Ministero dello sviluppo economico,
dell’università e della ricerca e del Dipartimento per
l’innovazione e le tecnologie della Presidenza del
Consiglio dei Ministri sono gestiti dalle medesime
amministrazioni in modo coordinato anche in
conformità alle direttive adottate congiuntamente dai
tre Ministri.
2. Le Amministrazioni di cui al comma 1 conformano
la propria attività, a quanto disposto dal comma, in
modo da assicurare criteri coordinati di selezione e
valutazione delle domande, anche tramite
l’emanazione di bandì unitari e l’acquisizione delle
domande dì agevolazione presso un unico ufficio,
individuando idonee forme di coordinamento per la
valutazione integrata delle domande stesse.
Art. 112
(Progetti per la società dell’informazione)
1. Al fine di estendere e sostenere in tutto il territorio
nazionale la realizzazione di progetti per la società
dell’informazione è autorizzata una spesa di Euro 10
000.000 per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009.
Con decreto di natura non regolamentare, entro
centoventi giorni dall‘entrata in vigore della presente
legge, il Ministro per le Riforme e le Innovazioni
nella Pubblica Amministrazione, individua le azioni
da realizzarsi su territorio nazionale, le aree
destinatarie della sperimentazione e le modalità
operative e di gestione ditali progetti.
Art. 113
(Fondo per le esigenze di investimento per la difesa)
1. Per il finanziamento degli interventi a sostegno
dell’economia nel settore dell’industria nazionale ad
elevato contenuto tecnologico è istituito un apposito
fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero
della difesa, con una dotazione di 1.700 milioni di
euro per l’anno 2007, di 1.550 milioni di euro per
l’anno 2008 e di 1.200 milioni di euro per l’anno
2009, per la realizzazione di programmi di
investimento pluriennale per esigenze di difesa
nazionale, derivanti anche da accordi internazionali.
Dall’anno 2010, per la dotazione del fondo si
provvede ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera f),
della legge 5 agosto 1978 n. 468 e successive

183
modificazioni. Con uno o più decreti del Ministro
della difesa, da comunicare, anche con evidenze
informatiche, al Ministero dell’economia e delle
finanze, tramite l’Ufficio centrale del bilancio, e alla
Corte dei conti, sono individuati, nell’ambito della
predetta pianificazione i programmi in esecuzione o
da avviare con le disponibilità del fondo, disponendo
delle conseguenti variazioni di bilancio. Con decreti
del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sono individuate le
modalità e le procedure di assunzione di spesa anche
a carattere pluriennale per i programmi derivati da
accordi internazionali.
Articolo 114
(Fondo per il salvataggio e la ristrutturazione delle
imprese in difficoltà)
1. Per il finanziamento degli interventi consentiti
dagli orientamenti UE sugli aiuti di Stato del Fondo
per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in
difficoltà di cui all'articolo 11, comma 3, del decretolegge
14 marzo 2005 n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005 n. 80, è
autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno
2007 e di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni
2008 e 2009.
Art. 115
(Imprese pubbliche)
1. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, nello
stato di previsione della spesa del Ministero
dell’economia e delle finanze, la dotazione del fondo
da ripartire di cui all’articolo 1, comma 15 della legge
23 dicembre 2006, n. 266, nel quale confluiscono gli
importi delle dotazioni di bilancio relative ai
trasferimenti correnti alle imprese, è integrata di euro
600 milioni annui, ai fini della corresponsione dei
corrispettivi per le imprese pubbliche in relazione agli
oneri di servizio pubblico sostenuti in applicazione
dei rispettivi contratti di programma.
Art. 116
(Appalti di opere pubbliche mediante servizi
finanziari immobiliari ed appalti di servizi mediante
locazione finanziaria di beni mobili)
1. Per la realizzazione, l’acquisizione ed il

184
completamento di opere pubbliche o di pubblica
utilità i committenti tenuti all’applicazione del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 possono
avvalersi anche del contratto di locazione finanziaria.
2. Nei casi di cui al comma 1, il bando, ferme le altre
indicazioni previste dal decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, determina i requisiti soggettivi,
funzionali, economici, tecnico realizzativi ed
organizzativi di partecipazione, le caratteristiche
tecniche ed estetiche dell’opera, i costi, i tempi, e le
garanzie dell’operazione, nonché i parametri di
valutazione tecnica ed economica-finanziaria
dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
3. L’offerente può essere anche un’associazione
temporanea costituita dal soggetto finanziatore e dal
soggetto realizzatore, responsabili, ciascuno, in
relazione alla specifica obbligazione assunta, ovvero
un contraente generale. In caso di fallimento,
inadempimento o sopravvenienza di qualsiasi causa
impeditiva all’adempimento dell’obbligazione da
parte di uno dei due soggetti costituenti
l’Associazione temporanea di imprese, l’altro potrà
sostituirlo, con l’assenso del committente, con altro
soggetto avente medesimi requisiti e caratteristiche.
4. L’adempimento degli impegni della stazione
appaltante resta in ogni caso condizionato al positivo
controllo della realizzazione ed eventuale gestione
funzionale dell’opera secondo le modalità previste.
5. Al fine di assicurare la massima estensione dei
principi comunitari e delle regole di concorrenza negli
appalti di servizi o di servizi pubblici locali la
stazione appaltante considera, in ogni caso, rispettati i
requisiti tecnici prescritti anche ove la disponibilità
dei mezzi tecnici necessari ed idonei all’espletamento
del servizio è assicurata mediante contratti di
locazione finanziaria con soggetti terzi.
Art. 117
(Autotrasporto)
1. Per il proseguimento degli interventi in
favore del settore dell’autotrasporto di merci, al fondo
istituito dall’articolo 1, comma 108, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, è assegnata la somma di euro
520 milioni per l’anno 2007.

185
Art. 118
(Funzionamento dei sistemi informativi del Ministero
dei trasporti)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del
Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze da emanare entro il 31
marzo 2007, è stabilito un incremento delle tariffe
applicabili per le operazioni in materia di
motorizzazione di cui all’articolo 18 della legge 1°
dicembre 1986, n. 870, in modo da assicurare, su base
annua, maggiori entrate pari ad almeno 45 milioni di
euro. Di conseguenza è autorizzata, a decorrere dal
2007, la spesa di 25 milioni di euro, in aggiunta alle
somme gia stanziate sul pertinente capitolo di
bilancio, per il funzionamento del Centro
elaborazione dati del dipartimento dei trasporti
terrestri e la spesa di 5 milioni di euro per la
predisposizione del piano generale di mobilità, i
sistemi informativi di supporto, il monitoraggio e la
valutazione di efficacia degli interventi.
Art. 119
(Modifiche all’articolo 1, commi 105 e 107, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266)
1. All’articolo 1, comma 105 della legge 23 dicembre
2005, n. 266, le parole “50 milioni” sono sostituite
dalle seguenti: “170 milioni”.
2. Al relativo onere, pari a euro 120.000.000 per
l’anno 2006, si provvede con l’utilizzo della somma
di pari importo gia affluita all’INPS ai sensi
dell’articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, che viene versata all’entrata del bilancio
dello Stato per essere rassegnata, con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze, ad apposito
capitolo del Ministero del lavoro e della previdenza
Sociale.
Art. 120
(Agenzia nazionale per la diffusione delle
tecnologie per l’innovazione)

186
1. E’ autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2007 a favore dell’Agenzia
nazionale per la diffusione delle tecnologie per
l’innovazione.
Articolo 121
(Infrastrutture per la larga banda)
1. Al fine di sostenere nuovi processi di realizzazione
delle infrastrutture per la larga banda
e di completare il “Programma per lo sviluppo della
larga banda nel Mezzogiorno”, le
risorse del Fondo aree sottoutilizzate di cui
all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n.
289, destinate al finanziamento degli interventi
attuativi del suddetto programma da parte
del Ministero delle comunicazioni per il tramite della
Società infrastrutture e
telecomunicazioni per l’Italia S.p.a (Infratel Italia) di
cui all’articolo 7 della legge 14 maggio
2005 n. 80, sono incrementate di 10 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2007, 2008 e
2009.
Art. 122
(Transizione alla televisione digitale)
1. Al fine di diffondere la tecnologia della televisione
digitale sul territorio nazionale, è istituito presso il
Ministero delle Comunicazioni un apposito “Fondo
per il passaggio al digitale” per la realizzazione dei
seguenti interventi:
a) incentivare la produzione di contenuti di particolare
valore in tecnica digitale;
b) incentivare il passaggio al digitale terrestre da parte
del titolare dell’obbligo di copertura del servizio
universale;
c) favorire la progettazione, realizzazione e messa in
onda di servizi interattivi di pubblica utilità diffusi su
piattaforma televisiva digitale;
d) favorire la transizione al digitale da parte di
famiglie economicamente o socialmente disagiate;
e) incentivare la sensibilizzazione della popolazione
alla tecnologia del digitale.
2. Il Ministro delle Comunicazioni, con proprio
decreto, individua gli interventi di cui al comma 1 e le
concrete modalità di realizzazione dei medesimi, i

187
requisiti e le condizioni per accedere agli interventi, le
categorie di destinatari, la durata delle
sperimentazioni, nonché le modalità di monitoraggio
e di verifica degli interventi.
3. Per la realizzazione degli interventi di cui al
comma 1, è autorizzata la spesa di euro 40 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
Art. 123
(Esclusione cofinanziamento U.E. dalla
regola del 2%)
1. Le disposizioni di cui all’articolo 1 comma 57,
primo e secondo periodo, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, non si applicano alle spese relative a
progetti cofinanziati dall’Unione Europea, ivi
comprese le corrispondenti quote di parte nazionale.
Art. 124
(Unificazione dei fondi venture capital)
1. Tutti i fondi rotativi gestiti dalla SIMEST S.p.A.
destinati ad operazioni di venture capital in Paesi non
aderenti all'Unione europea nonché il fondo di cui
all'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 21
marzo 2001, n. 84 sono unificati in un unico fondo.
Art. 125
(Modifica al decreto legge 28 maggio 1981, n. 251,
convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio
1981, n. 394)
1. Dopo l’articolo 2 del decreto legge 28 maggio
1981, n. 251, convertito con modificazioni dalla legge
29 luglio 1981, n. 394, è aggiunto il seguente:
“2.bis. Il fondo rotativo di cui all’articolo 2 può
essere, a cura dell’ente gestore, garantito conto i
rischi di mancato rimborso, presso una compagnia di
assicurazione o Istituti di credito. I costi della
garanzia o assicurazione sono dall’ente gestore
addebitati agli operatori beneficiari dei finanziamenti.
Le condizioni e le modalità del contratto di
assicurazione o garanzia sono sottoposte
all’approvazione del Comitato di gestione del fondo e
non devono comportare oneri a carico del Fondo.”.
Art. 126

188
(Modifica alla legge 24 aprile 1990, n. 100 recante
norme sulla promozione della partecipazione a società
ed imprese miste all'estero)
1. All’articolo 3, comma 5, della legge 24 aprile
1990, n. 100, sostituire le parole “per le finalità di cui
alla presente legge” con le parole “per interventi volti
a sostenere l’internazionalizzazione del sistema
produttivo italiano”.
Art. 127
(Promozione di progetti integrati tra i consorzi
agroalimentari e turistico alberghieri)
1. All’articolo 10 del decreto legge 28 maggio 1981,
n. 251, convertito con modificazioni dalla legge 29
luglio 1981, n. 394, dopo il comma 4 è aggiunto il
seguente:
“4.bis. Per favorire una promozione sinergica del
prodotto italiano, ai sensi dell’articolo 22 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 143, possono essere
concessi contributi a progetti promozionali e di
internazionalizzazione realizzati da consorzi misti tra
piccole e medie imprese dei settori agro-alimentare e
turistico- alberghiero, aventi lo scopo esclusivo
l’attrazione delle domanda estera.”
Art. 128
(Interventi in favore del marchio “made in Italy”)
1. Per le finalità di cui al comma 61 dell’art. 4 della
legge 350/2003 il fondo istituito per le azioni a
sostegno del “made in Italy” è incrementato di
ulteriori 20 milioni di euro per ciascuno degli anni
2007, 2008 e 2009.
Capo III
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
Art. 129
(Interventi per salvaguardia di Venezia)
1. Per la prosecuzione degli interventi per la
salvaguardia di Venezia di cui alla legge 5 febbraio
1992, n. 139, è autorizzata la spesa di 15 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, da
ripartire secondo le modalità di cui al comma 2,
articolo 3, della legge 3 agosto 1998, n. 295.
Art. 130

189
(Interventi per Roma capitale della Repubblica)
Per la prosecuzione degli interventi per Roma capitale
della Repubblica, di cui alla legge 15 dicembre 1990
n. 396, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
E’ altresì autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per la
realizzazione del nuovo palazzo dei Congressi all’Eur
e di 42,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007
e 2008 per la realizzazione della città dello sport a
Tor Vergata.
Art. 131
(Realizzazione del Museo del XXI secolo)
1. Per la prosecuzione dei lavori per la realizzazione
del Museo del XXI secolo di Roma è autorizzata la
spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni
2007, 2008 e 2009.
Art. 132
(Expo 2015)
1. Per il finanziamento della promozione della
candidatura all’Expo 2015 è autorizzata la spesa di 5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
Art. 133
(Contributi erariali)
1. A decorrere dall’anno 2007 e fino alla revisione del
sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali, il
contributo previsto dall’articolo 1 della legge 25
novembre 1964 n. 1280, da ultimo rideterminato
dall’articolo 9, comma 1, della legge 16 dicembre
1999, n. 494 e confluito nel fondo consolidato di cui
all’articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, è incrementato di 175 milioni
di euro annui.
Art. 134
(Sistema Alta velocità/Alta capacità dal 2008 –
Apporto al capitale Ferrovie S.p.A. – Interessi
intercalari –Rete tradizionale)

190
1. Per la prosecuzione degli interventi relativi al
«Sistema alta velocità/alta capacità», è autorizzata la
spesa di 900 milioni di euro per l’anno 2008 e di
1200 milioni di euro per l’anno 2009.
2. E’ autorizzata la spesa di euro 400 milioni di
euro per l’anno 2007 a titolo di aumento dell’apporto
dello Stato al capitale sociale di Ferrovie dello Stato
S.p.A per l’attuazione di un piano di investimento
della controllata Trenitalia.
3. Ai fini del rimborso degli interessi e della
restituzione delle quote capitale dei mutui accesi in
applicazione della legge 78 del 1994, per il triennio
2007 – 2009, è posto a carico dello Stato, per
l’importo annuo di euro 27 milioni, l'onere per il
servizio del debito già contratto nei confronti di
Infrastrutture Spa, per il periodo dal 1° agosto 2006 al
31 dicembre 2007 in relazione alla realizzazione del
"Sistema alta velocita/alta capacità ”.
4. E’ autorizzata la spesa complessiva di euro
311 milioni per l’anno 2007, in relazione
all’adeguamento dei corrispettivi per gli oneri di
servizio pubblico sostenuti in attuazione dei contratti
di programma di RFI e dei contratti di servizio di
Trenitalia, stipulati con le Regioni ai sensi
dell’articolo 52 della legge 388 del 2000, ivi
compreso il recupero del tasso di inflazione
programmata degli anni precedenti.
5. A copertura degli investimenti relativi alla rete
tradizionale dell’infrastruttura ferroviaria nazionale è
autorizzata l’ulteriore spesa di 2 miliardi di euro per
ciascuno degli anni 2007 e 2008.
Art. 135
(Finanziamento delle opere di preminente interesse
nazionale)
1. Per la prosecuzione degli interventi di
realizzazione delle opere strategiche di preminente
interesse nazionale di cui alla legge 21 dicembre
2001, n. 443, è autorizzata la concessione di
contributi quindicennali di 100 milioni di euro a
decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009,
di cui 5 milioni a decorrere dall’anno 2007 per le
esigenze infrastrutturali delle capitanerie di porto.
2. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 è altresì
autorizzata un contributo di 3 milioni di euro per
consentire lo sviluppo del programma di

191
potenziamento ed adeguamento delle infrastrutture
del Corpo delle Capitanerie di porto – guardia
costiera
Art. 136
(Autonomia finanziaria delle Autorità portuali)
1. Per assicurare la autonomia finanziaria
alle autorità portuali nazionali e promuovere
l’autofinanziamento delle attività e la
razionalizzazione della spesa, anche al fine di
finanziare gli interventi di manutenzioni ordinaria e
straordinaria delle parti comuni nell’ambito
portuale, con priorità per quelli previsti nei piani
triennali già approvati, ivi compresa quella per il
mantenimento dei fondali, sono attribuite a ciascuna
Autorità portuale, a decorrere dall’anno 2007, per la
circoscrizione territoriale di competenza:
a) il gettito della tassa erariale di cui
all’articolo 2, comma 1, del decreto legge 28
febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni
dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, e successive
modificazioni ed integrazioni.
b) il gettito della tassa di ancoraggio di cui al
Capo I del Titolo I della legge 9 febbraio 1963, n.
82, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. A decorrere dal 2007 è istituito presso il
Ministero dei trasporti, un fondo perequativo
dell’ammontare di 50 milioni di euro, la cui
dotazione è ripartita annualmente tra le Autorità
portuali secondo criteri fissati con decreto del
Ministro dei trasporti, al quale compete altresì il
potere di indirizzo e verifica dell’attività
programmatica delle Autorità portuali. A decorrere
dall’anno 2007 sono conseguentemente soppressi
gli stanziamenti destinati alle Autorità portuali per
costruzioni e manutenzioni dei porti.
3. Le autorità portuali sono autorizzate
all’applicazione di una addizionale su tasse, canoni
e diritti per l’espletamento dei compiti di vigilanza e
per la fornitura di servizi di sicurezza previsti nei
piani di sicurezza portuali.
4. Resta ferma l’attribuzione a ciascuna
Autorità portuale del gettito della tassa sulle merci
sbarcate e imbarcate di cui al Capo III del Titolo II
della legge 9 febbraio 1963, n. 82, articolo 1 della
legge 5 maggio 1976, n. 355, e successive
modificazioni ed integrazioni.

