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Newsletter Agosto/Settembre 2006
 

1) Trattamento di dati personali: l’attesa disciplina del Garante della Privacy in tema di condominio
 
 
Con provvedimento datato 18.05.2006, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 3 luglio 2006 (n°152), il Garante per la Privacy, visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n°196) e le osservazioni successive alla consultazione pubblica tenutasi in data 8 febbraio 2006, ha disciplinato le modalità di trattamento dei dati condominiali, ovvero relativi all’intera compagine condominiale ed ai singoli condomini (proprietari, inquilini ed usufruttuari).
Il Garante specifica che il diritto di raccolta, accesso ed utilizzo dei dati condominiali compete al rappresentante del condominio, di norma l’amministratore.
Quanto alla tipologia di dati che il responsabile può trattare, il Garante precisa che si tratta, oltre che, per l’appunto, di quelli relativi all’intera compagine condominiale (per es. dati e statistiche relative al consumo collettivo di gas metano etc), dei dati
 
- sensibili (anagrafici, di residenza, sanitari e giudiziari) dei singoli condomini;
- relativi alle quote millesimali attribuite a ciascun condomino;
- relativi agli inadempimenti dei singoli condomini.
Vanno fatti dei distinguo: le informazioni personali necessarie alla gestione ed amministrazione del condominio possono essere trattate senza il consenso del singolo interessato; non così per i dati giudiziari e sanitari, passibili di essere inseriti nella banca dati condominiale unicamente se indispensabili ai fini dell’amministrazione del condominio
Il provvedimento specifica che il numero telefonico del singolo condomino può venire incluso nella banca dati del condominio solo dopo manifestazione esplicita di consenso da parte dell’interessato; il che non si rende necessario se il numero telefonico sia già di dominio pubblico, ovvero inserito in elenchi di comune utilità quali le Pagine Bianche. La messa a disposizione di tale dato può essere molto preziosa in casi specifici di necessità ed urgenza (ad es. per evitare o limitare danni a parti individuali o comuni dell’immobile)
Fra i doveri del responsabile del trattamento dei dati personali:
- prendere tutte le misure di sicurezza sufficienti ad impedire l’illecita diffusione di dati personali raccolti nella banca dati condominiale;
- non comunicare a terzi alcun dato sensibile relativo ad uno o più condomini, se non dopo aver ricevuto il consenso da parte dell’interessato;
- riprendere individualmente i singoli condomini variamente inadempienti.
Ogni condomino, dal canto suo, ha il diritto di:
- chiedere di venire informato della cifra contributiva a carico degli altri condomini in relazione alle spese comuni;
- chiedere di aver accesso ai dati incamerati che lo riguardano.
Il provvedimento sottolinea inoltre che le bacheche condominiali possono essere utilizzare unicamente per esporre avvisi “neutri” di interesse comune; la trattazione di argomenti delicati che riguardino singoli (per es. la messa in mora di un condomino) è invece rimessa a forme di comunicazione individualizzata, o alla discussione in sede assembleare.
Il garante specifica che è ammessa la videoregistrazione della riunione dell'assemblea condominiale soltanto dopo se tutti i partecipanti si dichiarano consenzienti.
Fonte: www.garanteprivacy.it
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2) L'amministratore ha la possibilità di sanzionare direttamente i condòmini che abbiano violato il regolamento condominiale.
La Corte di Cassazione, II Sezione civile, con la sentenza n° 14735 del 26 giugno 2006 ha dichiarato che all'amministratore di condominio è consentito far pagare ammende ai condomini che abbiano violato il regolamento interno, purché questo preveda esplicitamente questa possibilità.
La Suprema Corte ha inoltre sottolineato di non ritenere necessaria alcuna preventiva delibera assembleare ad hoc, visto e considerato che l’amministratore deve curare, per legge (stando quanto disposto dal Art.1130 Comma 1 del Codice Civile) gli interessi generali del condominio e che la sua facoltà di far pagare sanzioni pecuniarie ai condomini è conseguenza ovvia di questa disposizione.
Fonte: www.altalex.com
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3) Condizionatori rumorosi: il disturbo intollerabile delle occupazioni e del riposo fa scattare la condanna.
La Corte di Cassazione, I Sezione Penale, ha sancito, con sentenza n°23130 del 5 luglio 2006, l’obbligo di controllare le emissioni sonore degli impianti di climatizzazione: se la rumorosità si rivela eccessiva, il proprietario dell’impianto rischia una condanna per “disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone”,.

Di fatto, stando al disposto della Corte, ai sensi del I comma dell’art. 659 del Codice Penale, sussistono i presupposti penali anche semplicemente nel caso in cui un’unica persona si sia lamentata dell’eccessiva rumorosità del condizionatore.
Si sancisce che, per risultare oggetto di sentenza di condanna, i rumori emessi nell’ambiente devono essere di intensità tale da risultare non tollerabili. Non importa se le emissioni, misurate tramite fonometro, si rivelano inferiori ai limiti di legge.
Fonte: www. ilsole24ore.com
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4) Canone di locazione: aumenti del 2,1%. L’ISTAT pubblica l’andamento dei prezzi al consumo
Con comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n°189 del 16 agosto 2006, l’Istituto Superiore di Statistica (ISTAT) illustra l’andamento dei prezzi al consumo delle famiglie italiane medie.
Di seguito, gli indici dei prezzi al consumo relativi ai singoli mesi del 2005 e 2006 e le loro variazioni rispetto allo stesso mese dell'anno precedente e di due anni precedenti. Risulta quanto segue:
Variazioni percentuali rispetto
A N N I al corrispondente periodo

E INDICI dell'anno di due anni

M E S I (Base 1995=100) precedente precedenti

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2005 Luglio 125,6 1,8 3,9

Agosto 125,8 1,8 3,9

Settembre 125,9 1,9 3,7

Ottobre 126,1 2,0 3,8

Novembre 126,1 1,8 3,5

Dicembre 126,3 1,9 3,7

Media 125,3

2006 Gennaio 126,6 2,2 3,8

Febbraio 126,9 2,1 3,7

Marzo 127,1 2,1 3,8

Aprile 127,4 2,0 3,7

Maggio 127,8 2,2 3,9

Giugno 127,9 2,1 3,7

Luglio 128,2 2,1 3,9

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L’aumento del 2,1%, calcolato a carico del bimestre giugno-luglio 2006 rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente, delinea il corrispettivo aumento dei canoni di locazione, soggetti, dunque, ad adeguamento.

Fonte: www.istat.it
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5) Nuovo corso “Edilizia sostenibile – Bioedilizia”
Il Collegio dei Geometri della provincia di Treviso, la Fondazione Geometri della Marca Trevigiana e l’ANAB (Associazione Nazionale Architettura Bioecologica) si sono uniti anche quest’anno in sinergia per realizzare un nuovo corso di “edilizia sostenibile – bioedilizia”
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La Redazione - 31/08/2006
 
 
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