192
5. Gli Uffici doganali provvedono alla
riscossione delle tasse di cui al presente articolo
senza alcun onere per gli enti cui è devoluto il
relativo gettito.
6. In conseguenza del regime di autonomia
finanziaria delle Autorità portuali ad esse non si
applica il disposto dell’articolo 1, comma 57, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311 e si applica il
sistema di tesoreria mista di cui all’articolo 7 del
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le somme
giacenti al 31 dicembre 2006 nei sottoconti fruttiferi
possono essere prelevate in due annualità nel mese
di giugno negli anni 2007 e 2008.
7. Ai fini della definizione del sistema di
autonomia finanziaria delle Autorità portuali, il
Governo è autorizzato ad emanare, entro centottanta
giorni mesi dall’entrata in vigore della presente
legge, un regolamento, ai sensi dell’articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto
a rivedere la disciplina delle tasse e dei diritti
marittimi di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 82, e
successive modificazioni, al decreto legge 28
febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, ed alla legge 5
maggio 1976, n. 355, nonché i criteri per la
istituzione delle Autorità portuali e la verifica del
possesso dei requisiti previsti per la conferma o la
loro eventuale soppressione, tenendo conto della
rilevanza nazionale ed internazionale dei porti, del
collegamento con le reti strategiche nazionali ed
internazionali, del volume dei traffici e della
capacità di autofinanziamento.
8. Al fine del completamento del processo di
autonomia finanziaria delle autorità portuali, con
decreto adottato di concerto tra il Ministero dei
trasporti, il Ministero dell’economia e delle finanze
e il Ministero delle Infrastrutture, è determinata, per
i porti rientranti nelle circoscrizioni territoriali delle
Autorità portuali, la quota dei tributi diversi dalle
tasse e diritti portuali da devolvere a ciascuna
Autorità portuale, al fine della realizzazione di
opere e servizi previsti nei rispettivi piani regolatori
portuali e piani operativi triennali con contestuale
soppressione dei trasferimenti dello Stato a tal fine.
9. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3,
comma 13, del decreto legge 27 aprile 1990, n. 90,
convertito dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, la
realizzazione in porti già esistenti di opere previste
nel piano regolatore portuale e nelle relative varianti
ovvero qualificate come adeguamenti tecnico

193
funzionali sono da intendersi quali attività di
ampliamento, ammodernamento e riqualificazione
degli stessi.
10. Gli atti di concessione demaniale
rilasciati dalle Autorità portuali, in ragione della
natura giuridica di enti pubblici non economici delle
Autorità medesime, restano assoggettati alla sola
imposta proporzionale di registro ed i relativi
canoni non costituiscono corrispettivi imponibili ai
fini dell’imposta sul valore aggiunto. Gli atti
impositivi o sanzionatori fondati sull’applicazione
dell’imposta sul valore aggiunto ai canoni demaniali
marittimi introitati dalle Autorità portuali perdono
efficacia ed i relativi procedimenti tributari si
estinguono.
Art. 137
(Sviluppo degli hub portuali di interesse nazionale)
1. Per lo sviluppo delle filiere logistiche dei servizi
ed interventi concernenti i porti con connotazioni di
hub portuali di interesse nazionale, nonché per il
potenziamento dei servizi mediante interventi
finalizzati allo sviluppo dell’intermodalità e delle
attività di transhipment è autorizzato un contributo
di 100 milioni di euro per l’anno 2008 da iscrivere
nello stato di previsione della spesa del Ministero
dei trasporti. Il Ministro dei trasporti, sentita la
Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e
le Province Autonome, definisce con proprio
decreto, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, i criteri e le
caratteristiche per la individuazione degli hub
portuali di interesse nazionale.
2. Le risorse di cui al comma precedente sono
finalizzate, fino alla concorrenza del cinquanta per
cento, ad assicurare lo sviluppo del porto di Gioia
Tauro quale piattaforma logistica del Mediterraneo
nonché al fine di incentivare la localizzazione nella
relativa area portuale di attività produttive anche in
regime di zona franca in linea con la legislazione
comunitaria vigente in materia.
3. Per l’adozione del piano di sviluppo e di
potenziamento degli hub portuali di interesse

194
nazionale e per la determinazione dell’importo di
spesa destinato a ciascuno di essi è istituito un
apposito Comitato composto dal Ministro dei
trasporti, dal Ministro dell’interno, dal Ministro
dell’economia e delle finanze, dal Ministro dello
sviluppo economico, dal Ministro delle infrastrutture,
dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare, dal Ministro dell’università e della ricerca,
nonché dai Presidenti delle regioni interessate. Il
Comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, per sua delega, dal Ministro dei trasporti,
approva il piano di sviluppo, su proposta del Ministro
dei Trasporti .
4. Le somme non utilizzate dai soggetti attuatori al
termine della realizzazione delle opere, comprese
quelle provenienti dai ribassi d’asta, sono versate
all’entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate, con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, ad apposito capitolo da istituire nello
stato di previsione dei Ministero dei trasporti per gli
interventi di cui al presente articolo.
5. Agli interventi realizzati ai sensi del presente
articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, capo IV, sezione II.
Art. 138
(Terremoto Molise)
1. Al fine di garantire la prosecuzione gli interventi e
le opere di ricostruzione nelle zone colpite dagli
eventi sismici nel territorio del Molise, mediante
ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri
adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge
24 febbraio 1992, n. 225, si provvede alla ripartizione
delle risorse finanziarie in modo da garantire ai
comuni totalmente evacuati, che abbiano predisposto
il relativo piano di ricostruzione, risorse non inferiori
a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008
e 2009, a valere sull’autorizzazione di spesa di cui al
decreto legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con
modificazioni, nella legge 3 luglio 1991, n. 195. Gli
interventi di ricostruzione finanziati a valere sulle
predette risorse finanziarie sono adottati in coerenza
con i programmi già previsti da altri interventi
infrastrutturali statali.

195
Art.139
(Prosecuzione interventi zone terremotate delle
regioni Marche ed Umbria)
1. Per la prosecuzione dell’opera di ricostruzione
nei territori delle regioni Umbria e Marche colpiti
dagli eventi sismici del settembre 1997, è autorizzato
un contributo annuo di euro 50 milioni per l’anno
2007 e di 25 milioni per ciascuno degli anni 2008 e
2009, da erogare alle medesime Regioni secondo la
ripartizione da effettuare con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri.
Art. 140
(Interventi urgenti nel settore dei sistemi di trasporto
rapido di massa)
1. I fondi di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 211,
destinati al cofinanziamento delle opere di cui alla
legge 21 dicembre 2001, n. 443, possono essere
utilizzati per il finanziamento parziale dell’opera
intera, con le stesse modalità contabili e di
rendicontazione previste per i fondi stanziati ai sensi
della suddetta legge n. 443 del 2001. Per il
completamento degli interventi infrastrutturali di cui
al presente comma è autorizzato un contributo di 10
milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e
2009.
Art. 141
(Strade di rilievo nazionale ed autostrade)
1. Nelle more dell’organico recepimento
nell’ordinamento delle disposizioni di cui alla
direttiva 2006/38/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 maggio 2006, che modifica la
direttiva 1999/62/CE con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, da emanarsi su proposta del
Ministro delle infrastrutture di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze sono
individuate le tratte della rete stradale di rilievo
nazionale e autostradale nelle quali sono attuate le
disposizioni recate dalla suddetta direttiva n.
2006/38/CE
Art. 142
(Finanziamento ANAS)

196
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente articolo Anas s.p.a. predispone un nuovo
piano economico-finanziario, riferito all’intera durata
della sua concessione, nonché l’elenco delle opere
infrastrutturali di nuova realizzazione ovvero di
integrazione e manutenzione di quelle esistenti, che
costituisce parte integrante del piano. Il piano è
approvato con decreto del Ministro delle
infrastrutture, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze; con analogo decreto è
approvato l’aggiornamento del piano e dell’elenco
delle opere che Anas s.p.a. predispone ogni cinque
anni. In occasione di tali approvazioni è altresì
sottoscritta una convenzione unica di cui il nuovo
piano ed i successivi aggiornamenti costituiscono
parte integrante, avente valore ricognitivo per tutto
quanto non deriva dal nuovo piano ovvero dai suoi
aggiornamenti.
2. Ferma l’attuale durata della concessione di Anas
s.p.a., fino alla data di perfezionamento della
convenzione unica ai sensi del comma 1, all’articolo
7, comma 3, lettera c), del decreto-legge 8 luglio
2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 2003, n. 178, le parole “trenta anni”
sono sostituite dalle seguenti: “cinquanta anni”. In
occasione del perfezionamento della convenzione
unica, il Ministro delle infrastrutture, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze, possono
adeguare la durata della concessione di Anas s.p.a..
3. A decorrere dal 1° gennaio 2007 la misura del
canone annuo di cui all’articolo 10, comma 3, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, è fissata nel due per
cento dei proventi netti dei pedaggi di competenza dei
concessionari. Il cinquanta per cento del predetto
canone è corrisposto direttamente ad Anas s.p.a., che
provvede a darne distinta evidenza nel piano
economico-finanziario di cui al comma 1 e che lo
destina alle sue attività di vigilanza e controllo sui
predetti concessionari secondo direttive impartite dal
Ministro delle infrastrutture, volte anche al
conseguimento della loro maggiore efficienza ed
efficacia. Il residuo cinquanta per cento è corrisposto
al Ministero delle infrastrutture ed affluisce
direttamente ad un’apposita unità previsionale di base
dello stato di previsione di tale Ministero, che le
destina all’incremento dell’efficienza e dell’efficacia
delle sue funzioni di indirizzo, controllo e vigilanza
tecnica ed operativa nei riguardi di Anas s.p.a.,

197
nonché dei concessionari autostradali, anche
attraverso misure organizzative analoghe a quelle di
cui all’articolo 163, comma 3, del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, nella cui alinea le parole “, ove
non vi siano specifiche professionalità interne,” sono
soppresse. Le convenzioni accessive alle concessioni
in essere tra Anas s.p.a. ed i suoi concessionari sono
corrispondentemente modificate al fine di assicurare
l’attuazione delle disposizioni del presente comma.
4. Il sovrapprezzo tariffario autostradale previsto, in
particolare, dagli articoli 15 della legge 12 agosto
1982, n. 531, e successive modificazioni, e 11 della
legge 29 dicembre 1990, n. 407, e successive
modificazioni, è soppresso. A decorrere dal 1°
gennaio 2007 è istituito, sulle tariffe di pedaggio di
tutte le autostrade un sovrapprezzo il cui importo è
pari: a) per le classi di pedaggio A e B, a 2 millesimi
di euro a chilometro dal 1° gennaio 2007, a 2,5
millesimi di euro a chilometro dal 1° gennaio 2008 e
a 3 millesimi di euro a chilometro dal 1° gennaio
2009; b) per le classi di pedaggio 3, 4 e 5, a 6
millesimi di euro a chilometro dal 1° gennaio 2007, a
7,5 millesimi di euro a chilometro dal 1° gennaio
2008 e a 9 millesimi di euro a chilometro dal 1°
gennaio 2009. I conseguenti introiti sono dovuti ad
Anas s.p.a., quale corrispettivo forfetario delle sue
prestazioni volte ad assicurare l’adduzione del traffico
alle tratte autostradali in concessione, attraverso la
manutenzione ordinaria e straordinaria,
l’adeguamento e il miglioramento delle strade ed
autostrade non a pedaggio in gestione alla stessa Anas
s.p.a.. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, su
proposta di Anas s.p.a., sono stabilite le modalità di
attuazione del presente comma, ivi incluse quelle
relative al versamento del sovrapprezzo, nonché
quelle di utilizzazione degli introiti derivanti dal
presente comma. Conseguentemente alle maggiori
entrate vengono ridotti i pagamenti dovuti ad ANAS
spa a titolo di corrispettivo del contratto di servizio.
5. Al fine di assicurare il conseguimento degli
obiettivi di cui ai commi 3 e 4, con decreto del
Ministro delle infrastrutture, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, sono impartite
ad Anas s.p.a, anche in deroga all’articolo 7 del
decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2003, n. 178,
direttive per realizzare, anche attraverso la
costituzione di apposita società, le cui azioni sono
assegnate al Ministero dell’economia e delle finanze,
che esercita i diritti dell’azionista di intesa con il

198
Ministero delle infrastrutture l’autonomia e la piena
separazione organizzativa, amministrativa, finanziaria
e contabile delle sue attività volte, alla vigilanza e
controllo sui concessionari autostradali, nonché al
concorso nella realizzazione dei compiti di cui
all’articolo 6-ter, comma 2, del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Le direttive sono
impartite altresì per assicurare le modalità di gestione
e dell’eventuale trasferimento delle partecipazioni già
possedute da Anas s.p.a. in società concessionarie
autostradali. Presso il Ministero dell’economia e delle
finanze è istituito un nuovo capitolo di bilancio nel
quale affluiscono, in caso di costituzione della
predetta società, quota parte dei contributi statali già
attribuiti ad Anas s.p.a. per essere conseguentemente
destinati a remunerare, sulla base di un contratto di
servizio con il Ministero delle infrastrutture, di
concerto col Ministero dell’economia e delle finanze,
le attività della medesima società.
6. All’articolo 7, comma 5-bis, del decreto-legge 7 del
decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2003, n. 178, e
successive modificazioni, le parole del primo periodo
da “, in conformità” a “da essa costituite” sono
sostituite con le parole “svolge” e il secondo periodo
è soppresso. Nell’articolo 6-ter del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, i commi 4 e 5
sono soppressi.
7. Il Fondo centrale di garanzia per le autostrade e
ferrovie metropolitane, di cui all’articolo 6 della legge
28 marzo 1968, n. 382, è soppresso. Anas s.p.a.
subentra nella mera gestione dell’ intero patrimonio
del Fondo, nei crediti e nei residui impegni nei
confronti dei concessionari autostradali, nonché nei
rapporti con il personale dipendente. Il subentro non è
soggetto ad imposizioni tributarie. Le disponibilità
nette presenti nel patrimonio del Fondo alla data della
sua soppressione e derivanti altresì dalla riscossione
dei crediti nei confronti dei concessionari autostradali
sono impiegate da Anas s.p.a., secondo le direttive
impartite dal Ministro delle infrastrutture, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, ad
integrazione delle risorse già stanziate a tale scopo,
interventi di completamento dell’autostrada Salerno-
Reggio Calabria attuativi delle deliberazioni adottate
dal CIPE ai sensi della legislazione vigente
compatibilmente con gli obiettivi programmati di
finanza pubblica. Le predette disponibilità, alle quali

199
si applicano le disposizioni di cui al comma 7 nonché
quelle di cui all’articolo 9 della predetta legge n. 382
del 1968, sono evidenziate in apposita posta di
bilancio di Anas s.p.a.; del loro impiego viene reso
altresì conto, in modo analitico, nel piano economicofinanziario
di cui al comma 1.
8. A decorrere dal 1° gennaio 2007, ai finanziamenti
pubblici erogati ad Anas s.p.a. a copertura degli
investimenti funzionali ai compiti di cui essa è
concessionaria ed all’ammortamento del costo
complessivo di tali investimenti si applicano le
disposizioni valide per il Gestore dell’infrastruttura
ferroviaria nazionale di cui all’articolo 1, commi 86 e
87, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Art. 143
(Il miglioramento della mobilità dei pendolari)
1. Al fine di realizzare una migliore
correlazione tra lo sviluppo economico, assetto
territoriale e organizzazione dei trasporti e favorire il
riequilibrio modale degli spostamenti quotidiani in
favore del trasporto pubblico locale attraverso il
miglioramento dei servizi offerti, è istituito presso il
Ministero dei trasporti un fondo per gli investimenti
destinato all’acquisto di veicoli adibiti a tali servizi.
Tale fondo, per il quale è autorizzata la spesa di 100
milioni di euro per ciascuno degli anni 2007-2008-
2009, è destinato a contributi nella misura massima
del 75%:
a) per l’acquisto di veicoli ferroviari da destinare ai
servizi di competenza regionale di cui all’articolo 8 e
9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e
successive modifiche ed integrazioni;
b) per l’acquisto di veicoli destinati a servizi su linee
metropolitane, tranviarie e filoviarie;
c) per l’acquisto di autobus a minor impatto
ambientale o ad alimentazione non convenzionale.
2. Il Ministero dei Trasporti, d’intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni, le Regioni a statuto speciale e le Province
Autonome, procede con proprio decreto ad un piano
di riparto tra le Regioni e le Province Autonome, che
si attiene ai seguenti criteri:
a) priorità al completamento dei programmi
finanziati con legge 18 giugno 1998, n. 194, e
successive modifiche e integrazioni e con la legge 26
febbraio 1992, n. 211;
b) condizioni di vetustà degli attuali parchi
veicolari;

200
c) congruenza con le effettive esigenze di
domanda di trasporto;
d) priorità alle Regioni ed alle Province
Autonome le cui imprese sia siano attenute alle
disposizioni di cui all’articolo 1, comma 393, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266.
3. Al fine di razionalizzare la spesa e
conseguire economie di scala, relativamente agli
acquisti dei veicoli stradali e ferroviari di cui al primo
comma del presente articolo, le Regioni, le Regioni a
statuto speciale e le Province Autonome si coordinano
attraverso centri di acquisto comuni per modalità di
trasporto, anche con il supporto del Ministero dei
trasporti.
Art. 144
(Sicurezza dei trasporti)
1. Il Ministero dei trasporti provvede, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
all’aggiornamento del Piano nazionale della sicurezza
stradale di cui all’articolo 32 della legge 17 maggio
1999, n. 144. Per il finanziamento delle attività
connesse all’attuazione, alla valutazione di efficacia
ed all’aggiornamento del Piano è autorizzata la spesa
di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007,
2008 e 2009.
2. Al fine di consolidare ed accrescere l’attività del
Ministero dei trasporti per la prevenzione in materia
di circolazione ed antinfortunistica stradale, è
autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2007, 2008 e 2009, finalizzata alla
realizzazione di azioni volte a diffondere i valori
della sicurezza stradale e ad assicurare una adeguata
informazione agli utenti, a rafforzare i controlli su
strada anche attraverso l’implementazione di idonee
attrezzature tecniche, a migliorare gli standards di
sicurezza dei veicoli.
Art. 145
(interventi per la sicurezza ferroviaria)
1. Per la realizzazione di interventi volti
all’ammodernamento tecnologico dei sistemi di
sicurezza, sia dell’infrastruttura ferroviaria che
installati a bordo dei materiali rotabili, finalizzati al
conseguimento di un maggior livello della sicurezza
della circolazione, è autorizzato un contributo di 10
milioni di euro annui per gli esercizi 2007, 2008,

201
2009, e a decorrere dal 2008 per le gestioni
commissariali governative, e per le ferrovie di
proprietà del Ministero dei trasporti.
Art. 146
(Innovazione tecnologica dell’industria cantieristica)
1. Nei limiti e per le finalità di cui al punto 3.3.1,
paragrafo 15 della “Nuova disciplina degli aiuti di
Stato alla costruzione navale” (2003/C 317/06), il
Ministero dei trasporti è autorizzato a concedere alle
imprese iscritte agli albi speciali delle imprese
navalmeccaniche di cui all’articolo 19 della legge 14
giugno 1989, n. 234, un contributo non superiore al
20% delle spese sostenute per la realizzazione dei
seguenti progetti innovativi:
a) connessi all’applicazione industriale di prodotti e
processi innovativi, prodotti o processi
tecnologicamente nuovi o sensibilmente migliorativi
rispetto allo stato dell’arte del settore nell’Unione
europea, che comportano un rischio di insuccesso
tecnologico o industriale;
b) limitati al sostegno delle spese di investimento,
concezione, ingegneria industriale e collaudo
direttamente ed esclusivamente collegate alla parte
innovativa del progetto.
2. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della
presente legge, il Ministro dei trasporti, con proprio
decreto, stabilisce le modalità ed i criteri per
l’ammissione, la concessione e l’erogazione dei
benefici di cui al precedente comma. A tal fine è
autorizzato un contributo annuo di 30 milioni di euro
per gli anni 2007, 2008 e 2009.
Art. 147
Rottamazione traghetti
1. L’articolo 4 della legge 9 gennaio 2006, n. 13, è
sostituito dal seguente:
“4. (Fondo per favorire il potenziamento, la
sostituzione e l’ammodernamento delle unità navali
destinate al sevizio di trasporto pubblico locale
effettuato per via marittima, fluviale e lacuale).
1. Al fine di favorire la demolizione delle unità navali
destinate, in via esclusiva, al servizio di trasporto
pubblico locale effettuato per via marittima, fluviale o
lacuale, non più conformi ai più avanzati standard in
materia di sicurezza della navigazione e di tutela

202
dell’ambiente marino e la cui età è di oltre venti anni,
è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Ministro dei
trasporti, sentita la Conferenza Unificata, determina
con proprio decreto, in conformità con la normativa
comunitaria in materia, i criteri e le modalità di
attribuzione dei benefici di cui al presente articolo”.
Capo IV
AGRICOLTURA
Art. 148
(Disposizioni in materia di controlli nel settore
agroalimentare e di semplificazione)
1. Le funzioni statali di vigilanza sull’attività di
controllo degli organismi pubblici e privati
nell’ambito dei regimi di produzioni agroalimentari di
qualità registrata sono demandate all’Ispettorato
centrale repressione frodi di cui all’articolo 10,
comma 1, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
1986, n. 462, che assume la denominazione di
“Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei
prodotti agroalimentari” e costituisce struttura
dipartimentale del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali.
2. I controlli di cui all’articolo 4, comma 4, del
decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con
modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, sono
demandati all’Agenzia per le erogazioni in agricoltura
(A.G.E.A.), senza maggiori oneri a carico della
finanza pubblica
3. All’articolo 14, comma 8, della legge 20
febbraio 2006, n. 82, le parole: “la prova preliminare
di fermentazione e”, sono soppresse.
4. Per l’effettuazione dei controlli affidati ad
Agecontrol Spa, anche ai sensi dell’articolo 1, commi
4 e 5, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile
2005, n. 71, è autorizzata la spesa di 23 milioni di
euro per l’anno 2007.
5. Per fronteggiare le emergenze in campo
zootecnico e coordinare le relative attività di

203
controllo, per il periodo 2007-2008, è nominato un
Commissario straordinario del Governo, ai sensi
dell’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
6. In attuazione dell’articolo 18 del Reg. (CE
510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, “relativo
alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni d’origine dei prodotti agricoli
alimentari”, è istituito un contributo destinato a
coprire le spese, comprese quelle sostenute in
occasione dell’esame delle domande di registrazione
delle dichiarazioni di opposizione, delle domande di
modifica e delle richieste di cancellazione presentate
a norma del citato regolamento. L’importo e le
modalità di versamento del predetto contributo sono
fissati con decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze. I relativi
proventi sono versati all’entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnati allo stato di previsione
della spesa del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali per le finalità di salvaguardia
dell’immagine e di tutela in campo internazionale dei
prodotti agroalimentari ad indicazione geografica. Il
Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
7. Il comma 5-ter dell’articolo 3 della Legge n.
231 del 11 novembre 2005 è abrogato. Il comma 5-
quater dell’articolo 3 della Legge n. 231 del 11
novembre 2005 è modificato come segue “Gli
accrediti disposti ai sensi del comma 5-bis hanno per
gli organismi pagatori effetto liberatorio dalla data di
messa a disposizione dell’istituto tesoriere delle
somme ivi indicate”.
Art. 149
(Enti irrigui)
1. Al fine di razionalizzare il sistema idrico
nazionale, tutti i diritti, i poteri e le funzioni spettanti
al Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali sull’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e
per la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed
Irpinia, di cui al decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281, e
successive modificazioni, sono trasferiti alle regioni
Puglia e Basilicata, che li esercitano tenuto conto
anche degli interessi delle Regioni limitrofe e delle
priorità previste dalla normativa vigente per gli usi
delle acque.

204
2. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 22
ottobre 2001, n. 381, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441, e successive
modificazioni, le parole: «è prorogato di cinque anni»
sono sostituite dalle seguenti: «è prorogato di sei
anni» ». L’onere per l’anno 2007 è pari a euro
271.240.
3. Le disposizioni dell’articolo 22 del decretolegge
4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, non
si applicano alle spese per l’energia utilizzata per il
sollevamento dell’acqua ai fini della sua
distribuzione.
4. All'articolo 23, comma 6 -bis, del decreto
legislativo 11 maggio 1999, n. 152, le parole: “30
giugno 2006” sono sostituite dalle seguenti: “31
dicembre 2007”.
Art. 150
(Misure in favore della vendita diretta di prodotti
agricoli)
1. All’articolo 4, comma 8, del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) le parole: “lire 80 milioni” sono sostituite dalle
seguenti: “euro 80.000”;
b) le parole: “lire 2 miliardi”, sono sostituite dalle
seguenti: “due milioni di euro”.
2. Al fine di promuovere lo sviluppo dei mercati
degli imprenditori agricoli a vendita diretta, con
decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali di natura non regolamentare,
d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, da adottare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono stabiliti i requisiti uniformi e gli standard per la
realizzazione di detti mercati, anche in riferimento
alla partecipazione degli imprenditori agricoli, alle
modalità di vendita e alla trasparenza dei prezzi,
nonché le condizioni per poter beneficiare degli
interventi previsti dalla legislazione in materia.
Art. 151

205
(Convenzioni con le pubbliche amministrazioni)
1. All’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 18
maggio 2001, n. 228, sono apportate le seguenti
modifiche: “
a) le parole: “50 milioni di lire ” sono sostituite dalle
seguenti: “euro 50.000”;
b) le parole: “300 milioni di lire ”, sono sostituite
dalle seguenti: “euro 300.000”.
Art. 152
(Interventi per il settore agricolo)
1. Al fine di favorire il ricambio generazionale e
lo sviluppo delle imprese giovanili nel settore
agricolo ed agroalimentare, è istituito presso il
Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali il Fondo per lo sviluppo dell’imprenditoria
giovanile in agricoltura, avente una disponibilità
finanziaria di 10 milioni di euro all’anno per il
quinquennio 2007 – 2011.
2. Con decreto di natura non regolamentare, del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
, sono disciplinati i criteri, le modalità e le procedure
di attuazione del Fondo, in coerenza con la normativa
comunitaria in materia di aiuti di Stato nel settore
agricolo.
3. L’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo
29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, è
soppresso.
4. All’onere di cui al comma 1, pari a 10 milioni
di euro annui per il quinquennio 2007 – 2011, si
provvede mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 36 del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le
finalità di cui all’articolo 1, comma 2, del medesimo
decreto legislativo. Il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
5. Al fine di favorire la ripresa economica e
produttiva delle imprese agricole colpite da gravi crisi
di mercato e di limitarne le conseguenze economiche
e sociali nei settori e nelle aree geografiche colpite, è
istituito presso il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali il “Fondo per le crisi di

206
mercato”. Al fondo confluiscono le risorse di cui
all’articolo 1-bis, commi 13 e 14, del decreto-legge
10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni,
nella legge 11 marzo 2006, n. 81, non impegnate alla
data del 31 dicembre 2006, che saranno versate alle
entrata del bilancio dello Stato per la successiva
riassegnazione allo stato di previsione del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali. Il
ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare con propri decreti le occorrenti
variazioni di bilancio.
6. Con decreto del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, d’intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, da emanarsi entro novanta giorni
dall’entrata in vigore della presente legge, sono
disciplinate le modalità operative di funzionamento
del fondo, nel rispetto degli orientamenti comunitari
in materia.
7. All’articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge
18 maggio 2006, n. 181, convertito, con
modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, le
parole: “commi 2, 3 e 5” sono sostituite dalle
seguenti: “commi 2,3, 5 e 6”.
8. Per l’attuazione dell’articolo 21 della legge 23
luglio 1991, n. 223, ai fini del trattamento di
integrazione salariale in favore dei lavoratori agricoli
nelle aree agricole colpite da avversità atmosferiche
eccezionali compresi nel piano assicurativo agricolo
nazionale di cui all’articolo 4 del decreto legislativo
29 marzo 2004, n., 102, alla delimitazione delle aree
colpite provvedono le regioni.
9. A decorrere dall’anno 2007, il contributo
previsto dall’articolo 1-quinques, comma 2, del
decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n°
231, è incrementato di 3 milioni di euro.
Art. 153
(Rifinanziamenti nel settore agricolo)
1. Al fine di consentire l’organizzazione in Italia
del Congresso mondiale dell’Organizzazione
mondiale della vigna e del vino (OIV) è assegnato al
Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali un contributo straordinario di un milione di

207
euro per l’anno 2007 e di euro 800.000 per l’anno
2008.
2. Al fine di consentire all’Istituto nazionale per
la Fauna selvatica (INFS) lo svolgimento dei
maggiori compiti derivanti dall’attuazione del
decreto-legge 16 agosto 2006, n. 251, a decorrere
dall’anno 2007 il contributo ordinario annuo è
incrementato di 3 milioni di euro.
Art. 154
(Norme per l’internazionalizzazione del sistema
agroalimentare)
1. Dalla base imponibile del reddito di impresa è
escluso il venticinque per cento del valore degli
investimenti in attività di promozione pubblicitaria
realizzati da imprese agroalimentari in mercati esteri
nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge e nei due periodi di
imposta successivi, in eccedenza rispetto alla media
degli analoghi investimenti realizzati nei tre periodi di
imposta precedenti.
2. La misura della esclusione è elevata al
trentacinque per cento degli investimenti di
promozione pubblicitaria realizzati sui mercati esteri
da consorzi o raggruppamenti di imprese
agroalimentari, operanti in uno o più settori
merceologici, e al cinquanta per cento degli
investimenti di promozione pubblicitaria all’estero
riguardanti prodotti a indicazione geografica, o
comunque prodotti agroalimentari oggetto di intese di
filiera o contratti quadro in attuazione degli articoli
11, 12 e 13 del decreto legislativo n. 102 del 2005.
3. Il beneficio fiscale di cui ai commi 1 e 2 si
applica anche alle imprese in attività alla data di
entrata in vigore della presente legge, anche se con
un’attività d’impresa o di lavoro autonomo inferiore
ai tre anni. Per tali imprese la media degli
investimenti da considerare è quella risultante dagli
investimenti effettuati nei periodi d’imposta
precedenti a quello in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge o a quello successivo.
4. L’attestazione di effettività delle spese
sostenute è rilasciata dal presidente del collegio
sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei

208
conti o da un professionista iscritto nell’albo dei
revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei
ragionieri e periti commerciali o in quello dei
consulenti del lavoro, nelle forme previste
dall’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo
1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni,
ovvero del responsabile del centro di assistenza
fiscale.
5. Le modalità di applicazione dell’incentivo
fiscale sono, per il resto, le stesse disposte con
l’articolo 3 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1994, n. 489.
Art. 155
(Sviluppo della forma societaria in agricoltura)
1. Le società di persone e le società a
responsabilità limitata, che rivestono la qualifica di
“società agricola” ai sensi dell’articolo 2 del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive
modificazioni, possono optare per l’imposizione dei
redditi ai sensi dell’articolo 32 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modifiche.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali sono dettate le modalità
applicative del comma 1.
3. All’articolo 2, comma 4-bis del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive
modificazioni, è soppresso il secondo periodo.
4. L’efficacia delle disposizioni di cui
all’articolo 154 e al presente articolo resta subordinata
all’emanazione di un apposito regolamento da
adottarsi con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze diretto a contenere il relativo onere nel
limite di un milione di euro annui.
Art. 156
(Norme in materia di bioenergie)

209
1. Al comma 421, dell’articolo 1, della legge 23
dicembre 2005 n. 266, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) al terzo
periodo le parole: “un contingente annuo di 200 mila
tonnellate”, sono sostituite con le seguenti: “ un
contingente di 250 mila tonnellate, da utilizzare su
autorizzazione del Ministro dell’economia e delle
finanze di concerto con il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, assegnandolo in base a
criteri che in via prioritaria tengono conto della
quantità di prodotto proveniente da intese di filiera, da
contratti quadro o contratti di programma
agroenergetico, nonché dell’occupazione diretta ed
indiretta coinvolta, definiti con decreto del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, di
concerto con il Ministero dell’economia e delle
finanze ed il Ministero dello sviluppo economico.”
b) la lettera b) è sostituita dalla seguente: “b) le quote
di biodiesel non utilizzate nell’anno 2006 sono
aggiunte al contingente di 250 mila tonnellate
previsto per l’anno 2007, allo stesso contingente è
aggiunto anche il quantitativo derivante
dall’applicazione delle sanzioni irrogate dall’Autorità
Garante della concorrenza e il mercato”
2. Per l’anno 2007, il decreto di cui al comma
421, dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n.
266, come modificato dal presente articolo è adottato
entro novanta giorni dall’entrata in vigore della
presente legge. Nelle more della sua adozione,
l’Agenzia delle Dogane, tenendo conto dei criteri
prioritari di cui all’articolo 1, comma 421, lettera a),
della legge 23 dicembre 2005 n. 266 attribuisce in
via provvisoria quote fino ad un massimo mensile di
15 mila tonnellate.
3. Il comma 422, dell’articolo 1, della legge 23
dicembre 2005 n. 266, è sostituito dal seguente:
“L’importo previsto dalla articolo 21 comma 6 ter,
del tesato unico di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma
520 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.
311, non utilizzato negli anni 2005 e 2006, è
destinato alla costituzione di un apposito Fondo per la
promozione e lo sviluppo delle filiere
agroenergetiche, anche attraverso l’istituzione di
certificati per l’incentivazione, la produzione e
l’utilizzo di biocombustibili da trazione, destinando

210
l’importo di 15 milioni di euro a programmi di ricerca
e sperimentazione del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali nel campo
bioenergetico.”
4. All’articolo 2 quater della legge 11 marzo
2006, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) comma 1: alla fine è aggiunto il seguente periodo:
“Per gli esercizi 2008, 2009 e 2010, è stanziato un
importo annuo di 73 milioni di euro.”
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: “Dal 1° aprile
2007 i produttori di carburanti diesel e di benzina
sono obbligati ad immettere al consumo biocarburanti
di origine agricola in misura dello 1,0% dei carburanti
diesel e della benzina immessi al consumo nell’anno
precedente. Tale percentuale, espressa in potere
calorico inferiore, è incrementata annualmente di 1
punto percentuale dal 1° gennaio 2008 fino all’anno
2012.”
c) il comma 3 è sostituito dal seguente: “Con decreto
del Ministero dell’economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali e il Ministero dello sviluppo
economico, da emanare entro il 31 marzo 2007, sono
stabilite le modalità per l’invio da parte dei produttori
di carburanti diesel e di benzina, con
autocertificazione dei dati relativi all’immissione al
consumo di biocarburante di origine agricola, riferiti
all’anno in corso ed all’anno precedente. Con detto
decreto sono altresì stabilite le misure e le sanzioni
per il mancato rispetto dell’obbligo previsto dal
comma 2. Gli importi derivanti dalla comminazione
delle eventuali sanzioni sono versati al Fondo di cui al
comma 422, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, per
essere riassegnati quale maggiorazione del
quantitativo di biodiesel che annualmente può godere
della riduzione dell’accisa o in aumento allo
stanziamento previsto per l’incentivazione del
consumo di bioetanolo.”
d) al comma 5 le parole: “entro 30 giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto” sono sostituite dalle seguenti:
“entro il 31 marzo 2007”.
5. Al comma 423 dell’articolo 1 della legge 23
dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni,
dopo le parole: “agroforestali e fotovoltaiche”, sono

211
inserite le seguenti: “nonché di carburanti ottenuti da
produzioni vegetali dell’impresa e di materie
plastiche da prodotti agricoli”.
Capo V
TUTELA DELL’AMBIENTE E DEI BENI
CULTURALI
Art. 157
(Interventi per la difesa del mare)
1. Per l’attuazione di programmi annuali di
interventi per la difesa del mare previsti dalla legge
31 dicembre 1982, n. 979 e dei protocolli attuativi
della Convenzione di Barcellona del 16 febbraio
1976 per la protezione del mar Mediterraneo dalle
azioni di inquinamento, è autorizzata la spesa di 10
milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e
2009.
Art. 158
(Rimborso Spesa attività antinquinamento marino)
1. Per la quantificazione delle spese sostenute per gli
interventi a Tutela dell’Ambiente Marino conseguenti
a danni provocati dai soggetti di cui al comma 1
dell’art. 12 legge 31/12/1982, n. 979, il Ministero
dell’Ambiente e tutela del territorio e del mare
applica il tariffario internazionalmente riconosciuto
dalle compagnie di assicurazioni degli armatori
(SCOPIC)”
2. L’ultimo capoverso dell’art. 14 della richiamata
legge 31 dicembre 1982 n. 979 e’ sostituito dal
seguente.
“Le somme recuperate a carico dei privati per le spese
sostenute per gli interventi di cui all’art. 12, verranno
versate all’entrata del Bilancio dello Stato e sono
riassegnate nella misura del 50% con decreto del
Ministero dell’Economia e finanze allo stato di
previsione del Ministero dell’Ambiente e Tutela del
Territorio e del Mare per le attività di difesa del mare
dagli inquinamenti”.
Art. 159

212
(Contrasto all’abusivismo )
1. Per l’attuazione di un programma
triennale straordinario di interventi di demolizione
delle opere abusive site nelle aree naturali protette
nazionali è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
2. Nelle aree naturali protette l’acquisizione
gratuita delle opere abusive di cui all’articolo 7,
sesto comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e
successive modificazioni ed integrazioni, si verifica
di diritto a favore degli organismi di gestione
ovvero, in assenza di questi, a favore dei comuni.
Restano confermati gli obblighi di notifica al
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare degli accertamenti , delle ingiunzioni alla
demolizione e degli eventuali abbattimenti
direttamente effettuati, come anche le procedure e
modalità di demolizione vigenti alla data di entrata
in vigore della presente legge.
3. Restano altresì confermate le competenze
delle regioni a Statuto speciale e delle province
autonome di Trento e Bolzano che disciplinano la
materia di cui ai commi precedenti secondo i
rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
Art. 160
(Istituzione del Fondo rotativo per il finanziamento
delle misure di riduzione delle immissioni dei gas ad
effetto serra)
1. Per il finanziamento delle misure finalizzate
alla attuazione del Protocollo di Kyoto, ratificato con
la legge 2 giugno 2002 n.120, previste dalla delibera
CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 e successivi
aggiornamenti, è istituito un Fondo rotativo.
2. Entro 90 giorni dalla entrata in vigore della
presente legge in Ministro dell’Ambiente e della
tutela del Territorio e del mare di concerto con il
Ministro per lo Sviluppo Economico sentita la
conferenza unificata Stato – Regioni ed Enti Locali
individua le modalità per l’erogazione di
finanziamenti a tasso agevolato della durata non
superiore a 72 mesi a soggetti pubblici o privati.
Nello stesso termine, con decreto del Ministro
dell’Economia e delle Finanze, è individuato il tasso
di interesse da applicarsi.
3. Per il triennio 2007-2009 sono finanziate
prioritariamente le misure di seguito elencate:

213
a) installazione di impianti di microcogenerazione
diffusa ad alto rendimento elettrico e termico;
b) installazione di impianti di piccola taglia per
l’utilizzazione delle fonti rinnovabili per la
generazione di elettricità e calore;
c)sostituzione dei motori elettrici industriali con
potenza superiore a 45 Kw con motori ad alta
efficienza;
d)incremento dell’efficienza negli usi finali
dell’energia nel settori civile e terziario;
e) eliminazione delle emissioni di protossido di azoto
dai processi industriali;
f) interventi strutturali sulla mobilità urbana, inclusi
l’incremento del trasporto pubblico elettrificato, il
recupero delle linee ferroviarie dimesse, facilitazioni
per l’accesso da parte dei mezzi privati a combustibili
a basso contenuto di carbonio ed alla trazione
elettrica;
g) progetti pilota di ricerca e sviluppo di nuove
tecnologie e di nuove fonti di energia a basse
emissioni o ad emissioni zero.
4. Nel triennio 2007-2009 le risorse destinate al
Fondo ammontano a 200 milioni di euro all’anno. In
sede di prima applicazione, al Fondo possono essere
riversate, in aggiunta, le risorse di cui all’articolo 2,
3° comma, della legge 2 giugno 2002, n. 120.
5. Le rate di rimborso dei finanziamenti concessi
sono destinate all’incremento delle risorse a
disposizione del Fondo.
6. Il Fondo è istituito presso la Cassa Depositi e
Prestiti e con apposita convenzione saranno definite le
modalità di gestione. La Cassa Depositi e Prestiti può
avvalersi per l’istruttoria, l’erogazione e per tutti gli
atti connessi alla gestione dei finanziamenti concessi
di uno o più istituti di credito scelti sulla base di gare
pubbliche in modo da assicurare una omogenea e
diffusa copertura territoriale.
Art. 161
(Fondo per lo Sviluppo Sostenibile)
1. E’ istituito nello stato di previsione del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare il Fondo Sviluppo Sostenibile allo scopo di
finanziare progetti per la sostenibilità ambientale di
settori economico-produttivi o aree geografiche,
l’educazione e informazione ambientale, e progetti
internazionali per la cooperazione ambientale
sostenibile.

214
2. Per il triennio 2007-2009 sono destinate al
finanziamento del fondo di cui al comma 1 risorse per
un importo annuo di 25 milioni di Euro. Con decreto
del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare di concerto con il Ministero
dell’Economie delle Finanze, sentita la Conferenza
unificata Stato- Regioni ed Enti locali sono
individuate annualmente le misure prioritarie da
finanziarsi con il fondo di cui al primo comma.
Art. 162
(Piano d’azione nazionale sugli “acquisti verdi”)
1. Al fine della razionalizzazione e del contenimento
della spesa pubblica, nonché della valorizzazione
delle esigenze di tutela ambientale anche tramite gli
acquisti della pubblica amministrazione, il Ministro
dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare,
tenuto conto delle indicazioni formulate in proposito
dalla Commissione europea nell’ambito della Politica
integrata di prodotto, adotta, con proprio decreto di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze
e con il Ministro dello sviluppo economico, il “Piano
d’azione nazionale sugli Acquisti verdi” da emanarsi
entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente
legge.
Art. 163
(Disposizioni in materia di beni culturali)
1. I rapporti di lavoro a tempo determinato
previsti dall’articolo 1, comma 596, della legge 23
dicembre 2005, n. 266 sono prorogati fino al 31
dicembre 2007.
2. Per l’anno 2007, continuano ad applicarsi le
disposizioni di cui all’articolo 3, commi 1 e 2 del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.
3. Al fine di sostenere interventi in materia di
attività culturali svolte sul territorio italiano, è
istituito presso il Ministero per i beni e le attività
culturali un Fondo per l’attuazione di accordi di
cofinanziamento tra lo Stato e le Autonomie.
4. Per le finalità di cui al comma 1, è assegnato al
Ministro per i beni e le attività culturali un contributo
di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007,
2008 e 2009.

215
5. A favore di specifiche finalità relative ad interventi
di tutela e valorizzazione dei beni culturali e del
paesaggio nonché di progetti per la loro gestione è
assegnata al Ministero per i beni e le attività culturali
un contributo di 31,5 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2007, 2008 e 2009. Gli interventi sono
stabiliti annualmente con decreto del Ministro per i
beni e le attività culturali non avente natura non
regolamentare, sentito il Consiglio superiore per i
beni culturali e paesaggistici.
6. Al Fondo cui all’articolo 12, comma 1, lettera e),
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e
successive modificazioni, è assegnato un contributo di
20 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2007-
2009. Tale contributo è finalizzato a favore di
interventi di sostegno di istituzioni, grandi eventi di
carattere culturale, nonché ulteriori esigenze del
settore dello spettacolo. In deroga al comma 4 del
predetto articolo 12, gli interventi sono stabiliti
annualmente con decreto del Ministro per i beni e le
attività culturali avente natura non regolamentare.
7. All’articolo 69 della legge 22 aprile 1941, n. 633 e
successive modifiche e integrazioni, al comma 1,
dopo la parola “diritto” sono soppresse le parole “, al
quale non è dovuta alcuna remunerazione”.
8. All’articolo 69 della legge 22 aprile 1941, n. 633 e
successive modifiche e integrazioni, dopo il comma 1,
sono aggiunti i seguenti commi:
“1-bis Al fine di assicurare la remunerazione del
prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche di cui
al comma 1, è istituito presso il Ministero per i beni e
le attività culturali il Fondo per il diritto di prestito
pubblico (di seguito denominato “Fondo”), con una
dotazione di euro. 3.000.000,00.
1-ter. Il Fondo è ripartito dalla Società italiana Autori
ed Editori (SIAE) tra gli aventi diritto, sulla base
degli indirizzi stabiliti con Decreto del Ministro per i
beni e le attività culturali, sentite la Conferenza Stato-
Regioni e le associazioni di categoria interessate. Per
l’attività di ripartizione spetta alla SIAE una
provvigione, in misura non superiore allo 0,01 per
cento del Fondo, a valere esclusivamente sulle risorse
del medesimo.
1- quater. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano ai prestiti presso tutte le biblioteche e
discoteche di stato e degli enti pubblici, ad eccezione
di quelli eseguiti dalle biblioteche universitarie e da
istituti e scuole di ogni ordine e grado.”.
9. I contributi per il restauro, la conservazione e la
valorizzazione dei beni culturali, nonché per

216
l’istituzione del fondo in favore dell’editoria per
ipovedenti e non vedenti di cui all’articolo 1, comma
1, tabella A n. 86 della legge 16 ottobre 2003, n. 291,
sono aumentati per un importo pari a 10 milioni di
euro per l’anno 2007.
10. All’articolo 1 della legge 11 novembre 2003, n.
310, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, al primo periodo, le parole “tre
anni” sono sostituite dalle seguenti: “cinque anni” e al
secondo periodo, la parola “2008” è sostituita dalla
seguente: “2010”;
b) il comma 6 è abrogato.
Art. 164
(Accademie)
1. E’ autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per
l’anno 2007 a favore delle Accademie e Istituzioni
Superiori Musicali, Coreutici e per le Industrie
Artistiche, di cui 10 milioni di euro per
l’ampliamento, la ristrutturazione, il restauro e la
manutenzione straordinaria degli immobili e 10
milioni di euro per il funzionamento amministrativo e
didattico dei predetti istituti.
Art. 165
(Norme di razionalizzazione e risparmio in materia di
spettacolo)
1. Al fine di razionalizzare gli interventi e conseguire
economie di spesa, sono abrogati gli articoli 37 e 40
della legge 14 agosto 1967, n. 800, l’articolo 8 del
decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile
1994, n. 394, nonché i Titoli III e IV del decreto del
Ministro per i beni e le attività culturali 21 dicembre
2005 recante “Criteri e modalità di erogazione di
contributi in favore delle attività di spettacolo
viaggiante, in corrispondenza agli stanziamenti del
Fondo Unico dello spettacolo, di cui alla legge 30
aprile 1985, n. 163, ed in materia di autorizzazione
all’esercizio dei parchi di divertimento”. Sono fatte
salve le competenze del Ministero dell’Interno in
materia di sicurezza.
2. Al fine di razionalizzare il funzionamento degli
organi consultivi in materia di spettacolo dal vivo e

217
conseguire economie di spesa, con uno o più decreti
del Ministro per i beni e le attività culturali aventi
natura non regolamentare sono istituite le
commissioni consultive per lo spettacolo dal vivo e ne
sono disciplinati la composizione ed i compiti. La
composizione delle commissioni consultive tiene
conto di una adeguata rappresentanza degli enti
territoriali. Fino all’adozione dei decreti ministeriali
operano le precedenti commissioni. Sono abrogati
l’articolo 1, commi 59, 60, 61, 62, 63 del decreto
legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con legge 23
dicembre 1996, n. 650 e gli articoli 8, 9 e 10 del
decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492. Resta
fermo quanto previsto dall’articolo 1, commi 65, 67,
68, 69 e 70 del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545,
convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 650.
3. L’articolo 24 del decreto legislativo 29 giugno
1996, n. 367, è sostituito dal seguente: “art. 24 I
criteri di ripartizione della quota del fondo unico per
lo spettacolo destinata alle fondazioni liricosinfoniche
sono determinati con decreto del Ministro
per i beni e le attività culturali avente natura non
regolamentare.
Tali criteri sono determinati sulla base degli elementi
quantitativi e qualitativi della produzione offerta e
tengono contro degli interventi di riduzioni delle
spese”.
4. Al fine di conseguire i massimi risultati in termini
di recupero delle somme a suo tempo erogate dallo
Stato a sostegno delle attività di produzione nel
settore cinematografico, all’articolo 18, comma 2, del
decreto legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito con
modificazioni dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, è
aggiunto il seguente periodo: “ In tale convenzione,
sono stabilite, altresì, per tutte le erogazioni di risorse
statali ad imprese di produzione cinematografica
avvenute entro il 31 dicembre 2005, per le quali non
vi sia stata completa restituzione, in base a quanto
accertato e comunicato alla Direzione generale per il
cinema dall’istituto gestore del Fondo di cui
all’articolo 12, comma 1, del predetto decreto
legislativo, le modalità per pervenire all’estinzione
del debito maturato per le singole opere finanziate,
secondo un meccanismo che preveda, tra l’altro,
l’attribuzione della totalità dei diritti del film in capo
alternativamente, all’impresa di produzione ovvero al
Ministero per i beni e le attività culturali, per conto
dello Stato”.

218
5. Al fine di razionalizzare e rendere più efficiente,
con riferimento all’erogazione ed all’utilizzo delle
risorse erogate dallo Stato a sostegno delle attività di
produzione nel settore cinematografico, agli articoli
12 e 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) all’articolo 12, comma 3, lettera a), la parola:
“finanziamento” è sostituita dalla seguente:
“sostegno”;
b) all’articolo 12, comma 5, le parole: “erogazione dei
finanziamenti e dei contributi” sono sostituite dalle
seguenti: “erogazione dei contributi”, e le parole:
“finanziamenti concessi” sono sostituite dalle
seguenti:”contributi concessi”;
c) l’articolo 13 è sostituito dal seguente:
“13. Disposizioni per le attività di produzione.
1. A valere sul Fondo di cui all’articolo 12, comma 1,
sono concessi i contributi indicati nei commi 2,3 e 6.
2. Per i lungometraggi riconosciuti di interesse
culturale, è concesso un contributo, a valere sul
Fondo di cui all’articolo 12, comma 1, in misura non
superiore al 50% del costo del film, per un costo
industriale massimo definito con il decreto
ministeriale di cui all’articolo 12, comma 5. Per le
opere prime e seconde, la misura di cui al periodo
precedente è elevata fino al 90%.
3. Per i cortometraggi riconosciuti di interesse
culturale, è concesso un contributo, a valere sul
Fondo di cui all’articolo 12, comma 1, fino al 100%
del costo del film, per un costo industriale massimo
definito con il decreto ministeriale di cui all’articolo
12, comma 5.
4. Nel decreto ministeriale di cui all’articolo 12,
comma 5, sono stabilite le modalità con le quali, una
volta trascorsi cinque anni dall’erogazione del
contributo, e nel caso in cui quest’ultimo non sia stato
interamente restituito, è attribuita al Ministero per i
beni e le attività culturali, per conto dello Stato, o, in
alternativa, all’impresa di produzione interessata, la
piena titolarità dei diritti di sfruttamento e di
utilizzazione economica dell’opera.
5. Variazioni sostanziali nel trattamento e nel cast
tecnico – artistico del film realizzato, rispetto al
progetto valutato dalla sottocommissione di cui
all’articolo 8, comma 1, lettera a), idonee a far venir
meno i requisiti per la concessione dei benefici di
legge, e che non siano state comunicate ed approvate
dalla predetta sottocommissione, comportano la
revoca del contributo concesso, la sua intera

219
restituzione, nonché la cancellazione per cinque anni
dagli elenchi di cui all’articolo 3. Per un analogo
periodo di tempo, non possono essere iscritte ai
medesimi elenchi imprese di produzione che
comprendono soci, amministratori e legali
rappresentanti dell’impresa esclusa.
6. Sono corrisposti annualmente contributi alle
imprese di produzione, iscritte negli elenchi di cui
all’articolo 3, per lo sviluppo di sceneggiature
originali, di particolare rilievo culturale o sociale. Il
contributo è revocato in caso di mancata
presentazione del corrispondente progetto filmico
entro due anni dall’erogazione. Esso viene restituito
in caso di concessione dei contributi previsti ai
commi 2 e 3. Una quota percentuale della somma,
definita con il decreto ministeriale di cui all’articolo
12, comma 5, è destinata all’autore della
sceneggiatura.
7. Un’apposita giuria, composta da cinque eminenti
personalità della cultura, designate dal Ministro,
provvede all’attribuzione dei premi di qualità di cui
all’art. 17”.
Capo VI
INTERVENTI A TUTELA DELL’OCCUPAZIONE
Art. 166
(Interventi a carico del Fondo Occupazione)
1. A carico del Fondo per l’occupazione di cui
all’articolo 1, comma 7, del decreto- legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236, si provvede ai seguenti
interventi, nei limiti degli importi rispettivamente
indicati, da stabilirsi in via definitiva con il decreto di
cui al comma 2:
a) entro novanta giorni dalla pubblicazione della
presente legge il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, con proprio decreto, sentita la
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le
Organizzazioni Nazionali comparativamente più
rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro,
adotta un programma speciale di interventi e
costituisce una Cabina di regia nazionale di
coordinamento che concorre allo sviluppo dei piani
territoriali di emersione e di promozione di
occupazione regolare nonché alla valorizzazione dei
CLES (Comitato per il lavoro e l’emersione del

220
sommerso). Entro 180 giorni dalla pubblicazione
della presente legge è istituito, con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale di
concerto con il Ministro dell’economia, un apposito
Fondo per l’emersione del lavoro irregolare (FELI)
per il finanziamento, d’intesa con le regioni e gli enti
locali interessati, di servizi di supporto allo sviluppo
delle imprese che attivino i processi di emersione di
cui all’articolo 177 della presente legge. Ai fini della
presente lettera si provvede, per ciascuno degli anni
2007 e 2008, nei limiti di 10 milioni di euro annui;
b) sono destinati 25 milioni di euro per l’anno
2007 alla finalità di cui all’articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito con
modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e
successive modificazioni;
c) in attesa della riforma degli ammortizzatori
sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2007,
possono essere concessi trattamenti di cassa
integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ai
dipendenti delle imprese esercenti attività
commerciali con più di 50 dipendenti, delle agenzie di
viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con
più di 50 dipendenti e delle imprese di vigilanza con
più di 15 dipendenti nel limite massimo di spesa di 45
milioni di euro;
d) in attesa della riforma degli ammortizzatori
sociali, al fine di sostenere programmi per la
riqualificazione professionale ed il reinserimento
occupazionale di collaboratori a progetto, che hanno
prestato la propria opera presso aziende interessate da
situazioni di crisi, con decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, da emanarsi entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sentite la Conferenza Unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, sono definiti criteri e modalità inerenti alle
disposizioni di cui alla presente lettera. Agli oneri di
cui alla presente lettera si provvede mediante nel
limite di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni
2007 e 2008 ;
e) il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale è autorizzato a stipulare con i comuni, nel
limite massimo complessivo di 1 milione di euro per
l’esercizio 2007, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, nuove
convenzioni per lo svolgimento di attività socialmente
utili e per l’attuazione di misure di politica attiva del
lavoro riferite a lavoratori impegnati in ASU, nella

221
disponibilità da almeno sette anni di comuni con
popolazione inferiore a 50.000 abitanti;.
f) il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, con proprio decreto, dispone
annualmente di una quota del Fondo per
l’occupazione nei limiti delle risorse disponibili del
Fondo medesimo, per interventi strutturali ed
innovativi volti a migliorare e riqualificare la capacità
di azione istituzionale e l’informazione dei lavoratori
e delle lavoratrici in materia di lotta al lavoro
sommerso ed irregolare, promozione di nuova
occupazione, tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori, iniziative in materia di protezione sociale
ed in ogni altro settore di competenza del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale.
2. All’assegnazione delle risorse finanziarie per
gli interventi di cui al presente articolo si provvede
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze.
Art. 167
(Disposizioni in materia di disoccupazione ordinaria)
1. Le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 2,
lettera a), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio
2005, n. 80, si applicano anche ai trattamenti di
disoccupazione in pagamento dal 1° gennaio 2007.
Art. 168
(Disposizioni in materia di comunicazione di dati ed
informazioni utili al contrasto del lavoro sommerso e
dell’evasione contributiva)
1. Al fine di coordinare specifici interventi di
contrasto al lavoro sommerso ed alla evasione
contributiva, l’obbligo di fornitura dei dati gravante
sulle società e sugli enti di cui all’articolo 44, comma
5, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269
convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, è esteso alle Camere di
Commercio.
2. I dati di cui al comma 1 sono messi a
disposizione, con modalità definite da apposite
convenzioni, del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale anche mediante collegamenti
telematici.

222
3. Per l’attuazione di quanto previsto dal
presente articolo, nonché per la realizzazione della
banca dati telematica di cui all’articolo 10, comma 1,
del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale può
avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, delle
risorse umane e strumentali dell’Istituto nazionale
della previdenza sociale (INPS) e dell’Istituto
nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro (INAIL).
4. Il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, in possesso dei dati personali e identificativi
acquisiti per effetto delle predette convenzioni, è
titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 28 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Art.169
(Istituzione Indici di Congruità)
1. Al fine di promuovere la regolarità contributiva
quale requisito per la concessione dei benefici e degli
incentivi previsti dall’ordinamento, entro centottanta
giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale
procede, in via sperimentale, con uno o più decreti,
all’individuazione degli indici di congruità di cui al
comma 2 e delle relative procedure applicative,
articolati per settore, per categorie di imprese ed
eventualmente per territorio, sentiti il Ministro
dell’economia e delle finanze nonché i Ministri di
settore interessati e le organizzazioni datoriali e
sindacali comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale.
2. Il decreto di cui al comma 1 individua i settori nei
quali risultano maggiormente elevati i livelli di
violazione delle norme in materia di incentivi ed
agevolazioni contributive ed in materia di tutela della
salute e sicurezza dei lavoratori. Per tali settori
vengono definiti gli indici di congruità del rapporto
tra la qualità dei beni prodotti e dei servizi offerti e la
quantità delle ore di lavoro necessarie nonché lo
scostamento percentuale dall’indice da considerarsi
tollerabile, tenuto conto delle specifiche
caratteristiche produttive e tecniche nonché dei
volumi di affari e dei redditi presunti.
Art. 170

223
(Documento unico di regolarità contributiva)
1. A decorrere dal 1 luglio 2007, i benefici
normativi e contributivi previsti dalla normativa in
materia di lavoro e legislazione sociale sono
subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro,
del documento unico di regolarità contributiva. Fermi
restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli
accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli
regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti,
stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di
lavoro e dei lavoratori comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale da emanarsi entro novanta giorni
dall’entrata in vigore della presente legge, sentiti gli
Istituti previdenziali interessati e le parti sociali
comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale, sono definite le modalità di rilascio, i
contenuti analitici del documento unico di regolarità,
contributiva di cui al comma 1, nonché le tipologie di
pregresse irregolarità di natura previdenziale ed in
materia di tutela delle condizioni di lavoro, da non
considerarsi ostative al rilascio del documento
medesimo. In attesa dell’entrata in vigore del decreto
di cui al presente comma sono fatte salve le vigenti
disposizioni speciali in materia di certificazione di
regolarità contributiva nei settori dell’edilizia e
dell’agricoltura.
Art. 171
(Adeguamento dell’importo delle sanzioni
amministrative in materia di lavoro e legislazione
sociale e documentazione obbligatoria)
1. Gli importi delle sanzioni amministrative
previste per la violazione di norme in materia di
lavoro, legislazione sociale, previdenza e tutela della
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro entrate in
vigore prima del 1° gennaio 1999, sono quintuplicati,
ad eccezione delle ipotesi di cui al comma 2.
2. L’omessa istituzione e l’omessa esibizione
dei libri matricola e paga di cui agli articoli 20 e 21
del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124, e di cui all’articolo 134 del Regio
Decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, è punita con la
sanzione amministrativa da euro 4.000 ad euro
12.000. Nei confronti delle violazioni di cui al
presente comma non è ammessa la procedura di

224
diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23
aprile 2004, n. 124.
3. Le maggiori entrate derivanti
dall’applicazione del presente articolo integrano, a
decorrere dall’anno 2007, la dotazione del Fondo per
l’occupazione di cui all’art. 1 comma 7 del decreto
legge 20 maggio 1993, n. 148 convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
Art. 172
(Comunicazioni relative ai rapporti di lavoro)
1. L’art. 9 bis, comma 2, del. decreto legge 1°
ottobre 1996 n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, come sostituito
dall’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 19
dicembre 2002, n. 297, è sostituito dai seguenti:
“2. In caso di instaurazione del rapporto di
lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma
coordinata e continuativa, anche nella modalità a
progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di
associato in partecipazione con apporto lavorativo, i
datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli,
gli Enti Pubblici Economici e le Pubbliche
Amministrazioni sono tenuti a darne comunicazione,
anche in via telematica, al Servizio competente nel
cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro entro
il giorno antecedente a quello di instaurazione dei
relativi rapporti, mediante documentazione avente
data certa. La comunicazione deve indicare i dati
anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la data
di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo
indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica
professionale e il trattamento economico e normativo
applicato. La medesima procedura si applica ai
tirocini di formazione e di orientamento e ad ogni
altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata.
Le Agenzie di lavoro autorizzate dal Ministero del
lavoro e della previdenza sociale sono tenute a
comunicare, entro il ventesimo giorno del mese
successivo alla data di assunzione, al Servizio
competente nel cui ambito territoriale è ubicata la loro
sede operativa, l’assunzione, la proroga e la
cessazione dei lavoratori temporanei assunti nel mese
precedente.
2-bis. Per le comunicazioni di cui al comma 2,
i datori di lavoro pubblici e privati si avvalgono dei

225
moduli previsti dall’art. 4 bis, comma 7, del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive
modificazioni ed integrazioni. In caso di urgenze
connesse ad esigenze produttive, la comunicazione di
cui al comma 2 può essere effettuata entro cinque
giorni dall’instaurazione del rapporto di lavoro, fermo
restando l’obbligo di comunicare entro il giorno
antecedente, anche in via telematica al Servizio
competente, mediante documentazione avente data
certa, la data di inizio della prestazione, le generalità
del lavoratore e del datore di lavoro”.
2. È abrogata la previsione di cui all’articolo
7, comma 2, del decreto legislativo 19 dicembre 2002,
n. 297.
3. Sino alla effettiva operatività delle modalità
di trasferimento dei dati contenuti nei moduli per le
comunicazioni obbligatorie di cui al decreto
interministeriale previsto dall’articolo 4 bis, comma
7, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, resta
in vigore l’obbligo di comunicazione all’INAIL di cui
all’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 23
febbraio 2000, n. 38, da effettuarsi esclusivamente
attraverso strumenti informatici.
4. L’articolo 4 bis, comma 6, del decreto
legislativo 21 aprile 2000 n. 181, come introdotto
dall’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 19
dicembre 2002, n. 297 è sostituito dai seguenti:
“6. Le comunicazioni di assunzione,
cessazione e trasformazione dei rapporti di lavoro
autonomo, subordinato, associato, dei tirocini e di
altre esperienze professionali, previste dalla
normativa vigente, inviate al Servizio competente nel
cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro,
attraverso con i moduli di cui all’art. 4 bis, comma 7,
del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e
successive modificazioni ed integrazioni, sono valide
ai fini dell’assolvimento degli obblighi di
comunicazione nei confronti delle Direzioni regionali
e provinciali del lavoro, dell’Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale, dell’Istituto Nazionale per le
Assicurazioni contro gli Infortuni sul Lavoro, o di
altre forme previdenziali sostitutive o esclusive,
nonché nei confronti della Prefettura – Ufficio
Territoriale del Governo.
6-bis. Sono abrogati l’articolo 19, comma 5,
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e
successive modificazioni ed integrazioni e l’articolo
1, comma 9, del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2,

226
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo
2006, n. 81.
6-ter. All’articolo 7, comma 1, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive
modificazioni ed integrazioni, le parole “o lo assume
per qualsiasi causa alle proprie dipendenze”, sono
abrogate”.
Art. 173
(Finanziamento attività promozionali in materia di
salute e sicurezza del lavoro)
1. Alla lettera c) del comma secondo
dell’articolo 197 del Decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124,come modificato
dall’articolo 9 della legge 5 maggio 1976, n. 248,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e per il
finanziamento di attività promozionale ed eventi in
materia di salute e sicurezza del lavoro, con
particolare riferimento ai settori a più elevato rischio
infortunistico, nel rispetto della legge 7 giugno 2000,
n. 150, del relativo regolamento di attuazione del 21
settembre 2001, n. 422, e dei criteri e delle procedure
individuate ogni due anni con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale”.
Art. 174
(Proroga dello stanziamento di somme per il
finanziamento delle attività di formazione
nell’esercizio dell’apprendistato.)
1. All’articolo 118, comma 16, della legge 23
dicembre 2000, n. 388 le parole “e di 100 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005 e
2006” sono sostituite dalle parole “e di 100 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, 2006
e 2007”.
Art. 175
(Mobilità lunga)
1. Ai fini della collocazione in mobilità entro il
31 dicembre 2007 ai sensi dell’articolo 4 della legge
23 luglio 1991, n. 223, le disposizioni di cui
all’articolo 1-bis del decreto-legge 14 febbraio 2003,

227
n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
aprile 2003, n. 81, si applicano, avuto anche riguardo
ai processi di riorganizzazione, ristrutturazione,
conversione, crisi o modifica degli assetti societari
aziendali, anche al fine di evitare il ricorso alla cassa
integrazione guadagni straordinaria, nel limite
complessivo di seimila unità, a favore di imprese o
gruppi di imprese i cui piani di gestione delle
eccedenze occupazionali siano stati oggetto di esame
presso il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 28 febbraio
2007. Gli oneri relativi alla permanenza in mobilità,
ivi compresi quelli relativi alla contribuzione
figurativa, sono posti a carico delle imprese per i
periodi che eccedono la mobilità ordinaria. Ai
lavoratori ammessi alla mobilità in base alla presente
norma si applicano, ai fini del trattamento
pensionistico, le disposizioni di cui all’articolo 11
della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e relativa
tabella A, nonché le disposizioni di cui all’articolo 59,
commi 6 e 7, lettere a) e b), e 8 della legge 27
dicembre 1997, n. 449. Le imprese o gruppi di
imprese che intendono avvalersi della presente
disposizione devono presentare domanda al Ministero
del lavoro e della previdenza sociale entro il 31 marzo
2007. Per l’attuazione del presente comma è
autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l’anno
2007, 59 milioni di euro per l’anno 2008 e 140
milioni di euro a decorrere dall’anno 2009
Art. 176
(Proroga di ammortizzatori sociali)
1. In attesa della riforma degli ammortizzatori
sociali e nel limite complessivo di spesa di 460
milioni di euro a carico del Fondo per
l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236, il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, può disporre, entro il 31 dicembre
2007, in deroga alla vigente normativa, concessioni,
anche senza soluzione di continuità, dei trattamenti
di cassa integrazione guadagni straordinaria, di
mobilità e di disoccupazione speciale, nel caso di
programmi finalizzati alla gestione di crisi
occupazionali, anche con riferimento a settori

228
produttivi e ad aree regionali, ovvero miranti al
reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi
definiti in specifici accordi in sede governativa
intervenuti entro il 15 giugno 2007 che recepiscono
le intese già stipulate in sede istituzionale
territoriale ed inviate al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale entro il 20 maggio 2007.
Nell’ambito delle risorse finanziarie di cui al primo
periodo, i trattamenti concessi ai sensi dell’articolo
1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, e successive modificazioni, possono essere
prorogati, con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, qualora i piani di
gestione delle eccedenze già definiti in specifici
accordi in sede governativa abbiano comportato una
riduzione almeno nella misura del 10 per cento del
numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31
dicembre 2006. La misura dei trattamenti di cui al
secondo periodo è ridotta del 10 per cento nel caso
di prima proroga, del 30 per cento nel caso di
seconda proroga e del 40 per cento nel caso di
proroghe successive. All’articolo 13, comma 2,
lettera b), del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito con modificazioni, dalla legge 14
maggio 2005, n. 80, le parole “31 dicembre 2006”
sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2007”.
Art. 177
(Misure per promuovere l’occupazione e
l’emersione del lavoro irregolare)
1. Al fine di procedere alla regolarizzazione ed al
riallineamento retributivo e contributivo di rapporti
di lavoro non risultanti da scritture o da altra
documentazione obbligatoria, i datori di lavoro
possono presentare, nelle sedi dell’Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale territorialmente
competenti, entro il 30 settembre 2007, apposita
istanza ai sensi del presente articolo.
2. L’istanza di cui al comma 1 può essere presentata
esclusivamente dai datori di lavoro che abbiano
proceduto alla stipula di un accordo aziendale
ovvero territoriale con le organizzazioni sindacali
aderenti alle associazioni nazionali
comparativamente maggiormente rappresentative
finalizzato alla regolarizzazione dei rapporti di
lavoro di cui al comma 1. Nell’istanza il datore di
lavoro indica le generalità dei lavoratori che intende

229
regolarizzare ed i rispettivi periodi oggetto di
regolarizzazione, comunque non anteriori ai cinque
anni precedenti alla data di presentazione
dell’istanza medesima.
3. L’accordo sindacale di cui al comma 2, da
allegare all’istanza, disciplina la regolarizzazione
dei rapporti di lavoro mediante la stipula di contratti
di lavoro subordinato e la sottoscrizione di atti di
conciliazione individuale che producono, nel
rispetto della procedura dettata dalla normativa
vigente, l’effetto conciliativo di cui agli articoli 410
e 411 del codice di procedura civile con riferimento
ai diritti di natura retributiva, contributiva e
risarcitoria per il periodo pregresso.
4. Ai fini del presente articolo si applica il termine
di prescrizione quinquennale per i periodi di
mancata contribuzione precedenti al periodo
oggetto di regolarizzazione di cui al comma 2.
L’accesso alla procedura di cui al presente articolo è
consentita anche ai datori di lavoro che non siano
stati destinatari di provvedimenti amministrativi o
giurisdizionali definitivi concernenti il pagamento
dell’onere contributivo ed assicurativo evaso. Gli
effetti di tali provvedimenti sono comunque sospesi
fino al completo assolvimento degli obblighi di cui
al comma 5.
5. All’adempimento degli obblighi contributivi e
assicurativi a carico del datore di lavoro relativi ai
rapporti di lavoro oggetto della procedura di
regolarizzazione si provvede mediante il
versamento di una somma pari a due terzi di quanto
dovuto tempo per tempo alle diverse gestioni
assicurative relative ai lavoratori dipendenti
secondo le seguenti modalità:
a) versamento all’atto dell’istanza di una somma
pari ad un quinto del totale dovuto;
b) per la parte restante, pagamento in sessanta rate
mensili di pari importo senza interessi.
I lavoratori sono comunque esclusi dal pagamento
della parte di contribuzione a proprio carico. La
misura del trattamento previdenziale relativa ai
periodi oggetto di regolarizzazione è determinata in
proporzione alle quote contributive effettivamente
versate.
6. Il versamento della somma di cui al comma 5
comporta l’estinzione dei reati previsti da leggi

230
speciali in materia di versamenti di contributi e
premi, nonché di obbligazioni per sanzioni
amministrative e per ogni altro onere accessorio
connesso alla denuncia e il versamento dei
contributi e dei premi, ivi compresi quelli di cui
all’art. 51 del T.U. delle disposizioni per
l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali approvato con
DPR 30 giugno 1965, n.1124, nonché all’articolo 18
del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre
1968, n. 1089, in materia di sgravi degli oneri
sociali.
7. Nei confronti dei datori di lavoro che hanno
presentato l’istanza di regolarizzazione di cui al
comma 1, per la durata di un anno a decorrere dalla
data di presentazione, sono sospese le eventuali
ispezioni e verifiche da parte degli organi di
controllo e vigilanza. Entro un anno a decorrere
dalla data di presentazione dell’istanza di
regolarizzazione di cui al comma 1 i datori di lavoro
debbono completare gli adeguamenti organizzativi e
strutturali previsti dalla vigente legislazione in
materia di tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori. L’efficacia estintiva di cui al comma 6
resta condizionata al completo adempimento degli
obblighi in materia di salute e sicurezza dei
lavoratori, verificato alla scadenza del predetto anno
dai competenti organi ispettivi delle AUSL.
8. Le agevolazioni contributive di cui al comma 5
sono temporaneamente sospese nella misura del
50% e definitivamente concesse al termine di ogni
anno di lavoro prestato regolarmente da parte dei
lavoratori di cui al comma 3.
9. La concessione di tali agevolazioni resta
condizionata al mantenimento in servizio del
lavoratore per un periodo non inferiore a 24 mesi
dalla regolarizzazione del rapporto di lavoro, salve
le ipotesi di dimissioni o di licenziamento per giusta
causa.
Art. 178
(Misure per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro)
1. In attesa di una revisione della disciplina della
totalizzazione e della ricongiunzione dei periodi

231
contributivi afferenti alle diverse gestioni
previdenziali, al fine di promuovere la
stabilizzazione dell’occupazione mediante il ricorso
a contratti di lavoro subordinato nonché di garantire
il corretto utilizzo dei rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa anche a progetto, i
committenti datori di lavoro, entro e non oltre il 30
aprile 2007, possono stipulare accordi aziendali
ovvero territoriali, nei casi in cui nelle aziende non
siano presenti le rappresentanze sindacali unitarie o
aziendali, con le organizzazioni sindacali aderenti
alle associazioni nazionali comparativamente più
rappresentative conformemente alle previsioni del
presente articolo.
2. Gli accordi sindacali di cui al comma 1
promuovono la trasformazione dei rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa, anche a
progetto, mediante la stipula di contratti di lavoro
subordinato. A seguito dell’accordo i lavoratori
interessati alla trasformazione sottoscrivono atti di
conciliazione individuale conformi alla disciplina di
cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura
civile. I contratti di lavoro stipulati a tempo
indeterminato godono dei benefici previsti dalla
legislazione vigente.
3. Per i lavoratori che continuano ad essere titolari
di rapporti di collaborazione coordinata a progetto
le parti, ai sensi del comma 4 dell’articolo 61 e
dell’articolo 63 del decreto legislativo 10 settembre
2003, n.276, possono stabilire, anche attraverso
accordi interconfederali, misure atte a contribuire al
corretto utilizzo delle predette tipologie di lavoro
nonché stabilire condizioni più favorevoli per i
collaboratori.
4. La validità degli atti di conciliazione di cui al
comma 2 rimane condizionata all’adempimento
dell’obbligo, per il solo datore di lavoro, del
versamento alla gestione separata di cui all’articolo
2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a
titolo di contributo straordinario integrativo
finalizzato al miglioramento del trattamento
previdenziale, di una somma pari alla metà della
quota di contribuzione a carico dei committenti per i
periodi di vigenza dei contratti di collaborazione
coordinata e continuativa anche a progetto, per
ciascun lavoratore interessato alla trasformazione
del rapporto di lavoro.

232
5. I datori di lavoro depositano presso le competenti
sedi dell’Istituto nazionale di previdenza sociale gli
atti di conciliazione di cui al comma 2 unitamente ai
contratti stipulati con ciascun lavoratore e
all’attestazione dell’avvenuto versamento di una
somma pari ad un terzo del totale dovuto ai sensi
del comma 4. I datori di lavoro sono autorizzati a
provvedere per la parte restante del dovuto in
trentasei ratei mensili successivi. Il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministero dell’economia e delle finanze, approvano
i relativi Accordi relativamente alla possibilità di
integrare presso la gestione separata dell’INPS la
posizione contributiva del lavoratore interessato
nella misura massima occorrente per il
raggiungimento del livello contributivo previsto nel
fondo pensioni lavoratori dipendenti nei limiti delle
risorse finanziarie di cui al comma 8. Qualora il
datore di lavoro non proceda ai versamenti di cui al
presente comma, si applicano le sanzioni previste
dalla normativa vigente in caso di omissione
contributiva.
6. Gli atti di conciliazione di cui al comma 2
producono l’effetto di cui agli articoli 410 e 411 del
codice di procedura civile con riferimento ai diritti
di natura retributiva, contributiva e risarcitoria per il
periodo pregresso. Il versamento della somma di
cui al comma 4 comporta l’estinzione dei reati
previsti da leggi speciali in materia di versamenti di
contributi o premi e di imposte sui redditi, nonché
di obbligazioni per sanzioni amministrative e per
ogni altro onere accessorio connesso alla denuncia
e il versamento dei contributi e dei premi, ivi
compresi quelli di cui all’art. 51 del T.U. delle
disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
approvato con DPR 30 giugno 1965, n. 1124,
nonché all’articolo 18 del decreto-legge 30 agosto
1968, n. 918, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in materia di sgravi
degli oneri sociali. Per effetto degli atti di
conciliazione, è precluso ogni accertamento di
natura fiscale e contributiva per i pregressi periodi
di lavoro prestato dai lavoratori interessati dalle
trasformazioni di cui al presente articolo.
7. L’accesso alla procedura di cui al presente
articolo è consentita anche ai datori di lavoro che

233
siano stati destinatari di provvedimenti
amministrativi o giurisdizionali non definitivi
concernenti la qualificazione del rapporto di lavoro.
Gli effetti di tali provvedimenti sono sospesi fino al
completo assolvimento degli obblighi di cui ai
commi 4 e 5.
8. Per le finalità del presente articolo è autorizzata
la spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2008 e 2009.
Art. 179
(Iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori
licenziati, per giustificato motivo oggettivo da
aziende fino a 15 dipendenti)
1. All’articolo 1, comma 1, primo periodo,
del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito
con modificazioni dalla legge 20 marzo 1998, n. 52,
come da ultimo modificato dall’articolo 20, comma
2, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273,
convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio
2006, n. 51, le parole “31 dicembre 2006” sono
sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2007” e dopo
le parole: “e di 45 milioni di euro per il 2006” sono
inserite le seguenti: “e di 37 milioni di euro per il
2007”.
Art. 180
(Incentivi per la riduzione dell’orario di lavoro per
le imprese non rientranti nella disciplina dei
contratti di solidarietà)
1. All’articolo 1, comma 2, primo periodo,
del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n.
52, come da ultimo modificato dall’articolo 1,
comma 11, del decreto-legge 6 marzo 2006, n. 68,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
2006, n. 127, le parole “31 dicembre 2006” sono
sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2007”. A tale
fine è autorizzata per l’anno 2007 la spesa di 25
milioni di euro a valere sul Fondo per l’occupazione
di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto- legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

234
Capo VII
INTERVENTI IN SETTORI DIVERSI
Art. 181
(Misure per assicurare l’adempimento degli obblighi
comunitari ed internazionali)
1. Al fine di prevenire l’instaurazione delle procedure
d’infrazione di cui agli articoli 226 e seguenti del
Trattato istitutivo dell’Unione europea o per porre
termine alle stesse, le regioni, le province autonome
di Trento e di Bolzano, gli enti territoriali, gli altri
enti pubblici e i soggetti equiparati adottano ogni
misura necessaria a porre tempestivamente rimedio
alle violazioni, loro imputabili, degli obblighi degli
Stati nazionali derivanti dalla normativa comunitaria.
Essi sono in ogni caso tenuti a dare pronta esecuzione
agli obblighi derivanti dalle sentenze rese dalla Corte
di Giustizia delle Comunità europee, ai sensi
dell’articolo 228, comma 1, del Trattato.
2. Lo Stato esercita nei confronti dei soggetti di cui al
comma 1, che si rendano responsabili della violazione
degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria o
che non diano tempestiva esecuzione alle sentenze
della Corte di Giustizia delle Comunità europee, i
poteri sostitutivi necessari, secondo i principi e le
procedure stabiliti dall’art. 8 della legge 5 giugno
2003, n.131.
3. Lo Stato ha diritto di rivalersi nei confronti dei
soggetti di cui al comma 1 indicati dalla
Commissione europea nelle regolazioni finanziarie
operate a carico dell’Italia a valere sulle risorse del
FEAGA, del FEASR e degli altri Fondi aventi finalità
strutturali.
4. Lo Stato ha diritto di rivalersi sui soggetti
responsabili delle violazioni degli obblighi di cui al
comma 1 degli oneri finanziari derivanti dalle
sentenze di condanna rese dalla Corte di Giustizia ai
sensi dell’art. 228, comma 3, del Trattato.
5. Lo Stato ha altresì diritto di rivalersi sulle regioni,
le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti
territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti
equiparati, i quali si siano resi responsabili di

235
violazioni delle disposizioni della Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e
delle libertà fondamentali e dei Protocolli addizionali,
degli oneri finanziari sostenuti per dare esecuzione
alle sentenze di condanna rese dalla Corte europea dei
diritti dell’uomo nei confronti dello Stato in
conseguenza delle suddette violazioni.
6. Lo Stato esercita il diritto di rivalsa di cui ai
precedenti commi 3, 4 e 5:
a) nei modi, indicati al comma 7, qualora l’obbligato
sia un ente territoriale;
b) mediante prelevamento diretto sulle contabilità
speciali obbligatorie istituite presso le sezioni di
tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi della legge
20 ottobre 1984, n.720, per tutti gli enti e gli
organismi pubblici, diversi da quelli indicati nella
precedente lettera a), assoggettati al sistema di
tesoreria unica;
e) nelle vie ordinarie, qualora l’obbligato sia un
soggetto equiparato ed in ogni altro caso non
rientrante nelle previsioni di cui alle precedenti lettere
a) e b).
7. La misura degli importi dovuti allo Stato a titolo di
rivalsa, comunque non superiore complessivamente
agli oneri finanziari di cui ai precedenti commi 3, 4 e
5, è stabilita con provvedimento del Ministro
dell’economia e delle finanze da adottare entro
novanta giorni dalla notifica, nei confronti degli
obbligati, della sentenza esecutiva di condanna della
Repubblica italiana. Il provvedimento del Ministero
dell’economia e delle finanze costituisce titolo
esecutivo nei confronti degli obbligati e reca la
determinazione dell’entità del credito dello Stato
nonché l’indicazione delle modalità e i termini del
pagamento, anche rateizzato. In caso di oneri
finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi,
possono essere adottati più decreti del Ministero
dell’economia e delle finanze in ragione del
progressivo maturare del credito dello Stato.
8. I decreti ministeriali di cui al comma 7, qualora
l’obbligato sia un ente territoriale, sono emanati
previa intesa sulle modalità di recupero con gli enti
obbligati. Il termine per il perfezionamento dell’intesa
è di centoventi giorni decorrenti dalla data della
notifica, nei confronti dell’ente territoriale obbligato,
della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica
italiana. L’intesa ha ad oggetto la determinazione

236
dell’entità del credito dello Stato e l’indicazione delle
modalità e dei termini del pagamento, anche
rateizzato. Il contenuto dell’intesa è recepito, entro
trenta giorni dal perfezionamento, in un
provvedimento del Ministero dell’economia e delle
finanze che costituisce titolo esecutivo nei confronti
degli obbligati. In caso di oneri finanziari a carattere
pluriennale o non ancora liquidi, possono essere
adottati più provvedimenti del Ministero
dell’economia e delle finanze in ragione del
progressivo maturare del credito dello Stato,
seguendo il procedimento disciplinato nel presente
comma.
9. In caso di mancato raggiungimento dell’intesa,
all’adozione del provvedimento esecutivo indicato nel
comma 7 provvede il Presidente del Consiglio dei
ministri, nei successivi controventi giorni, sentita la
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 29 agosto 1997, n. 281. In caso di oneri
finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi,
possono essere adottati più provvedimenti del
Presidente del Consiglio dei ministri in ragione del
progressivo maturare del credito dello Stato,
seguendo il procedimento disciplinato nel presente
comma.
10. Le notifiche indicate nei commi 6 e 7 sono
effettuate a cura e spese del Ministero dell’economia
e delle finanze.
11. Le controversie relative all’esercizio del diritto di
rivalsa di cui ai precedenti commi 3, e 4 e 5 sono
devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo, ferma restando la giurisdizione della
Corte dei conti ai sensi dell’articolo 1 della legge 14
gennaio 1994, n. 20.
12. Al fine di prevenire ulteriori procedure di
infrazione, le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano provvedono agli adempimenti di
cui agli articoli 4 e 6 del Decreto del Presidente della
Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive
modificazioni, o al loro completamento, entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
Art. 182
(Interventi a sostegno del settore turistico)

237
1. Per il sostegno del settore turistico è
autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui per
ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Con
regolamento da emanarsi ai sensi dell’articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 su
proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri
– Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del
turismo si provvede all’attuazione del presente
comma.
2. Per le finalità di sviluppo del settore del
turismo, anche in relazione alla necessità di
incentivare l’unicità della titolarità tra la proprietà dei
beni ad uso turistico-ricettivo e la relativa attività di
gestione, nonché i processi di crescita dimensionale
delle imprese turistico-ricettive, è stanziata la somma
di 48 milioni di euro per ciascun anno del triennio
2007, 2008 e 2009.
3. E’ autorizzata la spesa di 2 milioni di euro
per ciascun anno del triennio 2007, 2008 e 2009, da
assegnare all’Osservatorio Nazionale del Turismo di
cui all’articolo 12 della legge 14 maggio 2005, n. 80,
da destinare specificamente per le attività di
monitoraggio della domanda e dei flussi turistici ed
identificazione di strategie di interesse nazionale per
lo sviluppo e la competitività del settore.
Art. 183
(Rifinanziamento trasporto pubblico locale)
1. Per l’espletamento delle funzioni e dei compiti in
materia di trasporto pubblico locale, delegati alle
Regioni ai sensi dell’art. 8 del decreto legislativo 19
novembre 1997, n. 422, è autorizzata, a decorrere
dall’anno 2007, la spesa di euro 60 milioni ad
integrazione delle risorse già attribuite alle Regioni ai
sensi dell’art. 2 del DPCM 16 novembre 2000. Il
trasferimento delle risorse dovrà garantire, ai sensi
dell’art. 20, comma 2, decreto legislativo 19 novembre
1997, n. 422, il livello dei servizi, come definito dagli
Accordi di programma stipulati ai sensi degli artt. 8 e
12 del citato decreto legislativo.” Conseguentemente
all’articolo 20 del decreto legislativo 19 novembre
1997, n. 422 è soppresso l’ultimo periodo del comma 2
ed è abrogato il comma 6.

238
Art. 184
(Agenzie fiscali)
1. Al comma 74 della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
sono sostituite, rispettivamente, le parole: “Agenzia
delle entrate: 0,71 per cento;”, “Agenzia del territorio:
0,13 per cento;” e “Agenzia delle dogane: 0,15 per
cento.”, con le parole: “Agenzia delle entrate: 0,7201
per cento;”, “Agenzia del territorio: 0,1592 per
cento;” e “Agenzia delle dogane: 0,1668 per cento.”
Art. 185
(Debiti pregressi )
1. Il fondo per provvedere all’estinzione dei debiti
pregressi di cui all’articolo 1, comma 50, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, è incrementato di euro di
100 milioni per l’anno 2007 .
Art. 186
(Norma di ripristino delle risorse dell’otto per
mille IRPEF Stato)
1. L’articolo 2, comma 69, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, è così sostituito:
“L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 47,
secondo comma della legge 20 maggio 1985, n.
222, relativamente alla quota destinata allo Stato
dell’otto per mille dell’imposta sul reddito delle
persone fisiche (IRPEF) è ridotta di euro 35 milioni
per l’anno 2007 e di 80 milioni per ciascuno degli
anni 2008 e 2009.
Art. 187
(Fondo per le esigenze di
Mantenimento della difesa e programmi di edilizia
per le esigenze delle Forze armate)
1. Nello stato di previsione della spesa del
Ministero della difesa è istituito un fondo, con la
dotazione di 400 milioni di euro per l’anno 2007 e
500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e
2009 in conto spese per il funzionamento, con
particolare riguardo alla tenuta in efficienza dello
strumento militare, mediante interventi di
sostituzione, ripristino e manutenzione ordinaria e
straordinaria di mezzi, materiali, sistemi,
infrastrutture, equipaggiamenti e scorte, assicurando

239
l’adeguamento delle capacità operative e dei livelli
di efficienza ed efficacia delle componenti militari,
anche in funzione delle operazioni internazionali di
pace. Il fondo è altresì alimentato con i pagamenti a
qualunque titolo effettuati da stati o organizzazioni
internazionali, ivi compresi i rimborsi corrisposti
dall’Organizzazione delle nazioni unite, quale
corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate
italiane nell’ambito delle citate missioni di pace,
nonché da terzi per i concorsi prestati a titolo
oneroso ai sensi dell’articolo 21 del regio decreto 2
febbraio 1928, n. 263. A tal fine non si applica
l’articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre
2005, n. 266. Il Ministro della difesa è autorizzato
con propri decreti, da comunicare con evidenze
informatiche al Ministero dell’economia e delle
finanze, a disporre le relative variazioni di bilancio.
2. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 è
autorizzata la spesa di 20 milioni di euro da
destinare al finanziamento di un programma
straordinario di edilizia per la costruzione,
acquisizione o manutenzione di alloggi per il
personale volontario delle Forze armate.
Art. 188
(Autorizzazione di spesa per la partecipazione
italiana a missioni internazionali)
1. E’ autorizzata, per ciascuno degli anni 2007,
2008 e 2009, la spesa di euro 1 miliardo per il
finanziamento della partecipazione italiana alle
missioni internazionali di pace. A tal fine è istituito
un apposito fondo nell’ambito dello stato di
previsione della spesa del Ministero dell’economia
e delle finanze.
2. Con uno o più decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri
degli affari esteri, della difesa, dell’interno e
dell’economia e delle finanze, è stabilito il riparto
delle risorse di cui al comma i tra le sole missioni
deliberate con determinazione del Consiglio dei
Ministri e atto di indirizzo del Parlamento, previa
informazione al Presidente della Repubblica. I
decreti sono corredati da relazione tecnica
esplicativa.

240
3. Fino all’emanazione dei decreti di cui al comma
2, per la continuazione delle missioni in
atto, le amministrazioni competenti sono autorizzate
a sostenere spese mensili nel limite di
un sesto degli stanziamenti ripartiti nell’ultimo
semestre. A tale scopo, su richiesta delle
stesse amministrazioni, il Ministero dell’economia e
delle finanze dispone mensilmente i necessari
finanziamenti. Il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato, con propri decreti, a disporre
le relative variazioni di bilancio. Per le missioni di
cui al presente comma, sì applicano gli articoli 2,
commi 2 e 3, 3, 4, 5, comma 1), lettere b) e c), 7, 8,
commi 1 e 2, 9 e 13, del decreto-legge 28 dicembre
2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2002, n. 15, l’articolo 2, commi
23, 24, 25, 29, 32 e 33, della legge 4 agosto
2006, n. 247, nonché gli articoli 4, comma 1, primo
periodo, e 5 del decreto-legge 28 agosto
2006, n. 253.
4. Per la realizzazione degli intereventi umanitari e
di ricostruzione previsti nell’ambito delle missioni
internazionali di cui al comma 1, si applicano le
disposizioni di cui all’articolo l,comma 4, della
legge 4 agosto 2006, n.247; si applica altresì
l’articolo 2, comma 2, l’articolo 3, commi 1,2,3,5
del decreto legge 10 luglio 2003, n.165, convertito
con modificazioni dalla legge i agosto 2003, n.219.
Per l’affidamento degli incarichi e la stipula dei
contratti si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 1, comma 5 della legge 4 agosto 2006,
n. 247, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli
1, comma 9, della legge
23 dicembre 2005, n.266, nonché l’articolo 1,
comma 7 della stessa legge 247 del 2006. Lo
stanziamento di cui all’articolo 9, comma 1 del
decreto legge 31 maggio 2005, n.90, convertito con
modificazioni dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, è
incrementato di euro 200.000 per l’anno 2007 e
quantificato in euro 400.000 per ciascuno degli anni
2008 e 2009.
5. Non si applica l’articolo 28, commi 1 e 2, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con
modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
Alla data di entrata in vigore della presente legge, le
missioni destinatarie del presente comma sono
quelle di cui al decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253
ed alla legge 4 agosto 2006, n. 247, esclusa la
missione di cui all’articolo 2, comma 1, della citata

241
legge n. 247 , le cui autorizzazioni di spesa per le
singole esigenze sono prorogate secondo limiti
d’importo stabiliti in sede di ripartizione del citato
fondo. Per le nuove missioni, il trattamento
economico e assicurativo dei partecipanti è stabilito
con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, di concerto con le amministrazioni
interessate.
Art. 189
(Centro di produzione spa)
1. E’ autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per la proroga
della Convenzione tra il Ministero delle
comunicazioni e il Centro di produzione spa, stipulata
ai sensi dell’articolo 1, comma 1,della legge 11 luglio
1998, n. 224.
Art. 190
(Fondazione biotecnologie)
L’autorizzazione di spesa correlata alla costituzione
della Fondazione per la promozione dello sviluppo
della ricerca avanzata nel campo delle biotecnologie,
di cui all’articolo 1, comma 341, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, è soppressa a decorrere
dall’anno 2007.
Art. 191
(Contributo all’emittenza locale)
1. Il finanziamento annuale previsto dall’articolo 52,
comma 18, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27
dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24
dicembre 2003, n. 350, dalla legge 31 dicembre 2004,
n. 311 e dalla legge 2005, n. 266, è
incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2007, 2008 e 2009.
Art. 192
(Politiche per la famiglia)
1. Il fondo per le politiche della famiglia di cui
all’articolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, è incrementato di 215 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il

242
Ministro delle politiche per la famiglia utilizza il
fondo per istituire e finanziare l’Osservatorio
nazionale sulla famiglia quale ente strumentale della
Presidenza del Consiglio dei ministri, assicurando il
concorso significativo delle regioni e delle province
autonome di Trento e Bolzano, degli enti locali,
dell’associazionismo e del terzo settore; finanziare
le iniziative di conciliazione del tempo di vita e di
lavoro di cui all’articolo 9 della legge 8 marzo 2000,
n. 53; sperimentare iniziative di abbattimento dei
costi dei servizi per le famiglie con numero di figli
pari o superiore a quattro; sostenere l’attività dell’
Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della
pornografia minorile di cui all’articolo 17 della
legge 3 agosto 1998, n. 269, dell’Osservatorio
nazionale per l’infanzia e del Centro nazionale di
documentazione e di analisi per l’infanzia di cui alla
legge 23 dicembre 1997, n. 451; sviluppare
iniziative che diffondano e valorizzino le migliori
iniziative in materia di politiche familiari adottate da
enti locali e imprese; sostenere le adozioni
internazionali e garantire il pieno funzionamento
della Commissione per le adozioni internazionali.
2. Il Ministro delle politiche per la famiglia si
avvale altresì del fondo al fine di:
a) finanziare la elaborazione, realizzata d’intesa con
le altre amministrazioni statali competenti e con la
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 291, di un piano
nazionale per la famiglia che costituisca il quadro
conoscitivo, promozionale e orientativo degli
interventi relativi all’attuazione dei diritti della
famiglia;
b) realizzare un piano per la riorganizzazione dei
consultori familiari, finalizzato a potenziarne gli
interventi sociali in favore delle famiglie, elaborato
d’intesa con il Ministro della salute e con la
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 291;
c) promuovere e attuare in sede di Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 291, d’intesa con il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale e del Ministro
della pubblica istruzione, un accordo tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
per la qualificazione del lavoro delle assistenti
familiari.
3. Il Ministro delle politiche per la famiglia,
con proprio decreto, ripartisce gli stanziamenti del

243
fondo delle politiche per la famiglia tra gli
interventi di cui ai commi 1 e 2.
4. Il Ministro delle politiche per la famiglia,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con regolamento adottato ai
sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, disciplina l’organizzazione
amministrativa e scientifica dell’Osservatorio
nazionale sulla famiglia. Con regolamento del
Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto
con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e
per i diritti e le pari opportunità, adottato entro 90
giorni dall’entrata in vigore della presente legge ai
sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono definiti i criteri e le
modalità per la concessione dei contributi alle azioni
volte a conciliare tempo di vita e di lavoro di cui
all’articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53. Il
comma 2 dell’articolo 9 della legge 8 marzo 2000,
n. 53 è abrogato.
Art. 193
(Piano servizi socio-educativi)
1. Il Ministro delle politiche per la famiglia di
concerto con i Ministri della pubblica istruzione,
della solidarietà sociale e delle pari opportunità,
promuove e attua, ai sensi dell’articolo 8, comma 6
della legge 5 giugno 2003, n. 131, una intesa in sede
di Conferenza unificata, avente ad oggetto un piano
straordinario di intervento per lo sviluppo del
sistema territoriale dei servizi socio-educativi, al
quale concorrono gli asili nido, i servizi integrativi,
diversificati per modalità strutturali, di accesso, di
frequenza e di funzionamento, e i servizi innovativi
nei luoghi di lavoro, presso le famiglie e presso i
caseggiati, al fine di raggiungere entro il 2010
l’obiettivo comune della copertura territoriale del
33% fissato dal Consiglio europeo del Lisbona del
23-24 marzo 2000. Per le finalità del piano è
autorizzata una spesa di 100 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
2. Per le medesime finalità possono essere utilizzate
parte delle risorse stanziate per il Fondo per le
politiche della famiglia di cui all’articolo 192.
Art. 194
(Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari
opportunità)

244
Il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari
opportunità di cui all’articolo 19, comma 3, del
decreto legge 4 luglio 2006, n. 248, è incrementato
di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007,
2008 e 2009.
Art. 195
(Istituzione dell’Osservatorio per il
contrasto della violenza nei confronti delle donne
e per ragioni di orientamento sessuale)
1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per i diritti e le pari
opportunità l’”Osservatorio per il contrasto della
violenza nei confronti delle donne e per ragioni di
orientamento sessuale” con il compito di acquisire e
monitorare i dati e le informazioni relativi alle
attività, svolte da tutte le pubbliche amministrazioni,
per la prevenzione e la repressione della violenza
alle donne e di realizzare campagne istituzionali di
informazione e di sensibilizzazione A tale fine è
autorizzata l’istituzione presso l’Osservatorio di una
banca dati per raccogliere, con l’apporto dei dati
forniti dalle amministrazioni, tutte le informazioni
utili per il monitoraggio del fenomeno. Presso il
medesimo Osservatorio è costituito un Registro ove
sono iscritti i centri antiviolenza accreditati a livello
regionale con compiti di prestare assistenza alle
vittime della violenza, ovvero di informazione,
assistenza psicologica, sostegno sociale, assistenza
per le denunce e il loro seguito giudiziario, appoggio
educativo all’unità familiare, formazione preventiva
ai valori di uguaglianza rispetto allo sviluppo
personale e alla risoluzione non violenta dei
conflitti, sostegno alla formazione e all’inserimento
o reinserimento lavorativo. Con decreto del Ministro
per i diritti e le pari opportunità sono definite la
composizione e le modalità di funzionamento
dell’Osservatorio nonché le modalità di attuazione e
di organizzazione della banca dati, anche per quanto
attiene all’adozione dei dispositivi necessari per la
sicurezza e la riservatezza dei dati.
2. Per l‘istituzione e l’avvio delle attività
dell‘Osservatorio e della banca dati di cui al presente
comma e per il coordinamento dei Centri

245
Antiviolenza è istituito un Fondo di 3.000.000 di
euro annui.
3. Il decreto di cui al comma 1 del presente articolo,
è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
Art. 196
(Anno europeo per le pari opportunità)
1. Per le attività di individuazione degli obiettivi di
Pari Opportunità, dei relativi indicatori, anche ai fini
di un monitoraggio finale dell’azione svolta, per la
promozione e il coordinamento degli eventi nonché
per la comunicazione istituzionale, connessi
all’Anno Europeo per le pari opportunità per tutti, la
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento
per i diritti e le pari opportunità – è autorizzata la
spesa di un milione di euro per l’anno 2007.
Art. 197
(Prevenzione delle mutilazioni genitali)
Per le attività di prevenzione di cui all’articolo 2
della legge 9 gennaio 2006, n. 7, è autorizzata la
spesa aggiuntiva di 500.000 euro annui.
Art. 198
(Fondo per le non autosufficienze)
1. Nelle more della definizione dei livelli essenziali
delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il
territorio nazionale, al fine incrementare il sistema
di protezione sociale e di cura per le persone non
autosufficienti è istituito presso il Ministero della
solidarietà sociale un fondo denominato “Fondo per
le non autosufficienze”, al quale è assegnata. La
somma di 50 milioni di euro per l’anno 2007 e di
200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e
2009 .
2. Il Ministro della solidarietà sociale con proprio
decreto ripartisce gli stanziamenti del fondo di cui al
comma 1
Art. 199

246
(Fondo per l’inclusione sociale degli immigrati)
1. Nelle more della definizione dei livelli essenziali
delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il
territorio nazionale, al fine di affrontare situazioni
locali di degrado sociale ed abitativo, con
particolare riguardo alle condizioni dei migranti e
dei loro familiari, è istituito presso il Ministero della
solidarietà sociale un fondo denominato “Fondo per
l’inclusione sociale degli immigrati”, al quale è
assegnata la somma di 50 milioni per ciascuno degli
anni 2007, 2008 e 2009. Il Fondo è gestito di
concerto con il Ministro per i diritti e le pari
opportunità per le materie di sua competenza (art.
42 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e
artt. 12 e 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228).
2. Gli atti e i provvedimenti concernenti
l’utilizzazione del predetto fondo sono adottati dal
Ministro della solidarietà sociale di concerto con il
Ministro delle politiche per la famiglia e con il
Ministro della salute.
Art. 200
(Interventi di solidarietà sociale)
1. All’articolo 1, comma 429 della legge 23
dicembre 2005, n. 266, apportare le seguenti
modificazioni:
a) sostituire le parole “3 milioni di euro
annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008”
con le seguenti: “3 milioni di euro annui per
ciascuno degli anni 2006, e 750 mila per ciascuno
degli anni 2007 e 2008”.
b) Aggiungere infine il seguente periodo:”Le
risorse pari a 2,250 milioni di euro per gli anni 2007
e 2008 confluiscono nel Fondo nazionale per le
politiche sociali di cui all’articolo 20, comma 8
della legge 8 novembre 2000, n. 328”.
2. Per lo svolgimento delle attività istituzionali della
Fondazione “Istituto per il lavoro” istituita con
legge della Regione Emilia Romagna n. 10 del 6
aprile 1998, il ministero della solidarietà sociale
assegna un contributo di 250 mila euro per ciascuno
degli anni 2007 e 2008. A tal fine per gli anni 2007
e 2008 è corrispondentemente ridotta
l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 20,
comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328”.

247
Art. 201
(Fondo per la montagna)
1. Per il finanziamento del Fondo nazionale per la
montagna di cui all’articolo 2 della legge 31 gennaio
1994, n. 97, è autorizzata la spesa di 25 milioni di
euro per l’anno 2007.
Art. 202
(Reddito minimo di inserimento)
1. All'articolo 80, comma 1, alinea, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni,
le parole: "30 aprile 2006" sono sostituite dalle
seguenti: "30 giugno 2007".
2. Le somme non spese da parte dei comuni entro il
30 giugno 2007 devono essere versate dai medesimi
all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva
riassegnazione al Fondo nazionale per le politiche
sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge
27 dicembre 1997, n. 449.
Art. 203
(Non ripetibilità di somme erogate)
1. Le somme, di cui all’art.1, comma 333, della
legge 23 dicembre 2005, 266, erogate in favore di
soggetti sprovvisti del requisito di cittadinanza
italiana, ovvero comunitaria non sono ripetibili.
2. Le ordinanze ingiunzioni emesse a norma
dell’art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689,
in applicazione dell’art.1, comma 333, della legge
23 dicembre 2005, 266, sono inefficaci.
3. I procedimenti di opposizione instaurati dai
soggetti di cui al comma 1 sono estinti
Art. 204
(Fondo per le politiche giovanili)
1. L’autorizzazione di spesa di cui al comma 2
dell’articolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, è integrata di 115 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
Art. 205

248
(Fondo nazionale per le comunità giovanili)
1. E’ autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 ad
integrazione della dotazione del Fondo nazionale
per le comunità giovanili di cui all’articolo 1,
comma 556, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Art. 206
(Disposizioni sull’Istituto per il Credito sportivo)
1. E’ assegnato all’Istituto per il Credito sportivo,
per agevolare il credito per la realizzazione di
impianti sportivi, un contributo annuo di 20 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
2. Il contributo di cui al comma 1, concorre ad
incrementare il Fondo speciale di cui all’articolo 5
della legge24 dicembre 1957, n. 1295.
3. Restano comunque ferme le disposizioni di cui
all’articolo 5 del decreto ministeriale 19 giugno
2003, n. 179.
4. Entro trenta giorni dall’approvazione delle
modifiche statutarie di cui all’articolo 1, comma 19,
lettera a) del decreto legge 18 maggio 2006, n. 181,
convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio
2006, n. 233, gli organi dell’Istituto per il credito
sportivo sono rinnovati.
Art. 207
(Contributo al Comitato italiano paraolimpico)
1 .Per incrementare la promozione e lo sviluppo
della pratica sportiva di base ed agonistica dei
soggetti diversamente abili il contributo al Comitato
italiano paraolimpico di cui all’articolo 1 comma
580 della legge 23 dicembre 2005 n. 266 è
incrementato, per ciascuno degli anni 2007 e 2008,
di 2,5 milioni di euro e per l’anno 2009 è assegnato
un contributo di 3 milioni di euro.
Art. 208
(Contributo al CAI)
1. E’ autorizzata la spesa di 500.000 euro per
ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 in favore del

249
corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico
del Club alpino italiano per le finalità istituzionali
del medesimo corpo.
Art. 209
(Istituzione di un fondo per le spese di
funzionamento della giustizia)
1. Nello stato di previsione del Ministero
della giustizia è istituito un Fondo da ripartire per le
esigenze correnti connesse all’acquisizione di beni e
servizi dell’amministrazione, con una dotazione, per
ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, di 200
milioni di euro. Con decreti del Ministro della
giustizia, da comunicare, anche con evidenze
informatiche, al Ministero dell’economia e delle
finanze, tramite l’Ufficio centrale del bilancio,
nonché alle competenti Commissioni parlamentari e
alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del
Fondo tra le unità previsionali di base interessate del
medesimo stato di previsione.
Art. 210
(Modifica della legge 25 luglio 2000, n. 209)
1. L’articolo 5 della legge 25 luglio 2000, n. 209 è
sostituito dal seguente:
“Articolo 5 (Catastrofi internazionali, gravi crisi
umanitarie e iniziative della comunità
internazionale)
I crediti d’aiuto accordati dall’Italia al Paese o ai
Paesi interessati possono essere annullati o
convertiti nei casi:
- di catastrofe naturale e nelle situazioni di gravi
crisi umanitarie al fine di alleviare le condizioni
delle popolazioni coinvolte;
- di iniziative promosse dalla comunità
internazionale a fini di sviluppo per consentire
l’efficace partecipazione italiana a dette iniziative”.
Art. 211
(Razionalizzazione del patrimonio immobiliare
ubicato all’estero)
1. Il Ministero degli affari esteri si avvale
dell’Agenzia del demanio per la elaborazione, entro
il 30 luglio 2007, di un Piano di razionalizzazione
del patrimonio immobiliare dello Stato ubicato
all’estero, procedendo alla relativa ricognizione,

250
stima, nonché, previa analisi comparativa di costi e
benefici, alla individuazione dei cespiti per i quali
proporre la dismissione.
2. Con proprio decreto il Ministro degli Affari
esteri, sulla base del Piano, individua gli immobili
da dismettere, anche per il tramite dell’Agenzia del
demanio.
3. Con decreto del Ministro delle economia e delle
finanze che ne verifica la compatibilità con gli
obiettivi indicati nell’aggiornamento del programma
di stabilità e crescita presentato all’Unione europea,
una quota non inferiore al 30% dei proventi
derivanti dalle operazioni di dismissione cui al
comma precedente, può essere destinata al
rifinanziamento della legge 31 dicembre 1998, n.
477, per la ristrutturazione, il restauro e la
manutenzione straordinaria degli immobili ubicati
all’estero.
Art. 212
(Adeguamento della tariffa per visti nazionali)
1. A decorrere dall’applicazione dei nuovi importi,
dei “diritti da riscuotere corrispondenti alle spese
amministrative per il trattamento delle domande di
visto” per l’area Schengen, come modificati dalla
Decisione del Consiglio dell’Unione Europea del 1°
giugno 2006, n. 2006/440/CE, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea legge 175
del 2006, e comunque non prima dell’entrata in
vigore della presente legge, l’importo della tariffa
per i visti nazionali di breve e di lunga durata
previsto all’articolo 26 della Tabella dei diritti
consolari, di cui alla Legge 2 maggio 1983, n. 185, è
determinato nell’importo di € 75,00.
2. In caso di aggiornamenti successivi degli importi
dei “diritti da riscuotere corrispondenti alle spese
amministrative per il trattamento delle domande di
visto” per l’area Schengen, al fine di rendere
permanente la differenziazione delle due tariffe,
l’importo della tariffa per i visti nazionali di breve e
di lunga durata di cui alla Tabella citata nel comma
precedente, è conseguentemente aumentato di € 15
rispetto alla tariffa prevista per i visti in area
Schengen.
Art.213
(Fondo speciale delle rappresentanze diplomatiche e
degli uffici consolari)

251
1.Presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici
consolari è costituito un “Fondo speciale” destinato
a finanziare le seguenti tipologie di spesa:
a) manutenzione degli immobili;
b)contratti di servizio di durata limitata con agenzie
di lavoro interinale;
c) attività di istituto, su iniziativa della
rappresentanza diplomatica o dell’ufficio consolare
interessati.
2.Al “Fondo speciale” affluiscono:
a) le somme rinvenienti da atti di donazione e di
liberalità;
b) gli importi derivanti da contratti di
sponsorizzazioni stipulati con soggetti pubblici e
privati. Detti contratti devono escludere forme di
conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella
privata.
3. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, sono stabilite le modalità per il
funzionamento e la rendicontazione del fondo
speciale di cui al presente articolo.
Art. 214
(Finanziamento del servizio antincendi negli
aeroporti)
1. Al fine di ridurre il costo a carico dello Stato del
servizio antincendi, negli aeroporti l’addizionale sui
diritti di imbarco sugli aeromobili, istituita con la
legge del 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementata
a decorrere dall’anno 2007 di 50 centesimi a
passeggero imbarcato. Un apposito fondo,
alimentato dalle società aeroportuali in proporzione
al traffico generato, concorre al medesimo fine per
30 milioni annui.
Art. 215
(Procedure di indennizzo)
1. Il Ministero dell’economia e delle finanze –
Dipartimento del tesoro è autorizzato a rinnovare
sino al 30 giugno 2007 gli accordi di cui
all’articolo 3, comma 22, della legge 24 dicembre
2003, n.350 finalizzati ad accelerare le procedure
di liquidazione degli indennizzi previsti dalla
legge 29 marzo 2001, n.137.

252
TITOLO V
NORME FINALI
Art. 216
(Fondi speciali e tabelle)
1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di
cui all’articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978,
n.468, introdotto dall’articolo 6 della legge 23
agosto 1988, n.362, per il finanziamento dei
provvedimenti legislativi che si prevede possano
essere approvati nel triennio 2007-2009, restano
determinati, per ciascuno degli anni 2007-2008 e
2009, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B,
allegate alla presente legge, rispettivamente per il
fondo speciale destinato alle spese correnti e per il
fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.
2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di
previsione del bilancio 2007 e triennio 2007-2009,
in relazione a leggi di spesa permanente la cui
quantificazione è rinviata alla legge finanziaria,
sono indicate nella Tabella C allegata alla presente
legge.
3. Ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera f),
della legge 5 agosto 1978, n.468, come sostituita
dall’articolo 2, comma 16, della legge 25 giugno
1999, n.208, gli stanziamenti di spesa per il
rifinanziamento di norme che prevedono interventi
di sostegno dell’economia classificati fra le spese
di conto capitale restano determinati, per ciascuno
degli anni 2007, 2008 e 2009, nelle misure indicate
nella Tabella D allegata alla presente legge.
4. Ai termini dell’articolo 11, comma 3, lettera
e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le
autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate
nella Tabella E allegata alla presente legge sono
ridotte degli importi determinati nella medesima
Tabella.
5. Gli importi da iscrivere in bilancio in
relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi
a carattere pluriennale restano determinati, per
ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, nelle misure
indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.
6. A valere sulle autorizzazioni di spesa in
conto capitale recate da leggi a carattere
pluriennale, riportate nella tabella di cui al comma
5, le Amministrazioni e gli enti pubblici possono
assumere impegni nell’anno 2007, a carico di

253
esercizi futuri nei limiti massimi di impegnabilità
indicati per ciascuna disposizione legislativa in
apposita colonna della stessa tabella, ivi compresi
gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a
valere sulle autorizzazioni medesime.
7. In applicazione dell’articolo 11, comma 3,
lettera i-quater della legge 5 agosto 1978, n. 468 e
successive modificazioni ed integrazioni, le misure
correttive degli effetti finanziari di leggi di spesa
sono indicate nell’allegato n.1 alla presente legge.
8. In applicazione dell’articolo 46, comma 4,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le
autorizzazioni di spesa e i relativi stanziamenti
confluiti nei fondi per gli investimenti dello stato di
previsione di ciascun Ministero interessato sono
indicati nell’allegato 2.
Art. 217
(Copertura finanziaria ed entrata in vigore)
1. La copertura della presente legge per le
nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di
entrata e per le nuove finalizzazioni nette da
iscrivere nel Fondo speciale di parte corrente viene
assicurata, ai sensi dell’articolo 11, comma 5, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, secondo il prospetto allegato.
2. Le disposizioni della presente legge
costituiscono norme di coordinamento della finanza
pubblica per gli enti territoriali.
3. La presente legge entra in vigore il 1°
gennaio 2007.

 

Per informazioni:

 

IL PUNTO ENERGETICO
V. TERRAGLIO
31022  PREGANZIOL   (TV)
Tel:
0422 49 30 01
Fax: 0422 49 28 70
Email:
info@ilpuntoenergetico.it
Sito: www.ilpuntoenergetico.it

La Redazione - 15/01/2007
 
 
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